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stieri che dimorano nella sua diocesi? Può darlo ai diocesani che

vanno altrove?

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La facoltà che hanno i Vescovi di permettere i libri proibiti è solo pei loro diocesani: permittendi dioeceseos tuae Christifidelibus " - (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. I, pag. 244). È dunque solo pei loro sudditi. Da ciò deriva che i forestieri, i quali hanno almeno il quasi domicilio, possono essere facoltizzati dal Vescovo del luogo perchè sono suoi sudditi (Cap. Ex parte, 15, et Licet, 20, de foro competenti). Ma questi, allontanandosi dalla diocesi, non potranno usar più di quel permesso. Quanto ai diocesani poi che vanno altrove, laddove non abbiano del tutto cambiato domicilio, non crediamo che non possano venir facoltizzati dal Vescovo di origine, benchè abbiano altrove il quasi domicilio. Imperocchè non si perde ogni diritto sui proprii diocesani quando questi dimorino in altro luogo con animo di ritornare.

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Così quando un giovine si trattenga per lungo tempo altrove per causa di studii, non può essere ordinato che dal Vescovo di origine: Studiosos, dice il Leurenio (For. Eccl. L. I, Tit. XI. 568 n. 2) qui in universitatibus per annos plures morantur, non tamen cum animo, absolutis studiis, ibi permanendi, non posse ordinari ab Episcopo illius loci. Se dunque la dimora in altro luogo, dove siasi fissato il quasi domicilio, non impedisce al Vescovo di ordinare il proprio suddito, sembra che neppur gl' impedisca di abilitarlo alla lettura dei libri proibiti.

89.

Se nei giorni delle solennità, in cui suol dispensarsi dalla legge del magro, si possa far uso di carne e pesce.

I Vescovi hanno abituale facoltà dalla S. Sede (V. Vol. VIII, Par. II, 268) di far anticipare la legge del digiuno e dell'astinenza o (per gravissime cause) di dispensarne del tutto, nei giorni solenni del Patrono, del Titolare o delle feste di grande concorso, ed anche nei giorni straordinarii di fiere, quando cadono in venerdi o sabato, ad eccezione della quaresima, dei quattro tempi e della vigilie dell'anno. Or si chiede: nei detti giorni solenni si può far uso di carne insieme e di pesce?

Si può far uso senza alcun dubbio. Imperocchè la legge de non permiscendis epulis è fatta pei soli giorni di digiuno, come si può raccogliere dalle costit. di Benedetto XIV, in cui si parla dell'unica comestione (V. Mon. Eccl. Vol. VIII, Par. II, pag. 258). E quand'anco la solennità cada in giorno di particolare digiuno (le vigilie dell'anno sono eccettuate dall'indulto), tal digiuno vien tolto dalla dispensa. Questo è certo, e si dimostra non solo dall'insegnamento dei TT. che nei venerdì e sabati dell'anno non vi riconoscono la legge de non permiscendis epulis, ma ancora dalla seguente dichiarazione della S. Penitenzieria dei dì 13 febr. 1834: « Utrum fideles dispensati a lege abstinentiae diebus veneris et sabbati, decurrente anno, quando non urget obligatio jejunii, vesci possint piscibus simul et carnibus? S. Poenit. proposito dubio... et facta relatione SS. D. Gregorio XVI, de ipsius Sanctitatis Suae mandato respondit: Permitti.

90.

Se occorre la venia Apostolica per affrancare canoni dovuti ad enti morali conservati.

Sempronio, che paga dei canoni a Confraternite e ad ospedali (enti conservati), vuole affrancarli: si richiede la venia Apostolica?

Si richiede senza dubbio, per la ragione che al solo Rom. Pontefice compete il diritto di invertire, per giuste cause, le volontà dei testatori. Che se gli enti sono ecclesiastici, vale a dire, se furono eletti con bolle del Vescovo o della S. Sede, la venia Apostolica si richiede sotto pena di scomunica nemini reservata, in forza Estrav. Ambitiosae e della Costit. Apostolicae Sedis.

