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NUM. X.

Legge dei 4. di ottobre 1848 data da S. M. il Re Carlo Alberto su di un nuovo ordinamento della pubblica istruzione nei dominii Sardi.

In virtù delle facoltà straordinarie portate dalla legge del 2 agosto p. p. abbiamo sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione determinato e determiniamo quanto segue:

TITOLO I.

Dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 1.

La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell' istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all' amministrazione degli instituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento ed alla pubblica educazione.

Art. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione. Propone alla firma del Re tutte le Leggi e Decreti concernenti all'istruzione pubblica.

Stabilisce i Regolamenti generali per l'esecuzione delle Leggi, e per le interne discipline da osservarsi nelle scuole dipendenti dalla sua direzione.

In seguito al parere dei Consigli Universitari dà le disposizioni occorrenti in ordine alle domande di dispensa degli studenti per l'ammissione ai corsi ed agli esami.

Non darà alcuna disposizione contraria al parere del Consiglio Universitario senza sentire il Consiglio superiore.

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Da lui dipendono

Art. 3.

1. Le Università del Regno con gli stabilimenti alle medesime annessi.

2. I Collegi regii e pubblici, e i convitti.

5. Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici.

4. I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere rette con leggi particolari.

L'ispezione degli asili d'infanzia, delle scuole dei sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria e di arte forestale, del genio civile, della marina ed altre relative ad oggetti speciali affidati alle cure di altri dicasteri continuerà ad appartenere al dicastero, da cui tali materie dipendono.

Art. 4.

Le scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in

Scuole elementari inferiori, e superiori.

Scuole secondarie.

Scuole universitarie.
Scuole speciali.

Le scuole elementari servono di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione; esso sono inferiori, o superiori.

Sono scuole elementari inferiori quelle, in cui si insegnano insieme col catechismo, il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i principii della ligua italiana, gli esercizii di nomenclatura. Sono scuole elementari superiori quelle, in cui si insegnano la grammatica, ed il comporre italiano, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia e della geografia.

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Sono scuole secondarie quelle, in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.

Sono scuole speciali quelle che, continuando l'istruzione elementare, preparano all' esercizio delle professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento nella Università.

Le scuole Universitarie sono quelle che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.

Art. 5.

Il Ministro Segretario dl Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipen denza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi.

I consigli universitari, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.

Art. 6.

Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti, che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla vistia degli Stabilimenti medesimi coll' incarico di fargliene relazione.

TITOLO II.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di un vice-presidente, di sette membri ordinarii perpetui, e di cinque membri straordinarii triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.

Art. 8.

Il vice-presidente sarà scelto tra i Professori attuali od emeriti, ovvero tra i Dottori collegiati. Fra i membri ordinarii del Consiglio superiore cinque saranno Professori attuali od emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinarii saranno scelti fuori dell'Università fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinarii saranno Professori o Dottori collegiati in una delle Università, e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente. Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei consigli universitarii i Professori non potranno essere membri ordinarii del Consiglio superiore prima di aver fatto parte di un Consiglio universitario.

Niuno potrà fare parte nello stesso tempo del Consiglio superiore e di un Consiglio universitario.

Art. 9.

Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui od in sua vece dal vice-presidente. Un uffiziale del Ministero farà presso il medesimo le parti di segretario.

Anche non convocato dal Ministro, sull' instanza almeno di tre membri ordinarii, il vice-presidente convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinarii.

I membri ordinarii e straordinarii avranno un eguale diritto di suffragio.

Art. 11.

Il Consiglio superiore preparerà i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istru

zione ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.

Art. 12.

Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli studi, e della loro ripartizione tra le diverse cattedre, sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni scelte nel suo seno, o fra i Professori e Dottori collegiati delle Università, e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai Consigli universitarii. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento, assumendo anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici, delle persone più competenti, od instituendo apposite Commissioni.

Art. 13.

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Saranno comunicate al Consiglio superiore le relazioni degli inspettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli universitarii, e dei Consigli provinciali d'istruzione dal complesso di tutte queste relazioni, il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

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Art. 14.

Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso emetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi Professori.

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