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14.

Se quando in giorni di digiuno è consentito lo strutto nella colezione vespertina, sia consentito ancora il burro.

Nella refezione serotina, nei giorni di digiuno, quando è permesso lo strutto senz'alcuna limitazione, si può far uso anche del burro per condimento? Non può qui invocarsi il principio che chi concede il più concede anche il meno?

Credevamo che la risposta dovesse essere negativa, non potendosi invocar l'accennato principio:

1° Perchè qui siamo in odiosis, trattandosi di dispensa dalla legge comune, e questa perciò stricte interpretanda est (S. Alph. I, 187).

2o Perchè trattasi di eccezione unica, del solo adipe suino, essendo vietato qualunque altro adipe, e per speciale concessione di Leone XII.

3o Perchè conceduto al solo scopo di condimento che tien luogo dell'olio. È vero che il burro pur si adopera per modo di condimento; ma è diversa materia, per la quale sarebbe bisognata una speciale concessione.

Questo credevamo noi doversi ritenere circa l'uso del burro nella colezione vespertina, fino a che la S. Sede non lo dichiarasse esplicitamente lecito.

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Siffatta nostra opinione trovava una conferma nella notificazione del Card. Vicario del 4 dic. 1891, dove sta detto per la città di Roma: Nei giorni della Tempora, e in tutti i venerdì e sabati dell'imminente anno 1892, compresi pur quelli del sacro Avvento, continua ad essere permesso l'uso dell'unto e strutto pei condimenti. Nei venerdì e sabati dell'Avvento resta ferma la legge del digiuno, sì però che possano usarsi i latticini nell'unico pasto. Dove chiaramente si stabilisce che nei digiuni dell'avvento si può far uso dell'unto e strutto pei condimenti (anche la sera giusta la dichiarazione di

Leone XII); ma in quanto ai latticinii, qualunque siano, possono usarsi solo nell'unico pasto.

Questa nostra opinione venne poscia confermata autorevolmente dalla S. Penitenzieria, la quale al dubbio mosso dal Vescovo di Policastro: Se nei giorni di digiuno, quando per indulto è consentito lo strutto per modo di condimento nella colezione vespertina, sia per ciò stesso consentito ancora il condimento di burro ». il dì 10 marzo 1882 rispose: Negative (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, p. 30).

Se non che, ciò che a rigore di diritto non era consentito, divenne poi lecito per benigna concessione Apostolica. Essendosi discusso in S. Officio in fer. IV, 13 maggio 1896, il dubbio: « Utrum diebus ieiunio consecratis, in quibus Apostolica venia usus condimentorum ex adipe indulgetur, butyro quoque per modum condivenne deciso: - Supplicandum SS.mo pro gratia". Ed il S. Padre Leone XIII di s. m. nell'udienza concessa il giorno 15 all'Assessore benigne annuere dignatus est pro gratia iuxta Em.orum Patrum suffragium. (Mon. Eccl., Vol. IX, Par. II, p. 52).

menti uti liceat >>

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Stante adunque la concessione pontificia, quante volte nel digiuno è consentito il grasso o lo strutto, è consentito ancora il burro; e non solo naturale, ma ancora artificiale (la margarina) come inoltre dichiarò lo stesso S. Officio (fer. IV, 6 sept. 1899, Mon. Eccl., Vol. XI, p. 290).

15.

Circa le indulgenze, annesse alle
corone de' Crocigeri.

Per lucrare le indulgenze, annesse alle corone benedette dai PP. Crocigeri (Mon. Eccl., Vol. III, Par. III, pag. 54), è necesserio

tenere la corona in mano, oppure basta averla indosso, o nella stessa camera, secondo l'istruzione per le corone comuni posta nell'appendice del Rituale Romano?

È vero che per le corone, i rosarii, le croci, i crocifissi, le medaglie e le statuette che si benedicono dal Rom. Pontefice, o da chi ne ha la facoltà, affinchè possano guadagnarsi le annesse indulgenze, comuni a tutti i prefati oggetti, non è necessario tenerli in mano, bastando che si portino indosso, vel si quis secum non habeat, eadem in cubiculo vel alio decenti loco suae habitationis retinere, et coram eis respectivas preces recitare debebit (V. Instr. cit. in App. Rit. Rom.).

