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anche in spiritualibus, e non solo quando degunt intra septa, ma anche quando extra commorantur ».

Hanc iurisdictionem reapse exercuisse in alumnos sui Seminarii Decanos, probare nititur hodiernus Decanus nonnulla exhibens documenta.

<< Finalmente attestano la consuetudine, da noi sostenuta gli ecclesiastici di Lucca più distinti per sapere e

virtù ».

<< Antonio Dell' Immagine, anch'esso Canonico della Metropolitana visitatore, eletto da Mons. Arcivescovo esso pure attesta che Monsignor Ghilardi nei suoi oltre 25 anni di Episcopato non ha mai visitato il Seminario Decanale, e attesta la piena esenzione, di questo dal Diocesano ».

In altera parte suae orationis Decanus pressius considerat hoc exemptionis ius relate ad iura parochialia, et haec animadvertit :

<< Ma per ipotesi ammettiamo pure che esplicitamente l'esenzione della giurisdizione parrocchiale nella citata Bolla non sia nominata, questo però è evidente e per i citati documenti Pontificî, e per la risoluzione di questo s. Ordine del 1852, e per la costante e non mai interrotta osservanza che tanto il Seminario di San Michele, quanto i Seminaristi godono della più ampia esenzione (esenzione locale e personale) anche – in spiritualibus a loci Ordinario -; e che la correzione dei costumi e il diritto della S. Visita Pastorale, per riguardo ai suddetti, non appartiene al Diocesano, ma all' Ordinario di S. Michele. - Atqui un istituto posto in queste condizioni, secondo l'insegnamento dei DD., è esente anche dalla giurisdizione parrocchiale. Dunque ecc. ecc. ». << Proviamo la minore. Sublata et Ordinario, si legge nell'opera dello Scarfantonio Addict. 48, sub med., etiam visitatione et correctione, quae magis pertinent ad curam animarum, sublata quoque est quaelibet Parochi iurisdictio, quae est subordinata iurisdictioni Ordinarii, cum Parochus in cura animarum sit coadiutor et veluti vicarius Episcopi Can. Bonae rei 12, q. 2; Barbos. De Paroch. cap. 9, n. 1;

Fagnan, in cap. Litterae, n. 12 et 18 de matrim. contract. contra interdict. Eccles. ».

« Anche la dottrina dei dottori, confermata dalla giurisprudenza ecclesiastica, ci sembra venire in appoggio della nostra tesi. Infatti essi insegnano concordemente che nessuna persona o dignità può esplicare atti di giurisdizione sopra i luoghi e le persone esenti. Così il De Prosperis alla decis. 24, n. 31, riportando due decisioni della Rota R. del 29 Decembre 1596, e del 1 Giugno 1708 - ivi: - Nulla persona vel dignitas valeat exercere ordinariam iurisdictionem super illo loco, super illa persona, quae sub tegmine B. Petri et S. Sedis custoditur. Gli esenti sono equiparati ai non sudditi : Exemptus aequiparetur non subdito -. Ricci, decis. Curiae Archiep. Neapolit. p. 1, dec. 163, n. 12. - Locus exemptus et locus extra dioecesim iudicantur a pari -. Rota R. Decis. 107, n. 3 ».

« Il Seminario pure di Tortona è esente dalla giurisdizione del Parroco locale, ed i Seminarii del Milanese ».

<< A tutto questo si aggiunga che altri Seminarî si trovano esenti dalla giurisdizione del parroco locale, in Lucca ». << In quanto ai Seminarî di Francia ci asserisce il Bouix, Tractatus de Iur. Reg. N. 2, p. 5: In Seminariis Galliae, verbi gratia, aegrotantibus iuvenibus non a parocho, sed a Seminarii directoribus viaticum et extrema Unctio ministratur - ».

<< Finalmente, il Vescovo può esentare dalla giurisdizione parrocchiale il suo Seminario: consta della risoluzione della S. Congr. del Concilio in Conimbricen., Exempt. Semin. del 12 Marzo 1757; e lo insegna il Bouix l. c. - Bene posse aliquod personarum collegium, aut alium locum pium per solam Episcopi auctoritatem eximi ab obligatione paschalem communionem excipiendi in parochia, nec non recipiendi a parocho extremam Unctionem

».

« Ma ammettiamo pure che i Decani certe volte sieno stati negligenti, che alcuni atti di giurisdizione li abbiamo lasciati esercitare dai parroci locali; si deve dire ciò avere

pregiudigato all' autorità del Decano, e giovare ora alla tesi del Parroco di S. Maria? No e per molte ragioni :

« 1. Perchè i Diplomi pontificî, coi quali si accordano le esenzioni e i privilegi decanali sono tutti muniti della clausola sublata, e del decreto irritante ».

« 2. Perchè - Privilegium ordinariae iurisdictionis a Papa concessum in iure prorsus individuo consistit, propterea communiter admittitur a doctoribus, nonnullos iurisdictionis actus iuxta naturam causae universalis, a quo descendunt, inducere et conservare possessionem ipsius iurisdictionis in universum, ex deductis per Post. de manutent. obser. 83, n. 137, et ex pluribus aliis doctoribus in cap. Dilectus de Cappell. Monac. praesertim Innoc. n. 3, Ioan. Andr. n. 8, et Rota in decisionibus allatis a Barbosa dict. cap. Dilectus n. 6, et ad retinendum privilegium sufficit si doceatur de usu respectus alicuius rei vel actus cum causa utentis sit universalis. Felin, in cap. Audistis, n. 19, De praescript. ». << E che questo sia il caso nostro, ce lo dicono l'istruzione religiosa, la correzione dei costumi, la Visita pastorale, quae magis pertinent ad curam animarum -, sempre esercitate dai Decani; la comunione pasquale, sempre impartita in Seminario ecc. ».

