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xandri VII (22 nov. 1662 et 21 ian. 1667), Clementis IX et Innocentii XI praesertim, qui suorum praedecessorum doctrinas confirmans declaravit in Brevi suo die 4 maii 1688 promulgato: Quandocumque sacerdos aliquis missam pro anima quae Deo in charitate coniuncta ab hac vita migraverit ad praedictum altare celebraverit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii indulgentiam impetrabit. (Mon. Eccl., Vol. IX, Par. I, p. 32).

Posta quest'autorevole dichiarazione, non può più sostenersi la opinione che possa separarsi la indulgenza dall'applicazione della Messa, e però quante volte si vuol godere di cotal privilegio fa d'uopo applicare la Messa ad un solo defunto, a quello propriamente a cui si vuole giovare colla indulgenza dell'altare privilegiato.

41.

Se per un sol defunto possano celebrarsi più messe lo stesso giorno in altare privilegiato.

Può applicarsi l'indulgenza dell'altare privilegiato ad un solo defunto tante volte quante volte si celebri nello stesso giorno la S. Messa per lui nel detto altare? La ragione del dubbio è in ciò che l'indulgenza del prefato altare è diretta a liberare del tutto un'anima dal purgatorio.

Un dubbio simile fu rivolto alla S. C. delle Indulgenze colle parole: - Nello stesso giorno può applicarsi per un sol defunto l'indulgenza dell'altare tante volte quante sono le Messe che per esso defunto si celebrano in altare privilegiato? » La S. C. il dì 19 agosto 1893 in S. Severi rispose: Communicetur Oratori decretum in una S. Flori in Gallia sub die 28 iulii 1940 (Edit. Ratish. pag. 250) ".

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Ecco intanto il tenore del cit. decreto in S. Flori:

Utrum per indulgentiam altari privilegiato adnexam intelligenda sit indulgentia plenaria animam statim liberans ab omnibus purgatorii poenis, an vero tantum indulgentia quaedam secundum divinae misericordiae beneplacitum applicanda? - S. C. die 28 iulii 1840 respondit: Per indulgentiam altari privilegiato adnexam, si spectetur mens concedentis, et usus clavium potestatis, intelligendam esse indulgentiam plenariam, quae "animam statim liberet ab omnibus purgatorii poenis; si vero spectetur applicationis effectus, intelligendam esse indulgentiam cuius mensura divinae misericordiae "beneplacito et acceptationi respondet.

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Donde vuolsi raccogliere che l'indulgenza dell'altare privilegiato sarebbe sufficiente a liberare subito un'anima dal purgatorio. Però la Chiesa non concede tale indulgenza se non per modo di suffragio, offrendo cioè a Dio tale misura di meriti dal tesoro che ella possiede, da liberar quell'anima, cui vogliasi applicare, col voto, che Dio l'accetti nella sua misericordia. L'accettazione in tutto o in parte, o anche la non accettazione, sta nel beneplacito divino.

Da tutto ciò si ricava che non solo non è vietato applicare più volte ad un solo defunto anche lo stesso giorno l'indulgenza dell'altare privilegiato, ma ciò gli giova non poco; come giova replicare più e più volte al Sovrano le istanze per ottenere una grazia.

42.

Se, quando s'è perduto il documento pontificio dell'altare privilegiato, basti la iscrizione in legno od in marmo per attestarlo.

Basta la iscrizione in legno od in marmo, posta accanto ad

un altare privilegiato, per attestare il privilegio, quando siasi smarrito il documento pontificio?

Per ben rispondere al dubbio, è bene tener presente il decreto che segue:

66

Gallipolitana Quamvis constanti traditione totius civitatis Gallipolitanae pro certo habeatur, altare S. Mariae de Populo situm in Ecclesia Cathedrali privilegio quotidiano perpetuo esse insignitum, attamen nullum aliud authenticum hujusce concessionis documentum reperiri potuit, nisi quod in visitationibus per Episcopos peractis altare illud perpetuo privilegiatum descriptum fuerit, et pia legata quamplurima saepius relicta fuerint in eodem altari utpote privilegiato persolvenda, quae non satis rem extra dubitationis aleam ponere nonnullis visa sunt. Ut itaque animarum purgantium suffragiis et fidelium eleemosynas offerentium pietati Canonici et Clerus memoratae Ecclesiae tutius consulerent, preces huic S. Congregationi porrexerunt, ut nova Brevis expeditione supra relatum privilegium quotidianum confirmetur.

