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S. Sede non si vuol dedurre la necessità di ottenerle, giacchè siffatte facoltà spesso si danno ad cautelam.

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Un'altra ragione di ciò che qui sosteniamo, può ricavarsi dalla stessa Costit. Decori di S. Pio V. In essa concedesi alle monache la facoltà di uscir dalla clausura ne' casi d'incendio, d'infermità, di lebbra e di epidemia, sotto parecchie condizioni, fra cui quella che in praedictis casibus extra monasteria nisi ad necessarium tempus stare non liceat. Or si chiede da' TT. se chi si trattiene fuori del monastero oltre il tempo necessario nei detti casi, com'è certo che pecca, cada così pure nella scomunica. S. Alfonso (L. VII, n. 229) nega, sull'autorità del Sanchez: Ait Sanchez illam non incurrere excommunicationem si extra commoretur, quia ipsa iam egressa est cum licentia ». Lo stesso dovrà dirsi nel caso nostro. La monaca è già uscita con licenza della S. Sede; perciò se non rientra nel tempo stabilito, commetterà peccato, ma non cadrà nella censura.

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Non mancano Teologi, i quali espressamente insegnano cotal dottrina. Così il Del Vecchio (Th. Mor. Comp. Vol. II, n. 606 ed. 4"): Si obtenta facultate exeundi ad tempus, eo elapso monialis non ingrediatur, non peccat si moretur adhuc extra per unum vel duos dies; si ultra moretur peccat graviter, censuram tamen non incurrit, quia iam ipsa egressa est cum licentia et poenae non sunt ultra casus notatos extendendae. Lo stesso scrivono il Berardi (Praxis, Vol. II, n. 3625), il Barbosa (De off. et pot. Episc. alleg. 102, n. 58), il Tamburrino (De iure Abbatissae, disp. 20, q. 7, n. 2 et 3). Ed il Ferraris (v. Moniales, art. III, n. 25): - Moniales, dice, ex licentia sacrae Congr. egressae tenentur sub mortali, statim expleta causa egressus, se ad monasterium recipere... Hoc tamen intelligendum est moraliter et non metaphysice, adeo ut, si per breve spatium v. g. unius vel alterius. diei ingressum suum in monasterium differrent, non peccarent mortaliter

La monaca dunque che lascia trascorrere i limiti del permesso, senza rientrare nel chiostro, peccherà mortalmente o venialmente secondo il tempo più o meno lungo in cui si trattiene fuori, oltre i detti limiti; ma non incorrerà la censura della Costit. Apostolicae Sedis.

Donde si deduce che, nel caso qui proposto, Clotilde, con trattenersi tre giorni oltre il tempo stabilito, ha peccato, ma non è caduta nella scomunica. I TT. citati ammettono che uno o due giorni sieno in ciò materia parva: crediamo noi che anche tre giorni non eccedano tal parvità di materia, massime se ci sia una qualche ragione, la quale, per altro, quando è giusta, potrà scusare pur dal peccato. Deducesi parimenti quanto sia erronea la condotta del confessore che ricusa di assolvere Clotilde, credendola irretita di censura.

53.

Circa la facoltà di benedire nei collettori della S. Infanzia.

Un sacerdote, collettore dell'Opera della S. Infanzia, può benedire gli oggetti di divozione segnati sulla copertina degli Annali, col solo segno di croce ?

Alle corone che si benedicono, in forza del privilegio concesso ai prefati collettori, possono applicarsi le indulgenze del S. Rosario?

Il privilegio di tali benedizioni si contiene nel Breve Humani generis del 3 febbraio 1893 (Mon. Eccl. Vol. V, Par. I, p. 103). In esso sta detto: Facultatem facimus de respectivi loci Ordinarii consensu... in forma Ecclesia consueta privatim benedicendi extra Urbem cruces, crucifixos, sancta numismata, coronas precatorias, et parvas D. N. I. C., B.mae Virginis Mariae, Sanctorumque aeneas statuas ». E parlando de' sacri scapolari della

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SS. Trinità, della B. V. del Carmine, de' Sette Dolori della B. V. e della Immacolata Concezione dice: Consueto ritu benedicere et fidelibus imponere valeant. Dunque non basta il semplice segno di croce; ma occorre la forma consueta e il consueto rito, che può vedersi nell'appendice del Rituale Romano.

Alle corone che si benedicono, in forza del privilegio concesso ai prefati collettori, possono applicarsi le indulgenze del S. Rosario?