3. Perchè quand' anche qualche superiore del Seminario non fosse stato vigilante, e avesse lasciato invadere le esenzioni del Seminario, nulla nuocerebbe pel principio di diritto comune che la pazienza, la negligenza e l'abdicazione dell'antecessore, come non oltrepassa la sua persona, così non pregiudica mai al successore ».

« 4. Perchè la Collegiata di S. Michele, Seminario e persone tutte, come abbiamo detto più sopra, per volontà dei Sommi Pontefici, sono totalmente esenti dalla potestà del Diocesano e immediatamente soggetti alla S. Sede. Ora sebbene possa talvolta un privilegio limitarsi, e anche perdersi totalmente, per atti contrarî (Card. De Luca, De iurisd. disc. 7, n. c.) nel tema nostro però gli atti contrari non avrebbero potuto arrecare pregiudizio per la regola che è

assolutamente proibito agli agenti di sottoporsi all' Ordinario, ed a qualsiasi altra potestà senza il beneplacito pontificio, dappoichè interessa moltissimo al Superiore che i suoi sottoposti non siano da altri giudicati e che l'esercizio della sua giurisdizione si conservi in tutta la sua pienezza. - Solus Pontifex potest concedere licentiam, ut exemptus suae exemptioni renunciare possit - (Barb. De iur. eccl. lib. 1, c. 2, n. 172. Cfr. Abb. in cap. 1, n. 19, De re iudic. et in cap. Si de terra, n. 5, De Test., in cap. Cum tempore, De arbitr. Kochier, De iurisdict. ordin. in exemptos tom. 1, pars 2, quaest. 34, n. 2 et 3) »

<< Ma poi non ci sembra conforme a verità che la vita. comune come ora è stata introdotta in Seminario, sia un caso nuovo, che i Pontefici non ebbero dinanzi agli occhi e perciò non intesero. Perchè i Pontefici come appare leggendo le loro Bolle, concessero ai Decani, di avere un Seminario vero e proprio. Potevano benissimo i Decani istituire subito nel loro Seminario la vita comune anche nel vitto e pel dormire, come è stato fatto ora. Se per questa sola parte la comunità non fu introdotta (pel resto abbiamo veduto che la vita comune esisteva) fu per mancanza di mezzi, di locale adatto ecc. E questo impedimento non può aver certo nociuto in nulla alla autorità Decanale. Parimente è certo che il parroco locale non ha mai esercitato atti di sua giurisdizione sul detto Seminario, nè mai, in specie dato la benedizione al medesimo in occasione della S. Pasqua ». « A conferma di ciò si esibiscono varii attestati ».

DEFENSIO PAROCHI S. MARIAE. Ex adversa parte parochus S. Mariae nonnulla deduxit. Advertit, fundamentum iurisdictionis certe, esse Bullam Leonis X, sed hanc Constitutionem non decernere nisi de causis beneficialibus, spiritualibus, criminalibus, civilibus, vel quasi, vel mixtis; et exinde quoad forum externum intelligi hanc exemptionem et haec negotia innui dumtaxat dum statuitur quod << Decanus Sedi Apostolicae et Canonici et Clerici omnes

Decano subiecti quoad omnia existant ». Praeterea parochus haec advertit:

<< Ma il migliore interprete dei privilegi apostolici è la Santa Sede. Furono già sottoposti al suo giudizio alcuni dubbi in materia di relazioni fra Decano e Capitolo, ed i seguenti fanno a proposito: I. An Decanus sit ordinarius in supradicta Collegiata Ecclesia, ita ut super eius personis et bonis obtineat ordinariam iurisdictionem. II. An causae omnes dictam Ecclesiam, eius personas ac bona concernentes sint in prima instantia coram Decano necessario cognoscendae ac terminandae ».

<< Le risposte che emanano da una Congregazione speciale di Prelati della Curia Romana, deputata ad hoc dal Sommo Pontefice Clemente IX, dell' anno 1667, sono le seguenti:

<< Ad I. Decanum in dicta Ecclesia Collegiata Sancti Michaelis, ac super eius personis ac bonis esse ordinarium, ad limites tantum Litterarum Leonis X, dat. IV Kal. Iulii 1518; ita ut in eadem Ecclesia et super eius bonis quibuscumque, nec non Canonicis, Clericis et Personis quibuscumque eorumque familiaribus iurisdictionem ordinariam obtineat, tam in beneficialibus, spiritualibus, criminalibus, civilibus, vel quasi, et mixtis, quam aliis quibusvis causis, etiam ratione delicti, vel quasi, aut rei de qua agi contingat, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa consistat, et Ecclesiae bona, Canonici, Cappellani, Clerici, Personae et familiares huiusmodi eidem Decano et Sedi Apostolicae dumtaxat subiecta et subiecta quoad omnia existant ».

<< Ad II. Enarratas causas omnes in prima instantia coram Decano Ordinario, ut supra, esse omnino cognoscendas, ac terminandas ad praescriptum S. Concilii Tridentini in Cap. Causae omnes, Sess. 24 de Reformatione - Qui, come nella Bolla di Leone X, si parla di cause e di giudizio in prima istanza, ma non di cura d' anime e relativa giurisdizione.

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