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manus maior missarum, numerus congeritur, quam iusta necessitas exigit. Perciò, differendosi la celebrazione delle Messe dopo l'anno, anche per pochi mesi, non si eviterebbe siffatto abuso; imperocchè il residuo delle Messe non celebrate alla fine dell'anno verrebbe a cumularsi con quelle dell'anno novello. Laonde il decreto tassativamente prescrive che siano tolte dalle mani dei beneficiati, degli amministratori di luoghi pii, e dei privati le Messe non soddisfatte alla fine d'ogni anno e siano consegnate al Vescovo.

Sia dunque che si consideri la forma del decreto, sia che se ne riguardi lo scopo primario, non si potrà più disporre della celebrazione delle Messe superanti alla fine dell'anno, senza trasgredire il detto decreto e senza commettere peccato.

47.

Se nella concessione dello strutto, nei giorni di astinenza, sia inclusa quella pure delle uova e dei latticini.

In S. nei quattro tempi fuori di quaresima, per indulto speciale della S. Sede, sono permessi i condimenti di strutto e lardo. Possono ivi usarsi ancor le uova ed i latticinii che per consuetudine son vietati in tutt'i giorni di stretto magro?

Non possono usarsi. Giacchè, quantunque le uova ed i latticinii siano da meno del lardo in quanto alla nutrizione, pur non sono della stessa specie, in cui quando si concede il più, concedesi ancora il meno; e qui trattasi di dispensa da legge generale, che vuolsi strettamente interpretare.

48.

Se è lecito l'interesse dei cinque quarti.

In Dioc. di B. è il sistema di dare i cinque quarti, cioè si dà un tomolo di grano, e se ne riceve alla raccolta un tomolo e quarto e talvolta il tomolo si dà pochi mesi prima della raccolta. È lecito tal contratto ?

Il contratto dei cinque quarti è come se si desse a mutuo coll'interesse del 25 lo. Per coonestare tale straordinario interesse richiedonsi titoli abbastanza gravi, come quello del periculum amittendae sortis e quello del molto maggior prezzo del grano vecchio a rispetto del nuovo. Non crediamo che il solo uso del luogo valga a render lecito siffatto interesse, molto meno quando il grano si dà pochi mesi prima della restituzione. Del resto, fa d'uopo considerare le varie ragioni locali, l'uso dei buoni, ed anche il giudizio dell'Autorità Ecclesiastica.

49.

Se possa imporsi al penitente un obbligo probabile.

Circa l'uso del probabilismo, è lecito questo non solo a disobbligare il penitente quando una sentenza probabilmente lo favorisce, ma ancora ad imporgli qualche obbligo solo probabile?

L'obbligo solo probabile non si può imporre mai sotto precetto; perchè il confessore non è legislatore, ma solo giudice e ninistro. Molto meno si può imporre in materia di restituzione, nel quale caso il confessore sarebbe obbligato d'indennizzare il penitente.

50.

Circa l'ascrizione alla Sacra Famiglia.

Circa l'Associazione alla Sacra Famiglia, il parroco che ha domicilio fuori della propria parrocchia, può da sè stesso ascriversi nella sua? — I Seminarii, i Conventi ed i Collegii da qual parroco devono essere ascritti? Il Vescovo che è il parroco dei parroci, può ascriver sè stesso?

Il parroco che ha domicilio fuori la sua parrocchia, crediamo che possa bene ascrivere sè stesso nella sua; giacchè il parroco, tuttochè abbia altrove l'abitazione, dimora e risiede nella sua parrocchia ed è il capo di questa. I Seminarii ed i Collegii devono essere ascritti dal parroco, nella cui giusridizione si ritrovano. Lo stesso dicasi delle Comunità Religiose; se pure, l'Ordine stesso, come esente dalla giurisdizione ordinaria, non provvede per facoltà Apostolica diversamente all'iscrizione. II Vescovo poi, benchè parroco dei pastori, non crediamo possa ascriver sè stesso, ma deve farsi ascrivere dal parroco del luogo dove dimora; imperocchè qui si tratta d'associazione, non di semplice ascrizione, e l'associazione non si ha con ascrizioni singolari.

51.

Se il parroco può impedire il confessore
di confessare le donne.

Il confessore che abbia la pagella dell'Ordinario può essere impedito dal parroco di ascoltare le confessioni delle donne? E che dovrà farsi se l'impedimento è ingiusto?

Può essere impedito nella sola chiesa parrocchiale; giacchè il rettore della Chiesa ha diritto di vietare che

in essa si amministrino sacramenti o si facciano funzioni. Se ingiustamente vieta, si potrà ricorrere al Vescovo, il quale potrà supplire il permesso negato dal par

roco.