Ma potrà bastare la venia del Vescovo, stanti le facoltà sulle composizioni, ai Vescovi conferite dalla S. Penitenzieria? - Ecco la risposta, data al Vescovo di Conversano dalla detta S. Penitenzieria, per una simile domanda, il di 9 mar. 1894 (Mon. Eccl. Vol. VIII Par. II, n. 31): Quad bona pertinentia ad Confraternitates, seu ad Ordines Religiosos, sive ad loca pia ecclesiastica, affirmative. Quoad vero bona alicujus pii operis mere laicalis negative, nisi, ratione onerum super iis impositorum, aliquod jus Ecclesiae competat».

91.

Circa il permesso della S. Sede
per la nuova enfiteusi di fondo già libero.

La chiesa non soppressa di B. ottenne la devoluzione di un fondo, causata dal mancato pagamento dell'annuo canone. Può l'amministratore riconcederlo ad enfiteusi senza la venia pontificia ?

Non può.

È vero che la Estrav. Ambitiosae non vieta di dare senza le solennità in enfiteusi quei fondi che ab antiquo sono soliti darsi così: « praeterquam de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis. Nondimeno è deciso che quando un fondo alienato (anche per enfiteusi) ritorni di nuovo alla chiesa, non può darsi in enfiteusi senza le solennità. Si ascolti il Ferraris (v. Alienatio art. III, n. 13): - Si res ecclesiae solita alienari, sit denuo incorporata Ecclesiae, non potest locari sine solemnitatibus. Rota in Medionalen. Bonorum, 23 ian. 1593, coram Orano ». Il che vale molto più sotto il governo italiano, le cui leggi dichiarano redimibili i fondi enfiteutici: dare perciò un fondo in enfiteusi è come venderlo del tutto, in quanto al di

ritto.

92.

Circa il ricorrere all'autorilà civile.

Silvio ricorre al ministero italiano di grazia e giustizia contro il prete Olimpio che ha chiesto l'exquatur ad una bolla pontificia Iche lo investe di un benefizio. Silvio cade in censura?

Sì, senza dubbio. Ed infatti la Costituz. Apostolicae Sedis ha fra le censure specialmente riservate la seguente al n. VIII: Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem legatis, vel delegatis quibuscumque profecta ». Or nel caso trattasi appunto di Bolla Apostolica, la quale senza l'exequatur verrebbe impedita. Silvio adunque, che ricorre alla potestà laica perchè ciò abbia luogo, non può sfuggir la censura (Vedi nostre Consultaz. Vol. II, pag. 40).

93.

Il parroco chiamato al letto

di un concubinario moribondo.

Il parroco Sempronio accorre al letto di un moribondo che è un uomo congiunto in vincolo civile con una donna. Non essendoci tempo, lo confessa e lo assolve; e morto indi a poco, gli fa i funebri onori. Che deve dirsi di Sempronio?

Sempronio ha fatto bene, se non ci fu tempo di ef fettuare la separazione. Doveva però imporre al moribondo (sempre se ci fosse stato il tempo) di riparare lo scandalo, almeno con dichiarare a mezzo del confessore, ch'egli era pentito del mal fatto e risoluto di emendarsi. Ciò sarebbesi potuto fare anche dopo morte, se mancava il tempo di farlo prima.

94.

Circa le corone precatorie, e quelle di S. Brigida.

Che cosa sono le coronae precatoriae di cui si parla nelle facoltà concesse ai collettori della S. Infanzia ? corone di S. Brigida e le indulgenze che i detti sono annettervi ?

Quali sono le collettori pos

Le coronae precatoriae sono tutte quelle per cui si può pregare G. C., la BB. Vergine e i Santi, di qualunque specie. A queste però possono annettersi le indulgenze che suol concedere il Romano Pontefice, quando Egli le benedice, riportate nel Mon. Eccl. Vol. II, Par. II, pag. 115. Diconsi precatoriae per distinguerle dalle altre corone profane, p. e. di fiori.

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