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quindi la potestà di sua giurisdizione deve dirsi, ed è veramente episcopale. E sarebbe veramente cosa curiosa se (come argutamente diceva in un suo discorso il dottissimo Vescovo della SS. Concezione del Chili Monsig. Giuseppe Salas) venendo il Papa nella nostra Diocesi, e volendo o tenere ordinazione, o ascoltare le confessioni, o celebrar pontificale, o correggere un sacerdote, dovesse domandarne prima la venia a noi! Ecco l'assurdo in cui cadono i sostenitori della opinione gallicana.

Finalmente si dice che l'autorità pastorale del Romano Pontefice è immediata, non solo per esprimere ciò che si è dichiarato nel Cap. Io, che cioè S. Pietro

lumna Ecclesiae, una contentus est Ierosolyma, Petro universitatem cedens. Pulchre vero ibi positus est suscitare semen defuncti fratris, ubi occisus est ille; nam dictus est frater Domini. Porro cedente Domini fratre, quis se alter ingerat Petri praerogativae?

Ergo, iuxta canones tuos, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus: tua extenditur et in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne, si causa extiterit, tu Episcopo coelum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam et tradere Satanae potes? Stat ergo inconcussum privilegium tuum tibi tam in datis clavibus, quam in ovibus commendatis. Accipe aliud, quod nihilo minus praerogativam confirmat tibi. Discipuli navigabant, et Dominus apparebat in littore; quodque iucundius erat, in corpore redivivo. Sciens Petrus quia Dominus est, in mare se misit, et sic venit ad ipsum, aliis navigio pervenientibus. Quid istud? Nempe signum singularis pontificii Petri, per quod non navem unam, ut caeteri quique suam, sed saeculum ipsum susceperit gubernandum Mare enim saeculum est, naves, Ecclesiae. Inde est quod altera vice instar Domini gradiens super aquas, unicum se Christi Vicarium designavit, qui non uni populo, sed cunctis praeesse deberet; siquidem aquae multae, populi multi. Ita cum quisque caeterorum habeat suam, tibi una commissa est grandissima navis, facta ex omnibus, ipsa universalis Ecclesia, toto orbe diffusa.

ricevette immediatamente da Gesù Cristo questa sua autorità; ma ancora nel senso che la ricevette per esercitarla immediatamente e direttamente su tutto il gregge di Gesù Cristo, su tutti i fedeli e su tutti i Pastori. Imperocchè i Febroniani, dopo Marcantonio De Dominis, dopo Richer, negando che l'autorità del Papa sia episcopale, sostenevano che il Papa presiede soltanto mediatamente al gregge del Signore, ed il suo officio non consiste che nel supplire al difetto di Pastori inferiori ed immediati; e che perciò quand' anche si dovesse ammettere che l'autorità del primato del R. Pontefice sia ordinaria, essa debba esercitarsi tra i pastori, ma non già immediatamente sopra ciascun gregge o sopra ciascun fedele, nell' istruirli, o nel pascerli e governarli. Il quale errore ripugna manifestamente alle parole ed alle sentenze di Gesù Cristo che istituì il Primato nella potestà concessa a s. Pietro; ripugna alla tradizione ed all' uso perpetuo della Chiesa, ripugna alla definizione sopra riportata del Concilio Lateranese IV. E qui fanno molto a proposito le parole del celebre Bossuet: "Tutto è sottomesso alle chiavi di "Pietro, tutto; re e popoli, pastori e gregge.... a Pietro vien comandato primieramente di amare più che tutti gli altri Apostoli, ed in seguito di pascere e gover"nare gli agnelli e le pecore, i figli e le madri, e gli stessi pastori, pastori riguardo ai popoli, e pecore " riguardo a Pietro (1)

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99.

