Sayfadaki görseller
PDF
ePub

siti dubii examen demandatum fuit, adverterunt, nullam quoad validitatem collatarum Ordinationum oriri posse dubium, dummodo tamen certum sit omnes ordinandos tetigisse tradita instrumenta. Hinc quoad propositam quaestionem omnino acquiescat Amplitudo tua: tutius tamen in posterum aget si ad ordinandorum anxietates auferendas adhaereat in omnibus Rubricae Pontificalis Romani. Interim fausta ac felicia omnia Tibi auguror a Domino. Romae die 23 ianuarii 1874. Ampl. Tuae addictissimus uti Frater, C. Card. Patrizi » (1). Posto ciò dunque, Cajo, nel caso, può star tranquillo circa la validità della sua ordinazione.

101.

Se offenda la validità dell'ordinazione presbiterale il non aver toccato qualcuno degl'istrumenti.

Tizio non ben ricorda se toccò o pur no il calice nell'ordinazione del presbiterato; teme che per ben toccare la patena e l'ostia, abbia staccate le dita dalla coppa del calice. Chiede perciò: 1.o È valida l'ordinazione quando non si sia toccato qualcuno dei detti istrumenti? 2.o Può stare egli tranquillo in coscienza?

Al 1° Benchè la sentenza più vera e più ricevuta sostenga la essenza del sacramento dell'ordine presbite rale consistere nella imposizione delle mani, pur tutti convengono essere necessaria la tradizione degl'istrumenti; e laddove questa fosse stata omessa, doversi reiterare sub conditione l'ordinazione medesima (V. Mon. Eccl. Vol. VIII Par. I, pag. 62 segg.).

Se poi non si sia toccato uno solo degli strumenti,

(1) Ci è stato gentilmente comunicato questo atto da fonte autentica.

S. Alfonso (L. VI n. 751, 753) opina che in tal caso l'ordinazione come dubbia debba ancora ripetersi condizionatamente. Questa dottrina vien confermata da un decreto della S. C. del Concilio, riferito dall'Aertnys (V. II n. 380 q. 3) e dal Ballerini (Opus Th. Mor. Vol. V Tr. X de Ordine n. 26), alla quale essendosi esposto avere un presbitero nell'ordinazione toccato soltanto la patena sovrapposta al calice, non già il calice stesso, la S. C. il dì 28 maggio 1796 rispose iuxta mentem, vale a dire: - Ut verificatis expositis per examen oratoris et magistri caeremoniarum, qui praesto fuit eidem ordinationi, quatenus haberi possit, procedat Episcopus ad secreto iterandam ordinationem ex integro sub conditione, praestito tamen per omnes necessario interessentes in praefata ordinatione iuramento servandi secretum ". Quando dunque certamente non si sia toccato qualcuno degl'istrumenti, l'ordinazione si dovrà ripetere sub conditione in qualunque giorno coll'obbligo del secreto.

Al 2.o Ma se si dubita di tal toccamento? - Trattandosi di sacramento già ricevuto, può bene invocarsi la regola omne factum praesumitur recte factum, tanto più che nel caso non è certo che la tradizione degl'istrumenti sia materia necessaria al detto ordine. Questa opinione oramai può dirsi certa, standovi esplicite dichiarazioni della S. Sede.

[ocr errors]

Un simile dubbio infatti fu mosso alla S. C. de' Riti la quale rispose: Ad scrupulum Fratris Ephrem Chastean proagentis Recollectorum Galliae, nempe se non tetigisse tactu physico calicem in sua ordinatione ad presbyteratum; S. C. respondit: Posse continuare celebrationem SS. Sacrificii absque ulla scrupulo ac tuta prorsus conscientia Die 3 dec. 1661 in Galliarum, 2148 ». Il P. Ballerini 1. c. attesta che essendo avvenuto un altro simile caso in Roma nell'ordinazione di un alunno del Collegio Romano d. C. d. G., il p. Perrone, allora ivi prefetto degli studii, ne interrogò la S. C. de' Riti, la quale

[ocr errors]

diede la medesima risposta come nel caso del p. Efrem in data 21 gennaro 1863.

