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mento del lavoro. 6. Sospensione delle adunanze. - 7. Invito ai Vescovi di recarsi in Roma alla solenne canonizzazione di vari Beati nella ricorrenza del diciottesimo centenario del martirio dei sanți apostoli Pietro e Paolo.

CAPO V. Pio IX annunzia pubblicamente all' episcopato cattolico, raccolto a Roma per le feste del centenario di san Pietro, la sua intenzione di celebrare il Concilio tostoché gli se ne offra l'opportunità desiderata. Come questa notizia sia ricevuta.

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1. Festa del centenario di san Pietro. Gran concorso di Vescovi e di fedeli a Roma. 2. Allocuzione pontificia. Pio IX annunzia la sua intenzione di celebrare, a tempo opportuno, un Concilio ecumenico. 3. Gioia dei Vescovi, e loro risposta al Papa. - 4. Si pone il Concilio sotto la protezione della Vergine Immacolata. La prima Sessione si terrà nel giorno a lei consacrato. 5. Come il mondo cattolico ed il profano accolgano la novella del Concilio. 6. Quesiti sopra alcuni punti di disciplina ecclesiastica, proposti per ordine di Pio IX ai Vescovi presenti in Roma nell'occasione del centenario di san Pietro.

CAPO VI. Stabilimento di particolari Consulte per istudiar le materie da proporsi al Concilio · 61

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1. QUARTA e QUINTA ADUNANZA della Congregazione direttrice. Si nominano i presidenti e vari consultori di cinque Commissioni destinate a preparare le materie per il Concilio. 2. Limiti del segreto da osservarsi nei lavori preparatorii. Si stabilisce di fare un ristretto delle risposte dei Vescovi alla lettera dell'anno 1865. Simile compendio rispetto ai recenti Concili provinciali. 3. Approvazione pontificia. 4. Cómpito delle Commissioni.

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CAPO VII. Definitivo ordinamento della Congregazione direttrice e delle Consulte particolari.

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1. Nuova sosta nei lavori della Congregazione direttrice. — 2. SESTA ADUNANZA. Il segretario legge un epilogo dell'operato finquì dal Pontefice e dalla Congregazione. L'eminentissimo Caterini an

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nunzia che le pratiche fatte per la venuta a Roma dei consul-
tori esteri son giunte a compimento. È riconosciuto opportuno
che anco la Congregazione direttrice abbia i suoi consultori. Si
discorre in generale degli studi ch'essa dovrà intraprendere.
3. SETTIMA ADUNANZA. Il suddetto Cardinale comunica a' suoi
colleghi i nomi dei consultori esteri scelti dal Santo Padre; i
quali sono distribuiti nelle varie Commissioni. Da qual pensie-
ro sia mosso il Pontefice nella scelta di tali personaggi. La
Congregazione nomina per sè alcuni consultori. Il Santo Padre
approva le deliberazioni della settima adunanza. — 4. Notizie
sulla chiamata in Roma dei dotti stranieri. - 5. Elenco di tutti
i consultori. 6. Osservazioni. - 7. Passaggio al Libro se-
condo.

INTRODUZIONE.

LIBRO SECONDO.

Studi in apparecchio del Concilio.

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1. Metodo che si terrà nel dar conto dei lavori delle Commissioni, incominciando da quelli della Congregazione direttrice. - 2. Essa è accresciuta di due porporati.

CAPO I. Studi della Congregazione direttrice

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» Ivi

ARTICOLO I. SI DETERMINA A CHI SPETTI IL DIRITTO D'INTERVENIRE
AL CONCILIO, E CHI SIA CONVENIENTE INVITARE

1. Primi studi della Congregazione direttrice per definire varie questioni sull'ammissione al Concilio. 2. DEI VESCOVI TITOLARI. Dissenso tra i dottori sul diritto dei Vescovi titolari d'intervenire ai Concili ecumenici. In che i dottori consentano. La Congregazione direttrice, lasciando indecisa la questione di diritto,

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è d'unanime avviso che sia conveniente invitare anch'essi a far parte dell'augusto Senato. Approvazione pontificia. Il Santo Padre autorizza la Congregazione direttrice a rispondere affermativamente alla domanda se i detti Vescovi siano ammessi al Concilio. La Congregazione dichiara che, in virtù delle parole della bolla di convocazione, i Vescovi titolari debbono intervenire alla sacra assemblea. Dichiara inoltre esser pur essi tenuti a inviare un Procuratore quando sieno legittimamente impediti, ma stabilisce che, ove omettano di farlo, si lasci la cosa inosservata. 3. DEGLI ABATI E DEI GENERALI D'ORDINE. Il noto principio: Concilia Episcoporum esse non fu mai inteso per guisa da escludere del tutto dai Concili altri personaggi ecclesiastici. Gli Abati e i Generali degli Ordini religiosi hanno, per antica consuetudine o per privilegio, il diritto di sedere in Concilio. Controversie tra i dottori sulle qualità richieste negli Abati per godere di un tal diritto. Studi della Congregazione direttrice. Principii sui quali essa fondò le sue risoluzioni. Deliberazioni della Congregazione, approvate dal Santo Padre. Domande per l'ammissione degli Abati di Governo. La Congregazione direttrice non crede opportuno consentire a tali richieste. Commissione speciale per applicare ai singoli casi le risoluzioni della Congregazione direttrice. Lavori di detta Commissione. 4. DEI VICARI CAPITOLARI. Non sono ammessi. 5. DEI VESCOVI SCISMATICI DI RITO ORIENTALE. Si stabilisce d'invitarli a rannodare gli antichi vincoli di fratellanza, e così prender parte al Concilio. Norme da seguire nel far l'invito. Pratiche per renderlo efficace. Studio amorevole dei Cardinali nel preparare il Documento. 6. DEI GIANSENISTI D'OLANDA. Si esamina se convenga prender qualche provvedimento speciale rispetto ad essi, e si decide di no. - 7. DEI PROTESTANTI E DEGLI ALTRI ACATTOLICI. Con quali norme sia da procedere verso i dissidenti. Si stabilisce d'invitarli a tornare al seno della Chiesa cattolica nell'occasione del Concilio. Si faranno pratiche personali perchè l'invito riesca a buon termine. Redazione del Documento. 8. DEI PRINCIPI SECOLARI. Si statuisce di comunicare alle Corti una copia della bolla convocatoria contemporaneamente alla sua pubblicazione. Quanto ad invitare al Concilio i Principi cattolici, vien deciso, dopo molte considerazioni, di lasciare ad essi libero l'intervento, se piaccia a loro d'intervenire.

