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Sacra Poenitentiaria... respondet:

Separationem praeferri aliis modis reparationis scandali; si haec fieri nequeat, scandalum esse reparandum, sed modum scandali reparandi remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, juxta cuiusque casus exigentiam. Casu quo omissa sit separatio, et scandalum alio modo reparatum, acquiescat: secus si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, sileat, et in posterum cautius se gerat. 12 Aprilis 1889 -.

Da questo documento si può raccogliere:

a) Che oggidi la riparazione dello scandalo non è sotto pena di nullità, e molto meno la separazione.

b) Che la riparazione dello scandalo è richiesta solo come per diritto naturale, non già come una speciale ingiunzione positiva.

c) Che la separazione oggi è di consiglio, non di precetto, potendo ripararsi lo scandalo anche con altri modi.

d) Che fra i modi, onde lo scandalo può ripararsi, la S. Penitenzieria non ha escluso la pubblica denunzia in chiesa del matrimonio da celebrare, e la confessione sacramentale da farsi da ambo gli sposi, o anche da uno di essi.

c) Che non bisogna preoccuparsi dei matrimonii di già celebrati senza separazione e senza alcuna rimozione di scandalo.

f) Che pei matrimonii da celebrare, se non si può ottenere la separazione di casa, si ottenga almeno quella di toro, e almeno quei giorni in cui gli sposi dovranno confessarsi. E se neanche questa può conseguirsi, procedasi al matrimonio, dopo le pubbliche denunzie fatte in Chiesa.

Sono queste le norme che vogliono seguirsi oggidì in tanta depravazione di costumi, che lamentiamo. Un maggior rigore non riuscirebbe che a moltiplicare pec

cati, e forse ad allontanare per sempre gli sposi della Chiesa, contenti del vincolo civile!

Dopo ciò, la condotta del parroco nel nostro caso, dimostrasi incensurabile, se ha bene ammoniti gli sposi dell'obbligo di riparare lo scandalo e di separarsi, benche non sia riuscito ad ottenere queste cose; e li abbia assoluti colle debite disposizioni, cioè immediatamente prima del matrimonio, e dopo il sincero pentimento delle colpe.

129.

Se v'è bisogno della fede di stato libero per la dimora altrove di quattro anni, ma di cinque mesi per anno.

Vi è bisogno della fede di stato libero per Tizio, che ha dimorato per anni quattro fuori della propria diocesi cinque mesi per ciascun anno ?

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Se si può avere, deve ottenersi. Fu dichiarato infatti: Indultum admittendi ad iuramentum suppletorium locum dumtaxat habere quando libertas status aliter legitime probari non potest (S. O. 11 ian. 1895 - Mon. Eccl. Vol. VIII, P. I, pag. 219). Si potrà poi avere la detta fede quando nel luogo della dimora si trovino due persone che possano attestare dello stato libero (V. Mon. Eccl. 1. c. Par. II pag. 67).

130

Se v'è bisogno della fede di stato libero per coloro che sono stati in prigione più anni.

Occorre la fede di stato libero per coloro che sono stati in prigione fuori diocesi per più anni?

E perchè nò? Non si può anche in prigione contrarre qualche vincolo? Certo, il diritto non eccettua da quest'obbligo i prigionieri.

131

Circa l'età per la fede di stato libero.

Perchè occorra la fede di stato libero, gli anni 14 per i maschi e i 12 anni per le femmine debbono essere compiuti, ovvero basta che siano incominciati?

Devono essere compiuti. La detta fede occorre dal punto che gli sposi sono atti al matrimonio: or non sono atti al matrimonio gli uomini prima dei 14 anni compiuti, e le donne prima dei 12 anni parimente compiuti. Così il canonista Berardi Tom. III, D. IV, cap. II; così Gasparri De Matr. Vol. I, n. 49.

132

Se i Vescovi possano suddelegare abitualmente la benedizione in articulo mortis.

I Vescovi che hanno la facoltà abituale e perpetua di suddelegare la benedizione in articulo mortis, possono suddelegarla anche abitualmente?