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Crediamo però che ciò non corra per le corone cui si annettano speciali indulgenze, come quelle dei Crocigeri. A queste compete la indulgenza di cinquecento giorni quante volte in esse recitasi l'orazione domenicale, ovvero la salutazione angelica, senza bisogno della intera recitazione del rosario: Utrum indulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis oratio dominica, vel salutatio augelica devote dicatur revocanda sit? Resp. Negative". — “ Utrum pro acquirenda eadem indulgentia necesse sit integrom rosarium devote recitare? Resp. Negative» (V. Mon. Eccl. 1. c.). Or, poichè qui la indulgenza si lucra quoties IN ROSARIIS l'ingiunta orazione si recita, par chiaro che i rosarii debbano tenersi in mano, come lo strumento o il mezzo di guadagnar l'indulgenza. Del resto, chi ancor dubiti di tale necessità, non deve dubitare del principio che quantunque le indulgenze sono di larga interpretazione perchè favores, pur chi voglia esser certo dell'acquisto di esse, deve appigliarsi alla parte più sicura.

16.

Se i sessagenarii possano tutti considerarsi
esenti dal digiuno.

Coloro che han compiuto il 60° anno di età possono oggi generalmente considerarsi dispensati dal digiuno? Possono mangiare di grasso, quando se ne abbia l'indulto, più volte al giorno così nei digiuni quaresimali, come in quelli dell'anno, e nei giorni di venerdì e sabato?

In ordine alla 1a parte del quesito, possiamo rispondere affermativamente.

Dei sessagenarii deboli ed infermicci non vi fu dubbio alcuno. Si quistionò solo circa i sessagenarii robusti che assolutamente potrebbero digiunare senza grave incomodo, se questi sieno a ciò obbligati. S. Alfonso (L. III, n. 1036) dice probabile la sentenza affermativa, ma non meno probabile la negativa. E che non siano tenuti a digiunare, il S. Dottore lo prova con le seguenti ragioni:

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Ratio, tum quia sic fert universalis consuetudo ut testantur communius DD. ap. Roncag.; tum quia alias esset res multis scrupulis obnoxia examinare an aliquis sexagenarius sit vel ne sufficienter robustus ad ieiunium sustinendum. Sed ratio potior est, quia huiusmodi senes tam ob virium imbecillitatem, quam ob defectum caloris, nequeunt simul alimentum sufficiens sumere, egentque cibo frequentiori, et licet nonnulli in tali aetate robusti videantur, eorum tamen robur est de facili illusivum et inconstans, cum negari non possit in huiusmodi senibus vires deficere et prolabi in interitum, ut si in morbum incidant, difficulter perfecte convalescant, unde Galenus sic dixit: Senibus simili ratione iis qui ex morbo convalescunt, in victu esse curandum. Hinc commune adagium prodiit: Senectus ipsa morbus est. »

Così insegnano parimenti tutti i seguaci e commentatori di S. Alfonso, come lo Scavini (T. I, n. 279), il Gury (T. I, n. 509), il Berardi (Praxis, n. 3016), ecc.

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Può dunque tenersi per fermo che i sessagenarii, quali che sieno, sono scusati dal digiuno. E sono scusati ancora se abbiano solo cominciato e non compiuto il 60° anno di età, come assicura S. Alfonso, 1. c. E possono, se sacerdoti o claustrali, godere nella settimana maggiore l'indulto della Bolla della Crociata, siccome dimostrammo altrove (V. Mon. Eccl., Vol. II, Par II, p. 181).

E affermativamente dobbiamo rispondere ancora alla 2a parte del quesito, se, cioè, possano i sessagenarii mangiar di carne più volte al giorno, quando se ne abbia l'indulto, così in quaresima, come nelle altre vigilie dell'anno. Che possano in quaresima, è stato formalmente dichiarato dalla S. Penitenzieria il 16 gennaio 1834: « Fideles qui, ratione aetatis vel laboris, ieiunare non tenentur, licite posse in quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis, vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt (Mon. Eccl. Vol. I, p. 381). Così pure lo stesso sacro Tribunale il dì 24 febbraio 1819 e il di 16 marzo 1882 (Acta S. Sedis, Vol. XIV, p. 568). Che se ciò possono in quaresima, molto più possono pure in tutte le altre vigilie dell'anno, siccome interpretano i TT. (V. Berardi Praxis, V, I, n. 3038, etc.).

Lo stesso dicasi della facoltà della Bolla della Crociata, siccome dichiarò il Commissario Apost. della detta Bolla, l'E.mo Card. Zurlo : « Illi qui ecclesiastici ieiunii lege non tenentur, aut propter aetatem, aut ratione laboris, possunt virtute Bullae qualibet hora diei adhibere lacticinia, ova, laridum. Dominicis autem diebus hoc idem permittitur etiam illis qui adstricti sunt ad legem jeiunii (V. De Siena Novissimae Bullae S. Cruciata Expost., Cap. III, p. 94). Non v'ha dubbio perciò che i sessagenarii possano avvalersi degli indulti o delle conces

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