Le indulgenze, che possono applicarsi alle dette corone, sono quelle indicate nel cit. Breve Humani generis, il quale conferisce la facoltà di benedir corone, medaglie, crocifissi, ecc. « cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum quae in elencho edito typis S. C. de Propaganda Fide die 23 febbraio 1878 (Vedi questo elenco nel Mon. Eccl. Vol. II, Par. II, pag. 115). Queste sole indulgenze adunque possono applicarsi alle corone in virtù del detto privilegio, non già tutte quelle concesse da' RR. PP. al S. Rosario, per cui richiedonsi speciali facoltà.

54.

Circa le pene comminate dal Decreto QUAEMADMODUM della S. C. de VV. e RR.

Nel Decreto Quaemadmodum, del 17 dicembre 1890 (Mon. Eccl. Vol. VII. Par. I, pag. 6), circa la manifestazione della coscienza, circa i confessori straordinarii, e la frequente Comunione in riguardo alle monache ed agl'istituti meramente laici, nel n. VII si comminano le pene adversus superiores violantes Apostolicae Sedis mandata. Che sono quelle pene?

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Ecco integralmente il cit. art. VII: Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et singulis superioribus

generalibus, provincialibus et localibus institutorum, de quibus supra, sive virorum, sive mulierum, ut studiose accurateque huius decreti dispositiones observent, sub poenis contra superiores Apostolicae Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis ".

Per quanto abbiamo investigato nel diritto, non ci è riuscito di trovare pene comuni oggidì in vigore, che riguardino in genere i superiori monastici violatori dei decreti pontificii.

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Il P. Pio da Langogne, il quale ha preso in diligente esame il cit. Decreto (1), a pag. 14, parlando delle dette pene, scrive: Queste pene sono quelle stesse fulminate già dal diritto contro i violatori degli ordini della Sede Apostolica.... Ma quali sono queste pene? Il diritto criminale non ha, per quanto conosciamo, un articolo speciale che determini delle pene contro i violatori in genere dei Decreti della S. Sede. Bisogna adunque, per conoscere quali sono queste pene, ravvicinare il presente Decreto ai Decreti anteriori, d'un carattere egualmente disciplinare per i Regolari, e la cui sanzione enumera esplicitamente le pene da incorrersi. Tra questi Decreti uno dei più conosciuti è quello di Clemente X, in data 16 marzo 1672, che prescrive la condizione dell'età per l'ammissione intra claustra dei terziarii e oblati ecc., condizioni obbligatorie sotto pena, per i contravventori - di esser privati della dignità e degli uffici, di esser privati in perpetuo di voce attiva e passiva, pene da incorrersi issofatto ipso facto. Altri Decreti, segnatamente quello di Clemente VIII (13 marzo 1599), contiene in più - altre pene, riservate al N. S. Padre.

Ma con pace di questo esimio scrittore, la sua opinione non sembra accettabile. In fatto di pene, non si

(1) Testo e Commento del Decreto della S. C. de' VV. e RR. 17 dicembre 1890del P. Pio da Langogne. Versione del S. A. Acquarone. Napoli stab. Tip. di A. e Salv. Festa 1892.

può argomentare da caso a caso diverso; ed oltre a ciò converrebbe, nella ipotesi, riunire insieme tutte le pene svariate e molte, fulminate da'RR. PP. in tutt'i casi ed applicarle a'violatori di quest'ultimo Decreto. Ma chi potrà ammettere tutto ciò?

Non trovandosi nel diritto pene sancite in genere contro i superiori monastici che violano i decreti Pontificii, dobbiamo dire che la S. C. con quelle parole intese parlare delle sanzioni che ciascun ordine particolare possa avere nelle proprie costituzioni, debitamente approvate, contro quei violatori.

55.

Se possano diffondersi medaglie indulgenziate, richiedendosene il solo prezzo di compra, e se chi le riceve può darle ad altri.

Giocondo sacerdote, andato in pellegrinaggio a Roma, compra grande numero di medaglie, cui fa benedire dal Papa colle indulgenze. Reduce in patria, le diffonde fra i suoi concittadini, dai quali esige il solo prezzo sborsato a Roma. Quelli poi che le ricevono da lui le danno ad altri per memoria del S. Padre. Si chiede: 1.o Si perdono, nel caso, le indulgenze, dando ad altri le medaglie pel solo prezzo di compra? 2. Si perdono le indulgenze se chi riceve le medaglie le dona ad altri? 3.o Nel caso affermativo, come si può riparare?

Le medaglie, i crocifissi, le corone ecc, che sono indulgenziate, non possono darsi per prezzo, qualunque siasi, altrimenti perdono le indulgenze. Ecco un'autentica dichiarazione della S. C. delle indulgenze del dì 12 luglio 1847: 2.o An qui emit cruces, numismata etc., ut ea distribuat postquam benedicta fuerint cum appli

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