Col primo periodo del secondo paragrafo si viene a precisare il fine e l'effetto pel quale Gesù Cristo

1. Bossuet, Sermon sur l'unité de l'Eglise, p. 1.

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istituì il primato apostolico nella persona di s. Pietro e dei Romani Pontefici suoi successori. Consistendo il Primato del Romano Pontefice nell' autorità di un solo supremo ed universale pastore degli agnelli e delle pecore, di cui si compone l'un solo gregge ed un solo ovile di Gesù Cristo, ne siegue che tutti « pastori e fedeli di qualunque rito (Armeni, Greci, Ruteni, Cofti etc.) e dignità (Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi), tanto ciascuno individualmente, quanto tutti presi insieme, sono alla medesima potestà soggetti col dovere della subordinazione gerarchica e di vera ubbidienza, non solo nelle cose che appartengono alla fede ed ai costumi, ma anche in quelle che appartengono alla disciplina ed al regime della Chiesa sparsa per tutto il mondo; di modo che, custodita così l'unità tanto di comunione quanto della professione della stessa fede col Romano Pontefice, la Chiesa di Gesù Cristo sia un solo gregge sotto un solo supremo Pastore": Erga quam cujuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent, ita ut custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore.

Questa dichiarazione era necessaria a farsi, perchè non sono mancati e non mancano di coloro, i quali restringono alla sola fede l'unione che si deve mante

nere e promuovere col Romano Pontefice, e dicono non essere necessaria altra comunione colla S. Sede, all'infuori di quella che essi chiamano unione dommatica; sentenza falsa e perniciosa, che era necessario proscrivere, perchè sovverte l'unità cattolica, la quale dipende dall' ubbidienza che si deve al Romano Pontefice non solo come supremo Maestro nelle cose di fede, ma ancora come supremo Reggitore nelle cose di disciplina. E tale dichiarazione è ricavata dalla Confessione di fede che fu proposta dal Romano Pontefice Clemente IV all' Imperatore di Costantinopoli Michele Paleologo nell'anno 1267, e dal medesimo presentata al sommo Pontefice Gregorio X° nel 2° Concilio ecumenico di Lione celebrato nel 1274.

Si conchiude il paragrafo colle parole: E questa la dottrina della cattolica verità, dalla quale nessun cattolico può deviare, senza mettere in pericolo la sua fede e la sua salvezza: Haec est catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest: parole chiarissime, che tolgono oggimai ogni scampo alle cavillazioni gallicane.

Affinchè poi non si potesse più opporre che coll' essersi stabilito dal Concilio la potestà del Romano Pontefice su tutta la Chiesa essere episcopale, ordinaria ed immediata, le Diocesi vengono mutate tutte in paesi di missioni, ed i Vescovi in Vicarii Apostolici, si passa nel terzo paragrafo a dichiarare che tanto è lungi, che tale pienezza di potestà del Sommo Pontefice offenda l'ordinaria ed immediata potestà di giurisdizione episcopale, con cui i Vescovi, posti dallo Spirito Santo a

successori degli Apostoli, come veri Pastori pascono e reggono ciascuno il proprio gregge; che anzi essa viene dal supremo ed universale Pastore raffermata, corroborata, e difesa: Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tanquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a Supremo et Universali Pastore asseratur, roboretur, ac vindicetur. Il timore infatti che con questa universale potestà del Romano Pontefice si venisse ad annullare, o a menomare l'ordinaria potestà di giurisdizione che ciascun Vescovo ha sulla propria Diocesi, è così falso, e così mal fondato, come sarebbe l' opinione, secondo la quale nell'ordine civile gli ordinarii governatori delle provincie non potessero più chiamarsi autorità ordinarie, perchè i re e gl'imperatori mantengono la pienezza della loro autorità ordinaria ed immediata sopra tutti e ciascuno dei loro sudditi. Questo infatti è il logico paragone, di cui si serve l'Angelico Dottore: « Il Papa,

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egli dice, possiede la pienezza della potestà vescovile » così come il Re nel suo Regno; ma i Vescovi sono », incaricati di una parte degli officii che loro incombono, come i singoli presidi sono preposti alle di„ verse città » (1); e spiegando meglio il suo pensiero

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1. Papa habet plenitudinem Pontificalis potestatis, quasi Rex in Regno; sed Episcopi assumuntur in partem solicitudinis, quasi judices singulis civitatibus praepositi. S. Thom. in 4. Sent. Dist. 20. q. 1. art. 4. solut. 3.

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