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non fosse che il coperchio di una grande urna costituente l'altare stesso.

Ad ogni modo quando il coperchio del sepolcro fosse stato smosso, o quando la mensa, per qualunque motivo, fosse stata staccata dallo stipite o dalle colonnette, o anche quando essa fosse enormiter fracta, come si esprime la Sacra Congr. dei Riti, 3 Marzo 1821, n. 2612, l'altare avrebbe perduto la consacrazione,

Si ritiene enormiter fracta: 1° se la mensa è divisa in due o più parti notevoli, cosicchè continuationem et integritatem amittat etiamsi tenui tantum scissura laboret, quae per medium lapidem decurrit (S. R. C., 31 Ag. 1867, n. 3162) (1). 2o se si è spezzata in modo che la parte staccata contenga una delle croci fatte dal Vescovo consecrante (S. R. C., 6 Ottobre 1837, n. 2777).

VII. Altari portatili o pietre sacre.

L'altare portatile non è che la stessa pietra sacra, la quale ha nel mezzo un piccolo sepolcrino per le sante reliquie. Questa pietra sacra, quantunque a tutto rigore si ritenga atta per celebrarvi, se è tanto ampia da contenere tutta l'ostia e la maggior parte del calice, tuttavia, in pratica, questo minimum di ampiezza si tollera appena per gli altari portatili dei Missionarî.

Nelle chiese, secondo il P. Gavanto e Mons. Martinucci (vol. I, p. 196) non si devono ammettere pietre sacre che per lo meno non abbiano i lati di cm. 33 per 25. Inoltre la pietra sacra deve essere inserita nella mensa in modo acconcio per soddisfare alla legge liturgica. Aram lapideam, dice il De Herdt (p. 1, n. 176) (2), in medio mensae esse ponendam, non nimis ab anteriori parte distantem, et aliquantulum elevatam, ut eius limites facile dignosci possint, et ne

(1) Cfr. Acta S. Sedis, vol. 12, p. 33.

(2) Nempe Sacrae Liturgiae Praxis, pag. 220, ed. 10 (N. R.).

detur periculum consecrandi extra eamdem. Item aram lapideam in altari, in quo consecrantur hostiae pro communione, tam amplam esse debere, ut etiam pyxidem capiat.

Si ottiene lo scopo, tanto se la pietra sacra sopravanzi dalla superficie della mensa per quasi due millimetri, quanto se essa sia altrettanto più bassa. Inoltre non deve la pietra sacra essere inserita nella mensa in questo modo:

sibbene nel modo seguente:

perchè il celebrante possa esser sicuro di porre l'ostia sulla pietra sacra, il che è di rigoroso precetto.

VIII. Crocifisso sugli altari.

Per la ragione accennata al N. 1, devesi pure tener presente, che dopo l'Eucaristia e la reliquia della S. Croce, la Chiesa vuole abbia il maggior culto, il maggior segno di onore il SS. Crocifisso. Anzi per poter celebrare la S. Messa è necessario il Crocifisso, e ogni altra immagine non è richiesta. Eppure molte volte si vedono altari ornati con quadri e sottoquadri, e troni e reliquie, sui quali a stento e dopo lungo guardare da vicino, si vede il Crocifisso!!

Non si deve tollerare che il necessario diventi come accessorio e secondario. Fin dal tempo di Benedetto XIV inco

Acta S. Sedis, Vol. XXXVIII, fasc. 3.

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minciò questo disordine, come leggesi nella costituzione sua Accepimus del 16 Luglio 1746; ma dal modo onde si esprime, non ci è dato di poter ritenere che fosse così grande come è al presente. Oggi il Crocifisso in molte chiese, non solo è mal collocato, ma è talvolta tanto piccolo, che si direbbe piuttosto un ornamento della cornice del sottoquadro, o del Tabernacolo, che un oggetto di culto. E sì che Benedetto XIV nella citata costituzione concludeva con forti parole: Vobis (Episcopis) praecipimus ut nullo modo patiamini, neque in ecclesiis Regularium, rem divinam fieri ad huiusmodi altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat ut Sacerdos celebrans, ac populus Sacrificio assistens eumdem Crucifixum facile et commode intueri possint; quod evenire nequit si exigua solum crux minori tabulae defixa fidelibus exhibeatur.

La Congregazione dei Riti ha del continuo fatto sentire. la sua voce autorevole a questo riguardo; il 16 Giugno 1663, n. 1270, ripete che una piccola croce sul Tabernacolo non basta, ma essa deve avere la prescritta misura, o si ponga una croce grande fra i candelieri; basta però il Crocifisso in statua o dipinto quando fosse l'immagine principale dell'altare. Il 17 Settembre 1822, n. 2621, di nuovo condanna l'abuso che il Crocifisso sull'altare non sia sufficientemente visibile, e comanda ai Vescovi ut iuris et facti remediis id servandum curent, simulque provideant ne crux visibilis desit. Il 2 Giugno 1883, n. 3576, proibisce che il Crocifisso sia posto sul trono, et praecise in loco super quo SS. Sacramentum exponitur, nec super corporali. Neppure può collocarsi avanti lo sportello del Tabernacolo, e molto meno sulla Cartagloria (1).

