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La corona poi di S. Brigida (introdotta e propagata da questa Santa) si recita in onore di Maria SS. ed in memoria degli anni 63 che, come dicesi, Ella visse sopra questa terra. Consiste perciò in 6 poste, in ciascuna delle quali dicesi un Pater, dieci Ave Maria ed un Credo, e dopo le sei poste si aggiunge un altro Pater per compiere il numero di 7, in memoria dei sette dolori e delle sette allegrezze di Maria SS., e tre Ave Maria, per compiere il numero 63 degli anni suddetti. Le indulgenze che si lucrano colla recita di queste corone le notiamo e piè di pagina come si leggono nell'autentica Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le Ss. Indulgenze,Roma tip. de Propag. Fide 1886 pag. 190 (1).

(1) II Sommo Pontefice Leone X, con Bolla del 10 luglio 1515, concesse: Indulgenza di sette anni e sette quarantene a tutti Fedeli, che soli o in compagnia d'altri reciteranno divotamente detta Corona, e inoltre

Indulgenza di cento giorni per ogni Pater noster, ogni Ave Maria ed ogni

Credo.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, con Breve 15 Gennaio 1743, confermando le menzionate Indulgenze, concesse:

Indulgenza plenaria in articulo mortis a coloro che, avendo usato recitare questa Corona una volta almeno per settimana, raccomanderanno divotamente l'anima propria al Signore, previa la confessione e comunione, o almeno col cuore contrito invocheranno il Nome santissimo di Gesù, non potendo con la bocca;

Indulgenza plenaria a coloro che, essendo soliti di recitare detta Corona ogni giorno per un mese intero, se in un giorno ad arbitrio nello stesso mese con fessati e comunicati visiterranno una Chiesa ed ivi pregheranno per la concordia fra i principi Cristiani, per la estirpazione dell' eresia e per la l'esaltazione di Santa Chiesa;

Indulgenza di quaranta giorni a coloro, che, portando seco la deita corona, pregheranno genuflessi al segno della campana per qualunque agonizzante ;

Indulgenza di venti giorni a coloro, che tenendo seco tale corona, pentiti dei proprii peccati, faranno l'esame di coscienza, e reciteranno tre Pater noster, e tre Ave Maria;

Indulgenza di cento giorni a coloro, che tenendo con sè detta corona ascolteranno in qualunque giorno o feriale o festivo la S. Messa o la parola di Dio, od accompagneranno il SS. Viatico, o ridurranno qualche traviato alla via della salute, o faranno qualche altra opera pia in onore di N. S. G. C. o della B. V. M. o di S. Brigida, e reciteranno tre Pater noster e tre Ave Maria.

95.

Circa la benedizione in articulo mortis

quando non vi è tempo di darla colla formola intera.

Nel Rituale Romano, dopo la formola della Benedizione Apostolica in articulo mortis, si legge: « Si vero infirmus sit adeo morti proximus ut neque confessionis generalis faciendae (Confiteor), neque praemissarum precum recitandarum tempus suppetat, statim Sacerdos benedictionem ei impertiatur ". Che s'intende per la benedizione da impartirsi subito? Il dubbio nasce da che nella formola del Rituale vi ha due volte la Benedizione per l'infermo: una volta quando gli s'impartisce l'indulgenza plenaria, un'altra quando in fine lo si benedice semplicemente.

È chiaro che la benedizione da impartirsi subito, quando non v'è tempo, è la prima, non la seconda; quella, cioè, colla quale si comunica l'Indulgenza plenaria. E però nel Veni mecum Sacerdotum, edito accuratamente dal cav. Pietro Marietti di Torino coll'approva

Il Sommo Pontefice Clemente XI, con Bolla De salute gregis del 22 settembre 1714, concesse benignamente:

Indulgenza plenaria a coloro che reciteranno di seguito almeno cinque poste della Corona di S. Brigida composta ognuna di un Pater noster, dieci Ave Maria ed un Credo, ogni giorno per un anno intero, se in un giorno ad arbitrio veramente pentiti, confessati e comunicati, pregheranno come sopra.

Inoltre il Sommo Pontefice Benedetto XIV nel citato Breve concesse: Indulgenza plenaria a coloro che sono soliti recitare di seguito una volta la settimana cinque almeno delle dette poste della Corona di S. Brigida, se nel giorno della festa di detta Santa confessati e comunicati visitano la propria Chiesa Parrochiale ed ivi pregano come sopra.

Affinchè però si possano conseguire tali Indulgenze, bisogna che le corone materiali, ossiano quelle di sei poste, ossiano quelle ordinarie, vengano benedette dai Superiori dei Monasteri o da altri Sacerdoti dell'ordine del SS. Salvatore ossia di S. Brigida a ciò deputati, o da chị ne abbia la facoltà: e dopo che sono benedette non possono venders, nè imprestarsi ad oggetto di comunicare ad altri le Indulgenze annesse alle medesime, come è prescritto nella citata Bolla di Clemente XI e nei Decreti generali della S. Congregazione delle Indulgenze,

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zione di quell'Arcivescovo, sta detto: Necessitate urgente sacerdos dicat: Indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen ».