Possono suddelegarla anche abitualmente, però non a tutt'i sacerdoti, ma solamente a coloro (massime se parroci) che credono bastevoli al bisogno delle anime. Possono pure suddelegarla ai parroci, colla facoltà che questi la suddeleghino alla loro volta ai sacerdoti che vanno a confessare i moribondi (S. C. I. 20 sept. 1775; 15 nov. 1878 v. Mon. Eccl. Vol. II, Par. I. pag. 7 e 22).

133

Di un parroco che dubita dell'impedimento di sponsali.

Premesse le tre conciliari denunzie, senza che siansi fatti reclami, potrà il parroco unire in matrimonio Marta con Lucio se dubita fondatamente che Marta, prima di contrarre gli sponsali con Lucio, gli abbia contratti con Paolo che ora si trova sotto le armi?

filiano, che sappia al parroco; molto dubita di qualche

Non può. Se è dovere di ogni qualche impedimento, di rivelarlo più è dovere del parroco, il quale impedimento, di chiarirlo. Perciò, nel caso, il parroco sarà tenuto di tenere avvisato Paolo delle denunzie fatte per Marta con Lucio.

134.

Circa le feste di doppio precelto nel Napoletano.

Le feste di doppio precetto nel Napoletano sono quelle sole riferite nel Breve Paternae charitati, della s. m. di Pio VII del di 10 aprile 1818 (V. Mon. Eccl. Par. I, pag. 249); oppure ve ne sono altre? (1).

Oltre delle dette feste ve ne sono altre aggiunte po

(1) Ripetiamo qui l'elenco delle dette feste menzionate nel cit. Breve, perchè si abbia tutto sott'occhi: «Retincantur, praeter universos dies dominicos per annum, festa sequentia, videlicet: Circumcisionis D. N. 1. C., Epiphaniae Domini, Purificationis B. V. M., Annunciationis einsdem BB. V., S. Inseph Patr., Ascensionis Dom. in Coelum, Nativitatis D. N. I. C. Pro Urbe vero Neapolis tantum retineantur festa S. Ianuarii, at S. Antonii de Padua, ac pro Urbe Panormi festum S. Rosaliae Virg. Festa autem Patronorum principalium singularum Civitatum. Oppidorum et Locorum, quibus adiunctum sit praeceptum abstinendi ab operibus servilibus, transferantur cum respectiva Officiorum et Missarum celebra'ione ad proximum diem dominicum proxime sequentem".

steriormente per atti autentici della S. Sede, i quali atti sono tuttodi in pienissimo vigore.

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Vi è aggiunta la festa della Visitazione di Maria SS., detta volgarmente la Madonna delle Grazie, pei 2 di luglio, in forza del Breve Cum Nobis di Gregorio XVI del di 30 dicembre 1835, in cui sta detto: Hisce litteris auctoritate Nostra Apostolica decernimus, praecipimus atque mandamus, ut in utriusque Siciliae Regno dies secunda mensis iulii Deiparae Virgini Gratiarum titulo jam inibi sacra, ab omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, quemadmodum alia festa, perpetuo singulis quibusque annis de praecepto servetur, ac celebretur, ita tamen ut eiusdem Regni Christifideles commemorata die non solum sacrum audiendi obligatione teneantur, verum etiam ab operibus servilibus omnino vacare debeant ».

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Vi è aggiunta la festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo pel giorno 8 maggio, in virtù del Rescritto della S. C. de' Riti del 23 aprile 1841, ch'è come segue: Regni Utriusque Siciliae. - Beatum Michaelem Archangelum, quem suum Custodem et Patronum Dei veneratur Ecclesia, speciali cultu prosequuntur Fideles omnes Regni utriusque Siciliae ob celebrem non minus ipsius apparitionem in Monte Gargano intra fines Dioecesis Sypontinae, quam ob continua beneficia, queis, ipso apud Deum intercedente, cumulantur. Quae singula grato reverentique animo perpendens Serenissimus Ferdinandus Secundus utriusque Siciliae Rex, tum propriis, universaeque Familiae suae, tum etiam communibus subditorum suorum votis satisfacturus, id sumpsit consilii, ut in universis suis Dominiis in posterum festivam sub utroque praecepto institueret diem VIII mensis Maii memoratae apparitioni Sancti Michaelis Archangeli sacram ac Apostolicam Confirmationem SS. D. N. Gregorio PP. XVI enixis precibus rogavit. Huiusmodi votis ab Santitate Sua peramanter exceptis, referente me infrascripto

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