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INTRODUZIONE

Opportunamente mi si presenta qui l'occasione di esporre la nuova riforma dell' ecclesiastica disciplina, concertata di fresco tra il sommo pontefice e l'augusto monarca nostro per tutte le diocesi dell' ampio suo impero; rimettendo nel primitivo vigore la giurisdizione e la libertà della Chiesa, compatibilmente con le leggi dello Stato. Imperciocchè le molte novità introdotte nelle chiese degli stati austriaci dall' imperatore Giuseppe II, continuate, poco più, poco meno, anche dopo la morte di lui, avevano in più e più cose legato e stravolto le canoniche leggi. Perciò appunto il pontefice Pio VI aveva intrapreso il viaggio di Vienna; perciò tra la corte imperiale e la romana era corso lungo e caldo carteggio; perciò l'imperatore fermo nel suo progetto, malgrado le rimostranze fattegli dal papa, aveva inviato al governatore e capitano generale della Lombardia austriaca un editto, che vieppiù ancora stringeva il potere ecclesiastico, ed applicava a sè non pochi diritti meramente episcopali o pontificii. Era espresso il suo editto nei termini seguenti:

Dopo gli scambievoli schiarimenti, che in occasione della » dimora del papa nella nostra corte sono seguiti tra noi, circa diversi oggetti ecclesiastici, compresi nei regolamenti da noi

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» finora prescritti pel vantaggio della religione e dello stato, >> abbiamo trovato necessario spiegare le seguenti nostre determinazioni, per intelligenza e direzione dei rispettivi go» verni dei nostri dominj, e perchè questi ne procurino la piena esecuzione ed osservanza, - I.o resteranno ferme e » perciò si dovranno osservare pienamente le nostre delibera› zioni già pubblicate sulla tolleranza cristiana in materia di religione ; — II.o le stampe, opere, libri, che usciranno alla luce, dovranno essere rivedute dai nostri regii censori; ma » ciò non impedirà, che i vescovi possano fare, come in addietro, le loro rappresentanze al governo circa i libri, che >> fossero veramente nocivi alla nostra santa religione, e si dovranno prendere in considerazione tali rimostranze per la soppressione o proibizione dell' opera, rendendocene prima avvisati; — III. dovrà mantenersi in vigore l'esercizio del regio diritto d'ispezione sopra i seminarj vescovili ed altri collegi di educazione del clero, tanto in ordine alla disciplina, » quanto alle dottrine, che vi s'insegnano; - IV.° dovrà inti» marsi ai vescovi l'espressa nostra proibizione, che nessuno dei loro preti diocesani si faccia lecito in avvenire di pro» muovere dispute o questioni sia in voce, sia in iscritto, a favore o contro la bolla Unigenitus, e dovrà pure farsi sa>> pere ai teologi, che debbano limitarsi a dare ai loro discepoli » le necessarie nozioni intorno la esistenza, i motivi, il conte» nuto di questa bolla, senza poi proporvi sopra nè tesi nè argomenti di controversia e disputa, in veruna occasione e » molto meno nelle pubbliche lezioni, negli esami e negli esperimenti; - V.o restando sempre nell'intiero suo vigore ed esercizio il supremo diritto del regio exequatur, tutte le bolle, che trattano di materie dommatiche non saranno sottoposte a verun esame o censura, tostochè verranno ricono>> sciute per tali; - VI.° l' arcivescovo di Milano e i vescovi della nostra Lombardia saranno obbligati in avvenire, al pari di tutti quelli degli altri nostri stati, a prestare, prima » ch'entrino in possesso della rispettiva loro chiesa, uno