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Quaeritur igitur: An assertum privilegium perpetuum in altari S. Mariae de Populo confirmari debeat?

Sac. Congregatio die 14 decembris 1714 respondit: Pro confirmatione, et quatenus opus sit, pro nova concessione altaris privilegiati quotidiani perpetui

Da questo rescritto può raccogliersi che non basta, per accertare il privilegio dell'altare, qualunque altra prova diversa dal documento pontificio. Tutti sanno quale giuridico valore attribuiscasi agli atti di S. Visita, ed ancora agli antichi legati; eppure questi non furono giudicati bastevoli dalla S. C. ad attestare la certezza del privilegio. Molto meno dunque basterà ad attestarlo la iscrizione o in pietra o in legno, che per frode potè apporsi accanto gli altari. In tal caso sarà cosa prudente, per assicurare la indulgenza, chiedere alla S. Sede la conferma ovvero, ad cautelam, la nuova concessione.

43.

Se un religioso itinerante, che confessa ad un sacerdote secolare peccati riservati nel suo Ordine, abbia obbligo di presentarsi al superiore.

È cosa risaputa che un religioso itinerante che non ha un socio del suo Ordine, a cui fare la sua confessione, può confersarsi a qualunque sacerdote anche secolare. Ma se questo religioso avesse dei peccati riservati nel suo Ordine dovrà, ritornato al Convento, presentarsi al suo Superiore o a chi per esso, affinchè possa ricevere direttamente l'assoluzione dai riservati medesimi?

Questo privilegio fu concesso dai RR. Pontefici a molti Ordini religiosi, segnatamente da Innocenzo VII all'Ordine de' Predicatori colla Costit. Provenit del 15 ottobre 1404 e da Sisto IV all'Ordine de'Minori colla Costit. Supplicari Nobis del dì 11 agosto 1479. Tutti poi gli Ordini regolari ne usufruiscono per la comunicazione scambievole de' privilegii.

In virtù del detto privilegio i regolari che sono in viaggio, o trovansi fuori convento a dimorare altrove, se non hanno confessori dell' Ordine, possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote anche non approvato alle confessioni (Ferraris v. Approbatio pro confessionibus excipiendis, art. 2, n. 9). Ma se hanno casi riservati, possono essere assoluti, e come?

Considerando la cosa in sè, parrebbe che possano venire assoluti anche dai riservati, senz'altro obbligo. Imperocchè la riserva afficit locum, e trovandosi essi in luogo dove quei peccati non sono riservati, potrebbero riceverne direttamente l'assoluzione.

Pur nondimeno fa d'uopo riflettere ch'essi, come religiosi esenti e fuori del territorio di qualsivogia Ordinario, non potrebbero confessarsi con sacerdoti secolari;

e però se nel caso di viaggio hanno facoltà di ricorrere a questi per le confessioni, l'hanno in forza di speciale privilegio. Da ciò viene che i confessori secolari a cui ricorrono, fanno le veci dei confessori monastici, e però se possono assolvere dai riservati all'Ordine, non essendoci superiore pei medesimi, riman sempre l'obbligo al penitente di presentarsi al superiore, quando sarà ritornato al suo convento. Si ascolti il Ferraris, 1. c., n. 14: - Tenentur autem tales religiosi, si habeant casus reservatos, se postmodum sistere superiori suo, aut alteri religioso facultatem habenti, ut ei confiteantur et a casibus directe absolvantur ».

44.

In quali necessità le Monache possano avvalersi
del confessore straordinario.

Giovanni, uno de' confessori straordinari del Monastero di B. nominati dal Vescovo dopo il Decreto Quemadmodum del 17 dicembre 1890, vien chiamato non di rado al confessionale delle Suore, perchè essendosi esse confessate, pochi giorni innanzi, al confessore ordinario, non vogliono rinnovargli l'incomodo, o perchè lo conoscono occupato a quell'ora ad ascoltare le confessioni del popolo, ovvero perchè, desiderando far la comunione nella ricorrenza di novene, di tridui e di festività, possono avere più facilmente il confessore straordinario. Giovanni conosce i motivi, onde è chiamato in luogo del confessore ordinario, e prestasi a confessare. Domandasi: È lecito ciò alle suore ed a Giovanni?

La S. C. de' VV. e RR. col Decreto Quemadmodum cit. (Mon. Eccl. Vol. VII, Par. I, p. 6) proibì ai prelati ed ai superiori di monache di negare il confessore straor dinario quoties ut propriae conscientiae consulant ad id

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