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cherici (1) della città. Ma scuole publiche di leggi o di medicina non vi erano (2). Trovavansi, è vero, alcuni maestri di metrica, come raccogliesi dall'incarico che si dà ai chiavari di scegliere in ciascun quartiere della città due uomini, che sappiano misurare le terre, e vogliano torsi il carico d'insegnare altrui. Ma questi non avevano provvisione alcuna dal comune, e dovevano riscuotere dagli scolari stessi la mercede delle loro fatiche (3). Per la qual cosa le sole scuole di grammatica avevano maestri stipendiati dal publico. Gli ordinati della città di Torino dell'anno 1393 ci hanno conservato il nome di maestro Taddeo de Branchis veronese (4), che il comune aveva eletto a reg

(1) Non veggo ragione per cui i medici fossero assoggettati all'esame dei cherici, eccettochè questa voce debbasi intendere usata nella significazione di persone colte e letterate.

(2) Dico scuole publiche, cioè ordinate dalla publica podestà. E tali non erano quelle di medicina, che il Paroletti (V. almanacco di sanità per l'anno 1822. Ivi a pag. 11 e 12 si trovano alcune osservazioni cronologiche riguardanti la scienza medica) racconta essere state aperte in Torino l'anno 1388.

(3) Item quod eligantur in quolibet quarterio Taurini per clavarios duo fideles homines qui habeant et velint officium mensurandi terras et alias possessiones, et quod illi, qui sciunt hoc officium exercere debeant eos docere istud officium, et inde habeant ab illis quos docuerint, remunerationem, et in locum deficientium alii subrogentur.

(4) Die lunae 14 iulii 1393. Placuit quod Thomas Borgexius et Ribaldinus Becutus legum doctores habeant potestatem perquirendi unum bonum magistrum in grammaticalibus. Acta civit. taur. - Die 21 septembris 1393. Pacta inter communitatem Taurini et magistrum Thadeum De Branchis de Verona magistro scholarum grammaticalium. Primo eum firmaverunt ad 3 annos sub salario 40 flor.

gere le scuole di grammatica per tre anni col salario di quaranta fiorini di piccol peso. E nove anni di poi la città fissava trentatre scudi per salario di un anno a Pietro Gaudino (Ebredunensis) che aveva offerto i suoi servigi in qualità di lettore ordinario di grammatica, di logica e di filosofia naturale (1). Siffatte scuole erano aperte anche nelle altre città un po' cospicue del Piemonte; e di una è conservata memoria in un bando dei rettori di Moncalieri (2), con cui invitano i giovanetti dei paesi vicini a recarsi nella loro città per udirvi le lezioni di maestro Enrico De Curcedo, che essi avevano chiamato ad insegnare la

gram

parv. et sub salario illorum de magno latino sol. 28 in duabus solucionibus, et a maiori latino infra sol. 24 et non facientes latinum sol. 12 in solucionibus ut supra, et quod nullus regat scholas, nisi ipse, et quod possint dari una repetitori, si reperietur 10 scholaros a Donato infra. Act. civit, taur.

(1) Die mercuri 19 iulii. Super literis magistri Petri Gaudini Ebredunensis qui offert se serviciis civitatis ordinarie legendo in grammatica positiva et probativa, logica et.philosophia naturali secundum exigentium et scholarium capacitatem. Placuit quod 4 de credencia habeant plenum posse conferendi ac paciscendi cum dicto magistro Petro ad regendum scholas in Taurino pro 1 anno ad salarium usque in quantitate flor. 50 p. p. et eciam conveniendi de salario scholarium. Die 29 iulii. Placuit quod 4 de credencia habeant plenum posse conveniendi, et fermandi magistrum Petrum Gaudini de Parixius ad regendum scholas grammaticales in civitate Taurini pro uno anno, et hoo sub salario pro dicto anno usque 33 scutos duntaxat, et casu quo cum ipso conveniunt, ex nunc eidem assignaverunt eius salarium super centivis communi debitis per omnes solventes centivas, residuum vero assignaverunt super exitibus gabellarum vini et bechariae. Ex actis civitatis an. 1402. (9) È dei 25 di settembre 1343. V. docum. n.o vil.

ad

matica, la dialettica e la metrica. Ma l'inseguamento di queste facoltà non costituiva certamente uno studio generale come sembra credere il Datta nella sua storia dei Principi di Acaia (1); nè bastava a ridestare tra noi quella coltura, che è richiesta ad un popolo, che non voglia meritarsi il nome di barbaro.

