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1) In tutte le umane società, qualunque sia il tempo ed il luogo in cui esse si svolgono, nell'epoca primitiva e rozza come in quella progredita e colta, fra gli orrori della vita selvaggia e in mezzo allo splendore della civiltà, sempre si rinviene un elemento, un ufficio sociale con identica natura, che mira allo stesso scopo usando identici mezzi.

Questo elemento od ufficio che costantemente si riproduce in ogni società, ora confuso coll'esercizio dell'autorità stessa sociale ed ora da esso distinto, è il sacerdozio, manifestazione sensibile di uno dei più nobili sentimenti, delle più alte aspirazioni dell'umana natura, ingenita nell'uomo, duratura quanto esso lui. L'uomo comprende di essere una creatura finita e contingente, e per quanto la scienza abbia allargato il campo della sua attività e ne abbia centuplicate le forze, tuttavia egli sente sempre che al disopra di lui vi è una forza che non gli è dato comprendere, ma che pure immanente e continua tutto abbraccia, e tutto deve comporre in una immensa armonia che trascende la umana intelligenza.

A questo grande ignoto l'uomo sente il bisogno di avvicinarsi, e da questo bisogno nasce il sentimento religioso, la religione che unisce, religat l'essere compreso all'incomprensibile, il finito all'infinito, la creatura al creatore, l'uomo a Dio (1).

(1) LATTANZIO, Instit. div., IV, 28; S. TOM. AQUIN., Summa, 11, 2, q. 81, art. 1; GEORG PHILLIPS, Kirchenrecht, I, § 1.

E poichè l'uomo è così fatto, che all'idea sente la necessità di riferire una manifestazione sensibile, e poichè ancora l'uomo è per natura socievole, di qui sorge da un lato il culto, cioè la estrinsecazione del sentimento religioso, dall'altro la società religiosa, cioè la riunione di tutti coloro che hanno comune un sentimento religioso nella sua essenza e nelle sue manifestazioni esterne.

Il culto e la società religiosa sono necessariamente accompagnate dal sacerdozio, il quale ha per ufficio di presiedere gli atti di esterna manifestazione verso la divinità, e ad un tempo raccoglie in sè ed esercita quella autorità che è indispensabile in qualunque ordinamento sociale.

2) Non si può certo negare che tutto quanto riguarda il sentimento religioso e le sue manifestazioni: società religiosa, culto e sacerdozio, abbia una importanza grandissima nell'ordinamento sociale umano, e conseguentemente non si può neppure contestare che lo studio di questi elementi dell'umana società sia non soltanto utile, ma indispensabile per chi attende alle scienze sociali.

Che se è importante lo studio in genere delle società religiose, ha poi una speciale importanza lo studio degli ordinamenti della società religiosa cristiana. La dottrina insegnata da Cristo inaugurò un'èra nuova nella storia dell'umanità, non soltanto come istituzione religiosa, ma altresì come riforma sociale, e la società religiosa da lui fondata è tale, che per una lunga e non mai interrotta serie di secoli mantenne una vita continua e rigogliosa, cosicchè anche attualmente, dopo gli assalti ripetuti e crescenti, in mezzo a difficoltà che le sorgono intorno d'ogni parte, pur tuttavia si mantiene sempre viva e gagliarda.

« La Chiesa, scrive efficacemente il CASTAGNOLA, Venne spogliata a poco a poco dei suoi privilegî, di tutte le sue immu« nità; i suoi ordini religiosi non furono più riconosciuti, e le « loro case soppresse; i concordati colla Santa Sede rotti e di« chiarati di niun valore; le potestà temporali ecclesiastiche, già a così numerose, furono tutte abolite, compresa l'ultima riservata al sommo gerarca; la scienza spinge ardita le sue investiga<«<zioni in ogni senso e non si arresta davanti ai dogmi ed ai « miracoli; il razionalismo, scossa la fede in Dio, si fa strada ed « ottiene il riconoscimento dal civile legislatore. Ebbene, la « Chiesa sembra emulare Anteo, e dalla sua disfatta ritrar

< nuovo vigore. Raccoglie il guanto di sfida, e, fatto il Sil« labo, raccolta di massime dell'umano progresso, lancia contro di esse l'anatema, e nel mezzo del secolo decimonono bandisce due nuovi dogmi, l'Immacolata Concezione di quella fanciulla ebrea, che fu elevata all'onore di madre di Gesù, e la « infallibilità del Pontefice (1).

