LE RELAZIONI DEGLI AMBASCIATORI VENETI AL SENATO DURANTE IL SECOLO DECIMOSESTO RACCOLTE ED ILLUSTRATE ᎠᎪ EUGENIO ALBĖRI APPENDICE FIRENZE A SPESE DELL' EDITORE 1863 62495 MAR 27 1902 1 F36V 9ALI 15 PREFAZIONE Pervenuti finalmente al termine di questa lunga fatica, innanzi di prendere commiato da quei benevoli che ci hanno con tanto amore proseguito fin qui, abbiam stimato conveniente di ritornare alquanto col discorso sull'origine e la natura di cosiffatta intrapresa, e porgere ai lettori il sussidio di talune avvertenze, che valgano a render loro più utile ed espedito l'uso di una raccolta, che per la sua intrinseca importanza ha oramai preso posto fra le più notevoli pubblicazioni di cui si siano a' giorni nostri arricchiti gli studi storici. Mirabile a considerarsi, e debito il proclamarlo come solenne testimonianza d'italiana sapienza, che mentre giaceva ancora l'Europa nell' infanzia della nuova civiltà, fin dall'anno 1268 (1), la Repubblica di Venezia stabilisse (1) Nel primo volume della nostra raccolta, dietro un'imprecisa indicazione del Tentori, assegnammo a questa legge la data del 1296, che è quella in vece di una legge posteriore confermativa della presente. Eccone il testo pubblicato dai Sigg. Barozzi e Berchet nell'avvertimento al 1.° tomo della loro raccolta delle Relazioni degli Ambasciatori Veneti nel secolo XVII, della quale avremo luogo di parlare più innanzi : MCCLXVIII, die IX decembris in M. C. Ambassatores in eorum redditu teneantur dicere prodem et honorem Venetiarum si sciverint et facere scribi. Capta fuit pars, quod quandocunque aliquis vel aliqui missi fuerint in aliqua ambassaria solemni per Dominum Ducem et Commune Venetiarum, teBeantur in eorum redditu facere poni in scriptis qua sibi responsa fuerint super dicta ambassata et quidquid sciverint vel audiverint dici in ipsa via quod credant esse ad proficuum et honorem Venetiarum, infra XV dies postquam Venetiis venerint. (Ex libro intitulato Cerberus existente in officio advocariae communis ad fol. 20; et ex libro Bifronti pariter fol. 20). |