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Fa d'uopo vedere se il legato delle messe è tassativo ovvero dimostrativo. Sarà tassativo se dalle parole del testamento risulta che il fondatore intese prelevata la somma di L. 150 dalle rendite del fondo per la celebrazione delle messe. Sarà dimostrativo se risulta che il testatore volle celebrato senza meno il numero di messe 300 dalle rendite del fondo. Nel primo caso, può darsi luogo alla riduzione dalla S. Sede, o da chi ne ha la facoltà. Nel secondo caso non si può conseguire riduzione, ma Cornelio dovrà aumentare dalle rendite del fondo lo stipendio dello intero numero di messe (v. Lucidi de Visit. Ss. LL. P. I, Vol. II, pag. 429, seqq. Monit. Eccles. V. I, pag. 482).

116.

Gestore che lucra sui capitali del padrone.

Amilcare, gestore di ricco principe, fa dei particolari negozii con lucro considerevole sulle somme del padrone ch'ei tiene in deposito. Chiede: 1.o Gli è lecito ciò? 2.o Ha obbligo di restituire il lucro al padrone?

Al 1.o Ciò non è lecito; anzi sembra gravemente illecito, essendo il padrone certamente contrario, e ragionevolmente contrario; ed anzi se ciò sapesse, discaccerebbe senza dubbio il servo infedele, il quale espone a gravi pericoli i proprii averi (Bucceroni Casus p. 216 edit. II). - Al 2.o Se il lucro è stato senza danno veruno del padrone, può ritenerlo, dovendosi considerare come meramente industriale.

117.

Se dopo il voto di entrare in Religione
possa accettarsi il vescovado.

Il voto, emesso da un sacerdote, di entrare in Religione, cessa coll'esser egli promosso al Vescovado; ovvero gli è necessaria una speciale dispensa pontificia?

Questa si richiede necessariamente. È vero che anche un religioso può ascendere al vescovado; ma non può consentirvi senza la venia dei superiori monastici, come si ha dal c. Si religiosus, 27, de electione in 6; e, fatto vescovo, non cessa di essere religioso, come insegna l'Angelico 2. 2. q. 185 a. 2. Il voto poi di entrare in Religione è un legame che osta all'accettazione del vescovado, fino a che non sia tolto da chi ne ha la legittima potestà.

118.

Le monache e la Bolla della Crociata circa i riservati.

Le monache, per farsi assolvere dai riservati al Papa, in virtù della Bolla della Crociata, devono ricorrere al confessore ordinario, ovvero possono avvalersi di altri?

Possono anche avvalersi di altri confessori, purchè approvati per le monache. Per tale assoluzione deve ciascuno avvalersi di qualche confessore approvato secondo le Costit. Pontificie; or le Pontificie Costit. richiedendo una speciale approvazione per le confessioni delle monache, basta siffatta speciale approvazione perchè il confessore, benchè non ordinario, possa assolvere la religiosa dai riservati. Così insegna pure il Barbosa

(Collect. ad cap, 10 Trid. sess. 24 de Regul.): « Moniales, vigore facultatis Bullae Cruciatae (quatenus ad eas pertinent gratia ex dicta Bulla) non possunt alios confessarios eligere, praeter eos, qui ad audiendas ipsarum monialium confessiones ab Ordinario fuerint approbati

119.

I percussori dei chierici e la Bolla
della Crociata circa l'assoluzione.

Tizio ha percosso pubblicamente un sacerdote; è caduto perciò nella scomunica del canone si quis suadentc: può farsi assolvere da questa censura da qualunque confessore approvato in forza della Bolla della Crociata?

Può. Tutt'i peccati riservati al Papa possono assolversi in virtù della detta Bolla, non esclusi quelli di speciale menzione, tranne solamente l'eresia esternata e l'assoluzione del complice in re turpi. Vero è che se Tizio può farsi assolvere per la prefata Bolla dalla censura, ciò vale unicamente pel foro interno, non già per l'esterno, come insegna Bened. XIV De Syn. L. XII, C. I, n. 7. Può nondimeno comportarsi anche esternamente come assoluto, se consti sufficientemente di tale assoluzione, salvo se il superiore non intenda procedere contro di lui.

120.

Se il Vescovo può ridurre il sacro patrimonio.

Può il Vescovo nelle provincie napoletane stabilire da sè che il patrimonio, per titolo di ordinazione, sia fissato a duc. 40 di rendita ?

Nelle provincie napoletane hanno ancor vigore le disposizioni del Concordato del 1818, come più volte si è dimostrato. Ora il Concordato predetto stabili pel Napoletano la tassa di annui duc. 50 pei sacri patrimonii. Non può dunque il Vescovo, di propria autorità, senza dispensa Pontificia, scemare di un quinto la detta tassa.

121.

Il sacro patrimonio e l'obbligo della
collazione ereditaria.

Avviene talvolta che il padre di un chierico, al quale stabili sui proprii beni il patrimonio non minore della legittima, venda per qualche bisogno una parte di quei beni, da ledere la medesima legittima. Vi ha qualche mezzo legale come salvare la integrità del patrimonio, nel caso che i coeredi vogliano aggredirlo ?

Sotto l'impero delle leggi italiane che non riconoscono il vincolo canonico del sacro patrimonio, non viha nessun mezzo come salvarlo nel caso esposto. L'articolo 1000 del C. C. dispone che il figlio o discendente, il quale venga alla successione, insieme coi suoi fratelli e sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione si direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto ". E l'art. 1002 stabilisce che ancorchè il figlio o discendente. fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione ..

L'unico mezzo atto ad ovviare a tal disordine, si è quello che i sacri patrimonii, invece di costituirsi per donazioni paterne, si costituiscano per vendite. Quando

il figlio ha ricevuto in vendità dal padre il fondo, non è obbligato di metterlo in collazione dopo la costui morte, purchè possa provare che la vendita non fu fittizia.

122.

Che s'intende per grasso di qualunque animale.

Che intendesi per grasso di qualunque animale, consentito nella quaresima e nell'anno nei giorni di digiuno ordinario? S'intende anche il burro? S'intende il Liebig?

Il grasso è la parte adiposa dell'animale, diversa della carne: quella è consentita, nel caso, per condimento; questa no. Sotto nome di grasso non sarebbe compreso il burro ch'è di specie diversa, come dichiarò la S. Penitenzieria il 10 mar. 1882 (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, pag. 31); e molto meno il Liebig che è estratto di carne, benchè, in forza dell'ultimo decreto del S. 0. del 5 sett. 1906 nei giorni di digiuno sia consentito come grasso anche il burro e la margarina per condimento, tranne soli quattro giorni dell'anno di stretto magro.

123.

Se ci sia obbligo di pagare il prezzo di libri e di giornali, ricevuti senza richiesta, e ritenuti.

Cornelio manifesta in confessione al sacerd. Cipriano che, senza sua domanda, ha ricevuto più e più volte libri e giornali con preghiera o di spedirne il prezzo o di rimandarli indietro. Egli non ha fatto nè l'una cosa, nè l'altra: ha ritenuto ciò che

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