Ma non solo la S. C. de' Riti, sì ancora la Cong. Suprema del S. Officio ha dato testè una somigliante risposta ad un altro religioso che dubitava di aver toccato il calice nell'ordinazione. Eccone il tenore:

Molto rev.do Padre,

Con lettera del 25 decorso marzo 1895, diretta all'E.mo Sig. Cardinale Aloisi-Masella, Prefetto della S. Congregazione dei Riti, la P. V. R.ma implorava il giudizio della S. Sede intorno alla validità dell'Ordinazione presbiterale di fr. Tizio (che dubitava di aver toccato il calice).

- Deferita la cosa a questo Supremo Tribunale del S. Officio, gli E.mi PP. Signori Cardinali Inquisitori Generali, nella Congregazione di feria IV 8 corrente, hanno emanato, con approvazione del S. Padre, il seguente decreto: Iuxta exposita adquiescat.

Tanto il sottoscritto Assessore si reca a premura di significarle per sua quiete e con tutta stima si dichiara

di V. P. R.ma Devotiss. Servitore

F. Arcivesc. di Seleuca ".

Anche perciò il nostro Tizio nel caso proposto può stare pienamente tranquillo di coscienza.

102.

Se il patrino di battesimo privato
contrae cognazione spirituale.

Il patrino di battesimo privato contrae cognazione spirituale?

Nel battesimo, conferito privatamente in caso di necessità, può farsi a meno del patrino (S. Ligor. L. VI, n. 147): può anche tenersi il fanciullo senz'animo di essere patrino, e in tal caso è certo che non si contrae la cognazione. Quando però qualcuno tiene il bambino con animo di essere patrino di lui, vi ha quistione fra i DD. se contrae o pur no la cognazione spirituale. I Teologi per lo più negano, come S. Alfonso 1. c. n. 149; il Lehmkul T. II, n. 758; lo Scavini L. III, n. 1014; il Gury-Ballerini T. II, n. 805; il D'Annibale T. III, n. 303. La precipua ragione, su cui fondano la loro sentenza, si è che il Tridentino sess. 21 c. 2 de matr. parla di coloro che levano il fanciullo de sacro fonte, il che non si avvera nel battesimo privato.

I Canonisti però generalmente affermano, come il Reiffenstuel L. IX, Tit. XI, n. 14; il Leurenio L. IV, qu. 205; il De Angelis L. IV, Tit. XI, n. 5; il Santi L. IV, Tit. XI, n. 9: il Gasparri De matr. T. I, n. 738. Questi adducono varii responsi della S. Sede, che dirimono la quistione.

66

Infatti, al dubbio se M., che tenne un bambino al battesimo privato, abbia contratto impedimento al matrimonio col padre del bambino, la S. C. del Conc. il 17 apr. 1603 rispose: Si M. habuit animum levandi infantem de sacro fonte, contractam esse cognationem spiritualem. Fu appresso proposta la quistione generale: - An dispositio Concilii cap. II, Sess. XIV de ref. mat. decernens in sacramento baptismatis contrahi cognatio

nem inter suscipientem et patrem et matrem suscepti locum habeat in baptismo sine solemnitatibus ob necessitatem domi secuto». La S. C. rescrisse: Dilata et scribant theologi. Furono consultati cinque teologi che scrissero erudite dissertazioni, e finalmente dopo maturo esame il dì 29 maggio 1677 la S. C. defini: Affirmative (V. Gasparri 1. c.).

Dopo di queste autorevoli dichiarazioni, non rimane dubbio che anche nel battesimo privato chi tiene l'infante coll'animo di esser patrino, contrae la cognazione spirituale che induce impedimento dirimente al matrimonio.

103.

Circa la rivalidazione di un matrimonio celebrato con impedimento dirimente conosciuto.

Il parroco Ausilio è venuto a conoscere che Berta e Marcellino, già sposati innanzi alla Chiesa, erano congiunti in secondo grado di affinità in linea collaterale, senz'averne ottenuta dispensa. Non sa se stiano in buona o in mala fede. Laonde chiede che cosa egli debba fare per mettere in regola i detti sposi.

Non sapendo il parroco se Berta e Marcellino stiano in mala fede, non deve ammonirli per la separazione, se pure non sia certo (il che non si facilmente può presumersi) che si separeranno senz'ostacolo ed aspetteranno le disposizioni della Chiesa.

Deve intanto, per mezzo del Vescovo, supplicare la S. Penitenzieria per la dispensa, esponendo con precisione la qualità dell'impedimento; la buona o mala fede degli sposi; se furono fatte le proclamazioni prima del

« ÖncekiDevam »