Una società religiosa che si trova in siffatte condizioni merita certamente tutta l'attenzione degli studiosi di scienze sociali, poichè la sua vita rigogliosa e continua è indizio certissimo della eccellenza dei suoi ordinamenti.

E non solo per questa ragione si manifesta la importanza dello studio degli ordinamenti stessi, ma anche per un altro fatto tutto speciale alla società religiosa cristiana. Questa società ha saputo dettare a sè stessa un corpo di leggi che non solo ebbe efficacia nel regolare i rapporti religiosi, ma che inoltre per un lungo spazio di tempo si impose nei rapporti civili, quasi con altrettanta efficacia come il diritto romano, e che sebbene abbia di poi perduta la sua forza di legge positiva, pur tuttavia lasciò una traccia indelebile della sua influenza sul diritto privato e pubblico, e specialmente sul diritto civile, sul diritto giudiziario e sul diritto penale.

Certo tale influenza non fu sempre sana e proficua, nè può dirsi buono ogni istituto giuridico che trae la sua origine dal diritto ecclesiastico, ma non è men vero che in molti casi l'influenza del diritto stesso fu benefica, e le mende speciali non guastano i vantaggi che indubitatamente ne derivarono.

Sotto questo aspetto perciò lo studio degli ordinamenti della società religiosa cristiana assume una speciale importanza pei cultori delle scienze giuridiche e spiega la ragione per cui, accanto allo studio del diritto romano, sia stato posto dai giuristi quello del diritto canonico.

3) Per fare una esposizione completa degli ordinamenti che governano la società religiosa cristiana bisognerebbe studiarla in tutti i suoi elementi e così esaminare quale sia la dottrina religiosa, cioè il dogma, vincolo spirituale che unisce tutti i componenti la società religiosa, scender quindi ad esporre le norme che regolano le manifestazioni del sentimento religioso, cioè il culto ed il sacerdozio, e procedere infine allo studio degli ordi

(1) CASTAGNOLA, Chiesa e Stato, p. 15.

namenti che reggono gli innumerevoli rapporti di varia natura tra i componenti la società religiosa, non che tra questa e le altre società religiose e lo Stato.

Tale assunto arduo e vastissimo non è quello che ci proponiamo in questo lavoro volendo invece restringere le nostre ricerche a quella parte degli ordinamenti della società religiosa cristiana che si comprendono nella denominazione di Diritto Ecclesiastico. La quale denominazione accenna già di per sè ad un complesso di norme diretto a regolare i rapporti di ordine giuridico che si svolgono nella società religiosa, ma ciò non basta ancora a ben precisarne il significato e tanto meno a dare un concetto esatto intorno alla natura ed ai limiti dello studio nostro. Per raggiungere questo intento giova innanzi tutto ricercare quale sia il significato della parola chiesa.

Fu giustamente rilevato (1) che, secondo gli Evangelî, Gesù avrebbe pronunciata la parola chiesa in due sole circostanze, riferite da S. Matteo. Il primo testo notissimo è così espresso:

« Et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam » (2).

Il secondo è espresso in questi termini:

« Si autem peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum, si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum unum vel duos ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos dic Ecclesiae, si autem Ecclesiam non audierit sit tibi tamquam ethnicus et publicanus » (3).

Il senso della parola Ecclesia in questi due testi evangelici è presso a poco identico. Nel primo le parole di Gesù accennano precisamente alla formazione del suo regno sopra la terra, cioè alla riunione di tutti i fedeli. Nel secondo si accenna poi evidentemente alla adunanza di tutti i fedeli contrapponendola a due o tre testimoni.

Tale essendo il senso evangelico della parola chiesa, corrisponde evidentemente al significato etimologico del vocabolo stesso, e vale assemblea, adunanza di persone (4).

(1) PHILLIPS, Kirchenrecht, 1, § 2.

(2) S. MATTEO, XVI, 18.

(3) ID., XVIII, 15, 16, 17.

(4) 'Exxkcia, da izzato, invito, era parola usata nelle antiche città greche per significare la raccolta, la convocazione del popolo nell'àropà. Molto

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