3

96.

Circa l'assoluzione dalla censura di chi assolve il complice in re turpi quando si temano grandi scandali.

Tizio sacerdote si confessa a Cajo di aver assoluto il complice in re turpi: intanto, se cessa dal celebrare, si temono gravi scandali: può Cajo assolvere Tizio dalla censura, e poi scrivere alla S. Penitenzieria?

La censura contratta ob absolutionem complicis in re turpi è in modo specialissimo riservata al Papa, da non considerarsi inclusa nelle facoltà di assolvere dai riservati alla S. Sede, neanco di speciale menzione. Così il S. Officio il dì 4 aprile 1871. Nondimeno il decreto del medesimo S. Officio del dì 25 giugno 1886 abilita i semplici confessori ad assolver subito da qualunque censura riservata, etiam speciali modo al Papa, quando si tema grave scandalo e infamia, coll'obbligo però di scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria (V. Mon. Eccl. Vol. VIII, Par. I, pag. 180). Non facendosi qui eccezione, sembra che ciò possa dirsi ancora della censura per l'assoluzione del complice. Di questa opinione è pure il ch. P. Bucceroni (Comm. in Const. Bened. XIV Sacramentum Poenit. Pars II, § 2, n. 77), il quale la conforta col responso del S. Officio del di 18 luglio 1860, che è come segue: Utrum Episcopus habeat facultatem absolvendi, sive per se, sive per delegatum in casu quo, propter imminens periculum scandali aut alterius gravis mali,

recursus ad S. Sedem fieri nequit opportuno tempore?

Resp. Consulat Decretales Clementis III, relatas cap. 15 Cum desideras, et cap. 26 Quo de his, de Sent. Excomm., et probatos auctores, inter quos S. Alphonsum de Ligorio lib. 7 c. 1 de censuris n. 84 ad 92 ». Nei quali luoghi citati si parla di coloro che sono impediti di andare a Roma, e che però potevano assolversi dai confessori ordinarii.

Posto ciò, par che Cajo, nel caso proposto, possa assolver Tizio dalla censura, coll'obbligo poi di scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria.

97.

Se il moribondo risanato può essere assoluto
dai riservati da un semplice confessore.

Settimio semplice confessore, chiamato da Sisto moribondo, lo assolve in fretta da tutt'i peccati e da tutte le censure. Riavuto Sisto da quel pericolo, si presenta di nuovo a Settimio per completare la confessione. Può questi assolverlo anche dai riservati che quegli non potè prima confessare?

La quistione di cui qui si tratta è simile a quella agitata da' TT. se, cioè, chi si confessò ad un sacerdote con facoltà sui riservati, ed incolpevolmente dimenticò qualche peccato con riserva, possa essere assoluto da un semplice confessore. Non sono in ciò concordi i DD. La prima sentenza afferma, per la ragione che il confessore con facoltà sui riservati intende assolvere da tutt'i peccati secondo tutta la potestà che gli compete: in quantum possum et tu indiges. La seconda nega, dal perchè il fine della riserva è di sottoporre quelle colpe

al giudizio del superiore ed averne i moniti salutari. S. Alfonso dice comunissima la prima sentenza, ma più probabile la seconda, benchè non neghi alla prima il grado di vera probabilità (L. VI, n. 597). Aggiunge che quando il privilegio fu concesso in favore del penitente, come quello del giubileo, della bolla della Crociata, ecc. si può seguire la prima sentenza.

Stante ciò, nel caso proposto, crediamo che il moribondo risanato possa essere probabilmente assoluto dal confessore semplice, sui riservati che dimenticò in pericolo di morte. Però trattandosi di giurisdizione probabile, è bene che il confessore se ne avvalga solo quando ci sia un bisogno ovvero una necessità. Nè vale il dire che il privilegio dell'assoluzione in articulo mortis è in favore del penitente: giacchè la Chiesa lo concede solo in quel gravissimo pericolo ne aliquis pereat (Trid. Sess. 94 cap. 7).

Ciò tuttavia sta detto pei soli riservati al Vescovo, ovvero al Papa di general menzione. Imperocchè per quelli specialmente riservati alla S. Sede riman sempre l'obbligo sub reincidentia di presentarsi al superiore (V. Mon. Eccl. Vol. VIII, Par. I, pag. 176).

98.

Se il penitente di ritorno si possa assolvere
senza formare nuovo giudizio.

Achille confessore, ai penitenti cui non potè assolvere la prima volta, benchè dimentico del primo giudizio, impartisce, nel ritorno, l'assoluzione senza nulla ricordare e senza nulla domandare. Opera bene?

Il giudizio in globo sui peccati è necessario soprattutto per la imposizione della penitenza. Per questa però

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