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libertà gallicane, verrò all' analisi degli articoli organici che da quelle si vogliono derivare; conchiudendo con un breve cenno intorno al decreto 6 Novembre 1813, e all'altro delle opere parrocchiali.

Così avrò corrisposto, per quanto m' era possibile, all' onorevole inchiesta di porgere un prospetto della legislazione ecclesiastica in questi Ducati, notarne i disordini, e suggerire i mezzi di ripararvi.

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PARTE PRIMA

I.

CHE IL POTER SECOLARE NELLE COSE ECCLESIASTICHE DEV' ESSERE UNICAMENTE DI PROTEZIONE

La Chiesa, considerata non tanto nel suo scopo soprannaturale, quanto ne' suoi destini terreni, non è solamente una società, ma è tale società che ha per fine d'unire in un sol corpo la famiglia umana divisa in varie nazioni, le quali, pel difetto della legge di natura malamente custodita, divennero tra loro nimiche e rivali: nè in tanta luce di civiltà, quanta in diciotto secoli n' ha diffuso la continuata azion della Chiesa, le rivalità e nimicizie cessarono ancora inte

ramente.

Da queste rivalità e nimicizie discendono moltissime varietà della ragion sociale (non parlo di quelle che rispondono a diversità meramente naturali ed estrinseche de' popoli e de' paesi, ma bensì ad intrinseche di particolari dottrine o costumi o pregiudicii ), le quali informate nella varia legislazione, possono trovarsi in opposizione a quel fine cui intende la Chiesa e per cui divinamente fu istituita, d' unire cioè in union d'amore tutto il genere umano, siano qualsivoglia il linguaggio e il color della pelle.

Innanzi alla predicazion del Vangelo, la legge della natura operando più fortemente in Roma che altrove, perchè meno che altrove mutilata o falsata dalle arti dalle superstizioni e dall' arbitrio, aveva creato ivi una dottrina e una forza (la legge civile e l'impero) le quali umanamente intendevano a quello stesso cui solo può giungere la legge di Grazia e la Chiesa. Ma se Roma e le sue leggi, pel fatale mancamento della natura corrotta, non mai pervennero al fine, cooperarono certamente coll' unione degli interessi e della forza alla vera e assoluta unione degli uomini in amore, la quale, apparecchiata già molto, verrà infallibilmente compiuta dall' atto ecclesiastico.

Posti questi principii, i quali la storia ci chiarisce rigorosamente veri, non ismentiti, o validamente contraddetti o universalmente disconosciuti mai, comechè tante volte o in tutto o in parte adulterati da orgoglio di podestà o di privata ragione, abbiamo per necessaria conseguenza, che in ogni società cristiana, vale a dire nelle società la cui dottrina fondamentale e vitale è quella della Chiesa, l'ordine e il potere ecclesiastico, i quali han per fine di conservare quella dottrina, e d'incarnarla, per così dire, in tutti gli atti degli uomini, devon essere indipendenti e liberi da qualunque ordine o forma sia civile sia politica stabilita in esse da naturale o artificiale diversità. Così la Chiesa procedendo spedita nelle vie di persuasione e d'amore potrà più facilmente condurre i popoli a quella misura universale di ragione e di volere, senza cui non è possibile il fine ultimo.

Anzi i due ordini civile e politico o dirò meglio, le forme della ragione e dell' atto sociale particolari e proprie ad ogni società, non solo non devono rintuzzare o inceppare l'azion della Chiesa, ma sì proteggerla e secondarla; conciossiachè rappresentando essi l'intelletto e il volere d' una società cristiana, d'una società che ha ricevuto per sua legge prima e principio di vita la dottrina Evangelica, e vuole a questa informare le menti e gli atti di coloro che la compongono, que' due ordini più non sarebbero legittimi e diritti dall'istante che lasciassero di proteggere e secondare la Chiesa, perciocchè cesserebbero di rappresentare la ragione e l'atto sociale, più non essendo la espressione delle ragioni e degli atti d'un popolo che vuol essere cristiano; sarebbero una legislazione dalla quale ripugnerebbe la coscienza sociale, un' autorità che non avrebbe autorità, che forte di forza materiale piegherebbe a tirannide, o che, mancando quella, più non varrebbe a frenare gli orgogli e le violenze degli individui, e darebbe lo Stato ai rivolgimenti e all' anarchia.

Ora se l'azion della Chiesa dev' essere libera e indipendente dagli ordini civili e politici, se questi han debito di proteggerla e secondarla, quale sarà la parte del poter secolare nelle sue relazioni coll' ecclesiastico? quale la natura della legislazione che rappresenterà e governerà nell' atto codeste relazioni? Non altro che protezione; la quale, serbando libera l'azion della Chiesa, e non uscendo mai dalle vie legali seguendo quelle dell' arbitrio, appiani e tolga le

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