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diritto canonico. Appena è mestieri di accennare la imperfezione di tale metodo, essendo affatto arbitrario e mancando ogni criterio scientifico che lo sorregga.

Un altro sistema di trattazione, che fu molto usato specialmente nel secolo XVI, segue la distinzione adottata nelle Istituzioni di Giustiniano e così divide la trattazione in tre parti riferentisi alle persone, alle cose ed ai giudizi. Questo sistema ebbe molti seguaci anche tra i canonisti, ma è certamente imperfetto poichè la distinzione giustinianca riguarda unicamente il diritto privato e perciò non può essere convenientemente estesa al diritto ecclesiastico, il quale, come sopra fu detto, comprende certamente disposizioni di diritto privato, ma comprende pure per la maggior parte disposizioni di diritto pubblico.

I moderni trattatisti hanno pressochè tutti abbandonato tanto il sistema della collezione gregoriana, come quello delle Istituzioni di Giustiniano, cercando invece di seguire nella esposizione del diritto ecclesiastico un ordine scientifico e conforme alla natura della società religiosa che si vuole studiare e dei rapporti che in essa si svolgono (1). E appunto partendo dal principio

(1) Il JACOBSON ad esempio (Kirchenrechtliche Versuche zur Begründung eines sistems des Kirchenrechts) divide la trattazione in tre parti, di cui la prima riguarda la costituzione ed amministrazione della Chiesa come corpo organizzato, la seconda la vita della Chiesa, la terza i beni della Chiesa. Il PHILLIPS (Kirchenrecht) poggia la sua divisione sulle tre qualità di Cristo: re, dottore, pontefice, alle quali egli riferisce i tre poteri di cui ha investito la Chiesa, il governo (jurisdictio), l'insegnamento (magisterium), il sacerdozio (ordo, ministerium). Questi tre poteri costituiscono la base più naturale, secondo il Phillips, per la classificazione sistematica del diritto ecclesiastico. Il Phillips poi tratta a parte delle fonti del diritto ecclesiastico.

II WALTER (Lehrbuch des Kirchenrechts aller kristlichen Confessionen) premette (1) la storia delle fonti, a cui fa seguire (II) la esposizione della costituzione della Chiesa. In terzo luogo tratta (III) del governo della Chiesa, poi (IV) delle cariche che conferisce, (V) dei beni ecclesiastici, (VI) della vita della Chiesa, ed infine (VII) dell'influenza del diritto canonico sul diritto secolare.

II RICHTER (Lehrbuch des katolischen und evangelischen Kirchenrechts Achter Auflage bearbeitet von RICHARD DOW und WILLHELM KAHL) premette (I) la storia del diritto ecclesiastico a cui fa seguire (II) le nozioni generali intorno alle fonti ed alla costituzione della Chiesa, prosegue a trattare (III) dell'organizzazione della Chiesa (Verfassung Organismus der Kirche), poi (IV) delle funzioni del governo ecclesiastico, (V) della vita della Chiesa, ed infine (VI) della potestà della Chiesa.

che il sistema di trattazione del diritto ecclesiastico deve essere basato non su distinzioni arbitrarie, ma sulla natura dei rapporti che il diritto stesso è destinato a regolare, pare preferibile la distinzione, la quale tien conto degli elementi che compongono la società ecclesiastica. Come si è già notato, il primo ed essenziale elemento della società stessa è costituito dalle persone che la compongono; gioverà quindi innanzi tutto ricercare quali siano queste persone, come si distinguano ed in quali rapporti si trovino fra di loro. In secondo luogo, trattandosi di una società d'uomini, i quali si propongono essenzialmente fini spirituali, che non possono essere raggiunti però colla sola partecipazione delle cose spirituali, ma richieggono altresì l'uso di cose temporali, è evidentemente necessario lo studio di queste cose spirituali e temporali, rispetto alle quali si estende l'azione delle persone in quanto fanno parte della società ecclesiastica. Dopo di avere così studiati analiticamente gli elementi della società ecclesiastica che tutti si possono ridurre nelle due sopraccennate categorie di persone e di cose, è indispensabile lo studio della società ecclesiastica nel suo complesso e quindi lo studio della vita organica di questa società, ossia della autorità sociale che la dirige, e dell'esercizio di questa autorità o potestà tanto nei rapporti interni come negli esterni, cioè in relazione colle altre società religiose e specialmente collo Stato.

In tal modo pare che si possa raggiungere lo scopo che ci proponiamo, cioè di formarci un concetto esatto di quegli ordinamenti che abbiamo compresi nella denominazione di diritto ecclesiastico, poichè studiando i rapporti tra le persone che compongono la società ecclesiastica giungeremo a conoscere il diritto ecclesiastico privato ed il diritto ecclesiastico pubblico interno, e studiando i rapporti tra la società ecclesiastica e lo Stato, ci formeremo un concetto del diritto ecclesiastico esterno.

Prima però d'intraprendere lo studio del diritto ecclesiastico nella sua condizione attuale, è indispensabile esaminarlo nel suo svolgimento storico. La storia, ponendo sott'occhio l'origine ed il progresso della società religiosa, apprendendoci quali furono le ragioni per cui le varie leggi vennero dettate e successivamente modificate e svolte, è indispensabile per portare luce dove spesse volte regna la oscurità e per dare vita ad una disciplina che altrimenti si ridurrebbe all'arido studio di una legge positiva, quasi totalmente priva di pratica applicabilità.

La storia poi è ancora indispensabile per farci conoscere come

abbiano avuto origine e svolgimento le fonti del diritto ecclesiastico attuale. Per tal modo rimane pure chiarita non soltanto la ragione delle leggi canoniche, ma pur quella delle disposizioni in materia ecclesiastica emanate dall'autorità civile, le quali trovano la loro ragione di essere nei rapporti che si succedettero nelle varie età fra lo Stato e la Chiesa.

Guidati da questi criterî noi divideremo adunque la trattazione in due parti distinte. Nella prima si conterrà la Storia del Diritto ecclesiastico, la quale avrà due obbietti speciali e distinti: intenderà cioè in primo luogo ad esporre lo svolgimento degli ordinamenti della società ecclesiastica considerata tanto in sè quanto ne' suoi rapporti colla società civile, ed in secondo luogo ad esporre la storia delle fonti. Nella seconda parte poi si conterrà la Esposizione del Diritto ecclesiastico nella sua condizione attuale seguendo la triplice distinzione più sopra accennata, e trattando così: 1° Delle persone che compongono la società ecclesiastica; 2° Delle cose che entrano nella sfera di azione della società stessa; 3° Della vita della Chiesa, ossia dei modi con cui si esercita l'autorità nella società ecclesiastica.

PARTE PRIMA

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