52.

Se incorra la censura una religiosa che, uscita con venia apostolica di clausura, non si rilira subito spirato il termine della concessione.

Clotilde, religiosa di un monastero con clausura papale, ottiene dalla S. Sede la licenza di uscirne ad sex menses. Dopo compiuti i sei mesi dall'egresso, tarda tre giorni a ritirarsi in clausura: di che il confessore si ricusa di assolverla, credendola incorsa nella scomunica della Costit. Apostolicae Sedis. Si chiede 1o Incorre la scomunica una religiosa che lascia trascorrere il termine stabilito nell'indulto del suo egresso? 2o Che è da dire di Clotilde e del suo confessore?

La Costit. Apostolicae Sedis vuol punite di scomunica generalmente riservata al Papa (n. VI): « moniales ab illa (clausura) exeuntes extra casus et formam a S. Pio V in Constit. Decori praescriptam ». ». Così pure la Constit. di Bonif. VIII De statu Regul. cap. Periculoso in 6; il Tridentino Sess. 25 de Regul, c. 5; S. Pio V in Costit. Circa Pastoralis officii etc. non parlano di pene che solo quando si esce dalla clausura senza il debito permesso (1). Fuori di questo caso non v'è altra censura. Or quando

(1) Quando vi ha giusta causa, (oltre dei casi ammessi nella cit. Costit. Decori (V. Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II. p. 204), nei quali dispensa il Vescovo, si vuol ricorrere alla S. Sede per la necessaria venia dell'egresso. Si ascolti Benedetto XIV (De Syn. L. XIII, c. XII, n. 29): « Quoties contingat, quod non admodum raro evenire solet, ex medicorum sententia monialis aegrotans aeris et caeli mutatione indigere dicatur, illud primum sedulo investigandum est, an exposita veritate nitantur; an medicus qui de iis testatur, talis sit, ut ei merito fides adhiberi

si esce col debito permesso, e però si evita la detta pena, quand'anche si facciano trascorrere i limiti del permesso, si commetterà peccato contro il divieto della Chiesa, non però v'ha censura che s'incolga.

Si esamini infatti il rescritto della S. C. de' VV. e RR, che concede la venia per l'egresso. In questo, alla facoltà che si chiede, suole aggiungersi la durata di sei mesi, di un anno ecc., ma non si appone la clausola sub reincidentia, la quale solamente recherebbe una nuova censura a chi lasciasse trascorrere quel perentorio. Talvolta suolsi ancora far menzione delle pene sancite dai Canoni contro i violatori della clausura; ma poichè queste pene riguardano il solo egresso dal chiostro, non già il ritorno, perciò non han valore pel nostro caso.

È vero che quando, trascorso il tempo del permesso, si ricorre di nuovo alla S. C. per una proroga, nel nuovo rescritto concedesi la facoltà di farsi assolvere dalle incorse censure: ma si vuol riflettere che, come insegna Benedetto XIV (Inst. XCV), dalle facoltà che concede la

possit, vel potius expediat, alterius quoque medici explorare sententiam. Tum, comprobata facti veritate, facile moniali indulgetur facultas ad certum tempus transeundi ad alium salubrioris aeris locum, dummodo in alio monialium monasterio eiusdem vel alterius instituti collocetur, ac retento semper onere redeundi ad monasterium unde discesserat, cum exactum fuerit praefinitum tempus ad experiendum salubrioris aeris beneficium." Lo stesso dice quando si tratti di fare i bagni o di prendere le acque in luoghi determinati, in cui la religiosa non possa stare in altro monastero, ma deve dimorare in case private: « Sedulo, insegna, advertendum est cuinam concredantur moniales e clausura egressae. Nec enim indiscriminatim cuique tradendae, sed commendandae sunt vel fidei patris si superstes vivat, vel patruorum, vel fratrum, siquidem maturae aetatis sint, integrique nominis, vel denique matris custodiae; hisque omnibus deficientibus advocandae sunt honestae mulieres arcto consanguinitatis vinculo moniali coniunctae; et si nec istarum copia suppetat, confugiendum est ad matronas omni exceptione maiores. Insuper indicendae leges atque cautiones, quae in itinere et in statione observentur; regressui autem certum temporis spatium est praefiniendum. Moniali denique interdicendum ne monasticum exuat habitum, ad hoc, ut se ubique monialem esse meminerit. Qui fra gli altri doveri che corrono alla monaca uscita dal chiostro, si fà menzione del suo sollecito ritorno in clausura; ma non si parla di pene che possa incorrere nel caso d'inadempimento.

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