Questa infelice condizione degli studi subalpini mosse il Principe Lodovico d'Acaia ad accondiscendere alle preghiere di alcuni professori di Pavia e di Piacenza, i quali per fuggire le publiche turbolenze sorte nella Lombardia dopo la morte del duca Gian Galeazzo Visconti, desideravano di ripararsi in Piemonte e di aprirvi publiche scuole (2). Vi ha fra i nostri scrittori di cose patrie chi crede, che fin dall'anno 1404 Lodovico desse ad un cotale Basilio Pompeio l'incarico di ordinare in Torino lo studio generale. Ma questa opinione non ha fondamento, che sopra una notizia tratta da alcune carte private di Tommaso Filipponi stato molti anni segretario della università di Torino (3). Ricaviamo all'incontro, da autentici documenti, che l'anno 1404 (4) volendo il Sovrano del Pie

(1) Vol. I, cap. 11, p. 321.

́(2) V. la bolla di Benedetto XIII intitolata: Pontificium privilegium studii generalis. Docum. n.o viil.

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(3) Galli, Cariche del Piemonte, tom. II, p. 1 nella nota,

(4) In questo stesso anno la città di Torino deputava, quattro persone a conferire col maestro Antonio De Fabriano, medico, il quale domandava di poter fissare la sua dimora in questa città (Acta civit. taur. Die dominico 3 februarii 1404); e l'anno prima

monte fondare in Torino uno studio, in cui s'insegnasse il diritto civile e canonico insieme colle altre scienze, richiedeva il comune di pagare per quattro anni a titolo di stipendio la somma di ducento sessanta scudi a Bartolommeo De Bertonis di Pavia e Giorgio De Giliis (4), che egli intendeva di scegliere a professori di legge. E lo stesso anno (2) oltre al salario la città ordinava, che si dessero a Bartolommeo De Bertonis quattro lire viennesi per provvedere quanto occorreva per la

quattro chiavari del comune determinavano, che si concedesse il diritto di cittadinanza a maestro Bertramino De Humbenis e al dottore di leggi Lorenzo Aicardi co' suoi discendenti (Act. civit. die lunae 11 iunii 1403).

(1) Die dominica 28 septembris. Super eo quod ill. dominus noster Princeps pro utilitate et honore civitatis Taurini vellet procurare quod ordinaretur et firmaretur studium in iure civili et canonico ac aliis scientiis, et requirit ipsam communitatem ut in auxilium ipsius studii velit solvere salarium dominis Bartholomeo Bertono et Georgio De Giliis legum doctoribus, quos ipse dominus noster intendit firmare ad lecturam, et hoc usque in quantitatem 260 scutorum, et ipse dominus noster vult quitare ipsam communitatem ab omnibus subsidiis et taxis, excepto eo quod promissum est pro dote ill. dominae marchionissae, et hoc per annos 4 proxime venturos. Placuit quod 12 probi viri eligendi advidere debeant ea quae in praedictis fuerint necessaria pro utilitate communis, et ea reducant in memoriali, et 4 ambaxatores cum dicto memoriali accedere debeant ad praefatum dominum nostrum, el eidem exponere ea, quae eisdem fore supplicanda iniuncta fuerint, et habita responsione referant in credencia. Acta civit. anni 1404.

(2) Die veneris 14 novembris. Super requixicione egregii legum doctoris domini Bartholomei De Berthonis ut sibi provideatur de una catedra ad eius opus causa legendi et studium tenendi iuxta ordinacionem domini..... Placuit quod in auxilium dictae catedrae dentur eidem domino Bartholomeo Bertono de avere communis libr. i viann. per massarium communis. Acta civit. ad ann. 1405.

scuola. Il Principe compensava poi il comune di queste spese, concedendogli (1) per dieci anni la facoltà di imporre certe gabelle. Non trovo più alcuna menzione del De Giliis negli anni susseguenti; e questo m'induce a credere, che non sia seguita realmente la sua nominazione. Al Bertone pare sia stata l'aura più favorevole, e lo veggo chiamato da Lodovico col titolo di suo diletto consigliere (2).

Chiunque conosca il diritto publico, che nel secolo xv era in vigore in tutta l'Europa, sa come gli studi generali abbisognassero di essere avvalorati dall'autorità pontificia ed imperiale (3). Per la qual cosa il Principe Lodovico ebbe tosto ricorso a Benedetto XIII (4), il quale con sua bolla data in Marsiglia il 27 di novembre (5) del 1405 stabilisce a perpetuità in Torino l'università degli studi (6). Ivi tocca delle guerre, che ardevano allora nella Lombardia; dimostra l'opportunità di

(1) V. docum. n.o ix.

(2) Docum. cit.

(3) Questo dipendeva dalla credenza, che eravi a quella età, che l'imperadore fosse capo nel temporale di tutti gli stati della cristianità; anzi secondo alcuni giuristi, di tutto il mondo, colla chimera dell'antico imperio romano.

(4) Questo antipapa era riguardato in Piemonte qual legittimo pontefice.

(5) E non 24 di novembre, come scrive il Datta, op. cit. vol. I, p. 322. Il testo latino ha: Datum Massiliae vI kalendas novembris.

(6) La prima università di Europa, che non abbia domandato l'approvazione pontificia, è quella di Marbourg nell'Allemagna, fondata dal Landgravio Filippo il generoso l'anno 1527.

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