Siccome però, se si lascia all'arbitrio dei rettori di chiesa il determinare la grandezza necessaria del Crocifisso, quella

(1) Cfr. etiam nuperrimum decretum S. R. C., 11 lunii 1904, relatum in Actis S. Sedis, vol. 37, p. 111 ad IV (N. R.).

misura che a taluno sembra troppo esigua, per altri può essere che sia ritenuta sufficiente; è necessario, come hanno già fatto non pochi Vescovi, di fissare il minimum delle dimensioni della Croce degli altari.

A questo fine i Visitatori ordineranno: 1° che trascorso il termine di tre mesi, dalla data della Visita, siano sospese tutte le croci di qualsivoglia altare, la cui asta maggiore non abbia almeno 40 centimetri di lunghezza, e 22 la minore. Per l'altare maggiore e per le grandi cappelle, la croce dovrà essere proporzionatamente più grande. 2° Che le croci sugli altari non siano collocate in modo che rimangano quasi invisibili, per oggetti anteposti, al Celebrante. 3o Che in ogni caso le croci compariscano così da non sembrare un oggetto secondario dell' altare. 4° Che anche l'immagine del divin Crocifisso sia scolpita in modo decoroso. 5° Che siano assolutamente rimossi quei sottoquadri i quali per l'angustia dello spazio, o per altra ragione non permettono che il Crocifisso tenga sull'altare il posto di onore a Lui dovuto.

IX. Reliquie.

Quattro sono le specie di Reliquie: I. Reliquie strettamente proprie, sono: il corpo di un Santo o le parti anche minime di esso. II. Reliquie meno proprie, sono quelle delle quali parla Benedetto XIV (De canoniz. 4, p. 1, c. 31, n. 8), come il liquore che emana dalle ossa di alcuni Santi. III. Reliquie santificate per contatto prossimo, sono le vestimenta e altri oggetti usati dai Santi, o gli strumenti del martirio, o anche i veli che abbiano toccato le loro ossa. IV. Reliquie per contatto remoto, sono le vesti, i veli ecc., che hanno toccato il sepolcro, o le statue dei Santi; come il velo della B. V. di Loreto e le catenelle di S. Pietro.

Per essere esposte al culto in chiesa le Reliquie devono essere della I e III specie; quelle della II e IV, per quanto rispettabili, la Chiesa non le ammette al culto.

In ogni caso, perchè una Reliquia possa esporsi, deve avere i caratteri di autenticità, cioè deve essere munita del sigillo e approvata con documento rilasciato dalla competente autorità. Ai vescovi residenziali è riservato questo diritto dal Concilio di Trento (Sess. 25, de invoc. venerat. et Re-. liquiis SS.): Statuit Sancta Synodus nemini licere ullo in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta.... novas Reliquias (esse) recipiendas nisi eodem recognoscente et approbante Episcopo. E la Congr. de' Riti con decreto generale 19 Ott. 1691, n. 1853, dichiarò che una Reliquia autenticata da un Vescovo, non può esporsi in chiese di altra diocesi, se l'Ordinario di questa non l'abbia approvata.

Siccome però molte Reliquie si sono sparse nelle chiese, le quali sono bensì munite talvolta di sigilli, tuttavia non hanno, secondo le buone regole critiche, bastanti caratteri di autenticità, converrà procedere con molta cautela, ed i Visitatori ordineranno di togliere dal culto quelle Reliquie, che non avranno giudicate abbastanza regolari, finchè non siano state autenticate e approvate per il pubblico culto dal Vicariato (1).

(1) Alcuni articoli estratti dal Regolamento della Lipsanoteca del Vicariato si riportano come appresso, cioè:

4a Le reliquie di ossa di Santi, si concederanno soltanto alle chiese o ai pubblici oratorî, per mezzo d'istanza de' rispettivi superiori, munita di commendatizia del proprio Vescovo.

5a Le altre reliquie di vesti, di sepolcri, di veli nei quali siano state involte delle ossa de' Santi, si accorderanno, ma in numero ben limitato, a tutti i fedeli che ne facciano a Noi richiesta, purchè sieno essi a Noi ben cogniti o al canonico custode: altrimenti la loro istanza dovrà essere firmata dal proprio loro Vescovo, o almeno dal parroco, ovvero, se siano religiosi o collegiali, dal rispettivo loro superiore.

7a Non potranno per guisa veruna concedersi delle reliquie di qualunque sorta ai negozianti di corone, di teche ecc., molto meno ai locandieri, ai così detti servitori di piazza ecc., per quanto essi a nome di qualsivoglia persona ne facciano direttamente o indirettamente richiesta.

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