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speciale giuramento a noi, come legittimo loro sovrano, secondo la formola, che sarà annessa, ed il governatore della Lombardia austriaca dovrà riceverlo in nome nostro da quelli che in avvenire saranno nominati ed eletti; VII.o » resta fermo similmente il disposto, che nessuno dei nostri >> sudditi possa ricorrere direttamente da sè a Roma per di» spense intorno gl' impedimenti matrimoniali nei gradi proi» biti di consanguineità ed affinità. I vescovi useranno in ciò » liberamente del proprio originario diritto; ma quelli tra essi, » che faranno difficoltà od avranno scrupolo di procedere jure proprio, non saranno in verun modo impediti dal farsi mu» nire dal Santo Padre delle facoltà, ch' eglino stimeranno opportune e necessarie, purchè quelle vengano accordate loro » vita durante e per ogni genere di persone rispetto alle di» spense nei gradi remoti, cioè terzo e quarto. E siccome nei gradi più prossimi non dee concedersi la dispensa, a norma » delle disposizioni del concilio di Trento, se non rare volte » e tra principi grandi o per motivo gravissimo o di pubblica » causa, sarà in tali casi lasciato aperto ai vescovi diocesani l'adito di ricorrere a Roma, previa sempre però la nostra permissione, la quale non verrà concessa che dietro i termini prescritti. Dovrà pertanto la domanda presentarsi al go» verno, esponendo i motivi; e se questi saranno frivoli o insufficienti, saranno rigettati, se giusti e qualificati, il go» verno potrà permettere, che se ne faccia l'istanza per la dispensa pontificia. — VIII.o le disposizioni già da noi ema» nate per la soppressione dei monasteri di alcuni religiosi » dovranno avere il loro pieno effetto, e similmente quelle, che riguardano la separazione dei monasteri sussistenti, dai ge» nerali e congregazioni dei loro ordini, residenti fuori degli » stati austriaci e la loro perfetta subordinazione alla potestà ordinaria dei vescovi. Soltanto vogliamo permettere, che i provinciali o capi delle congregazioni nazionali, che saranno » nuovamente eletti, possano notificare la loro elezione al generale del rispettivo istituto, con semplice lettera di avviso,

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J'ol XI.

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» e a sigillo volante, la quale si dovrà presentare al governo, » e se sarà nelle forme prescritte s' invierà al nostro ministro residente in Roma, e per lo stesso canale ritornerà la rispo» sta del generale; e qualora da tuttociò risulti un qualche incidente o caso nuovo, il governo ne darà parte al nostro » cancelliere di corte e di stato. »

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Ed in aggiunta a queste determinazioni, mandava l'imperatore altri due articoli relativi al concordato conchiuso da lui col papa, circa i vescovati della Lombardia. In essi dicevasi, che « le cattedrali della Lombardia austriaca, come l'arcive» scovato di Milano, il vescovato di Mantova, e i quattro vescovati del milanese, Pavia, Cremona, Lodi e Como, do>> vranno dipendere dall'immediata nomina del governo. Quan» to a questi quattro ultimi si avrà particolare riguardo per i soggetti raccomandati dal papa; e perciò nella vacanza di » uno di essi, il governo ne farà consapevole immediatamente » il ministro imperiale di Roma, acciocchè ne dia avviso al » santo Padre; e nel tempo stesso si dovrà farne sapere a » Vienna l'avvenuta morte, unendovi le informazioni oppor» tune. Nel caso poi di vacanza della sede arcivescovile di Milano, la città potrà usare del suo diritto e supplicare per la elezione di uno de' suoi patrizii.

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Tal era sotto l'imperatore Giuseppe II lo stato della disciplina ecclesiastica, siccome in tutto l'impero d'Austria, così anche nelle provincie della Lombardia austriaca, le quali allora si riducevano alle sole summentovate, giacchè le altre di Crema, di Bergamo, e di Brescia appartenevano alla repubblica di Venezia, benchè le due ultime dipendessero dalla giurisdizione metropolitica di Milano, e la prima dall' arcivescovo di Bologna. Ma quando entrarono e queste e tutte le altre veneziane provincie a formar parte del vasto impero dell' Austria, anche elleno furono sottoposte alle medesime discipline. E continuarono ad esserlo sino ai nostri giorni.

Saggio consiglio della religiosa pietà dell' augusto monarca oggidì felicemente regnante, FRANCESCO GIUSEPPE I, si fu di

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