ARTICOLO II.
CONCILIO

PROCURATORI DEI PADRI LEGITTIMAMENTE ASSENTI DAL

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-

1. Si domanda se i Padri legittimamente impediti dall' intervenire al Concilio, debbano mandare loro Procuratori. Fa d'uopo distinguere due questioni diverse. Non v'ha controversia sulla necessità di giustificare la legittimità dell'assenza, e sull'opportunità di far ciò per via di Procuratore. Più difficile è stabilire se i Padri abbian diritto di farsi rappresentare nelle deliberazioni conciliari. - 2. Come fosse risoluta la questione al Concilio di Trento. 3. Che cosa decida la Congregazione direttrice. Si concede un posto ai Procuratori nelle Sessioni pubbliche. Essi rimarranno presenti anche alla votazione che vi si fa segretamente. Si stabilisce di dissimulare la mancanza dei Procuratori di chi sia assente per dispensa pontificia. Si lascia libero il modo, purchè efficace, di provare la legittimità della procura. Si dichiara che alla fine del Concilio anche i Procuratori dei Padri assenti sottoscriveranno gli Atti. 4. Rimostranze di alcuni Procuratori per ottenere una parte attiva nelle deliberazioni conciliari. La Congregazione non trova motivo di mutare le cose stabilite.

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1. Il Santo Padre stabilisce qual parte debba prendere il Sacro Collegio nella pubblicazione della bolla intimatrice. Redazione della bolla. 2. Sunto di essa. 3. S'interpella il Sacro. Collegio sul giorno del cominciamento del Concilio.

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1. La Congregazione direttrice esamina quali preghiere pubbliche sieno da premettere al Concilio. 2. Il Santo Padre approva, in genere, le proposte della Congregazione; ma si riserba di dare, a suo tempo, le disposizioni opportune. 3. Frattanto decide d' intimare un Giubbileo, a cui aggiunge dipoi la Colletta e la Messa dello Spirito Santo: quella, quotidiana; questa, settimanale. Per Roma si aggiungeranno speciali preghiere, da determinarsi. - 4. Schiarimenti sulla pratica di queste pre

scrizioni.

ARTICOLO V. — STUDI PRELIMINARI PER LA FORMAZIONE DI UN REGOLA

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1. Necessità di fare un buon Regolamento organico del Conci

lio. 2. A chi appartenga fissarlo.

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quando e' sia da pubblicare.

le sue disposizioni.

3. In che forma, e

4. Su quali punti verseranno

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1. Lunghi studi della Congregazione direttrice per la formazione del Regolamento. 2. SUL DIRITTO DI PROPOSIZIONE DELLE MATERIE DA DISCUTERSI. Al solo Romano Pontefice appartiene il diritto di proporle formalmente al Concilio. Che parte, in ciò che riguarda il proporre, possa spettare ai Padri. Caratteri d'una buona regola conciliare su tale argomento. Risoluzioni della Congregazione direttrice. Istituzione d'una Commissione, tratta dal seno del Concilio e nominata dal Sommo Pontefice, per esaminare le proposte dei Padri e sottomettere al giudizio di lui il proprio avviso, quanto all'ammetterle o all'escluderle. 3. METODO DI DISCUSSIONE. a) Distinzione tra le SESSIONI PUBBLICHE e le CONGREGAZIONI GENERALI, private, dei Padri. Presidenti di siffatte Congregazioni. Ufficio dei medesimi. b) Con qual vicenda dovranno proporsi dai presidenti le materie di fede e quelle di disciplina. c) Si esamina se le materie da discutersi debbano esser presentate in forma di dubbi e quesiti, ovvero in quella di Decreti e Canoni già formulati. Ragioni dell' uno e dell'altro sistema. Osservazioni sui medesimi. La Congregazione direttrice adotta il secondo. Si statuisce il modo di far ben comprendere che gli schemi proposti non portano seco alcuna sanzione pontificia. d) Si passa a studiare se, ed in qual modo, siano da eleggere particolari Commissioni, composte di Padri del Concilio, all'uopo di appianare la via alle risoluzioni. 1.o) Non sorge seria disputa intorno a siffatta istituzione. Profitto che, per avventura, sarebbesi potuto trarre da una difficoltà, emessa in seno della Congregazione direttrice, contro tali Commissioni. 2.°) Si discute se queste debbansi porre in opera unicamente nel caso di gravi dissensi nati nel dibattimento, o prima d'intraprendere qualsiasi discussione. Ragioni favorevoli a quest'ultimo sistema. La Congregazione si attiene al primo, sebbene più volte torni ad esaminare il quesito. Ragioni da cui è mossa. 3.o) Dispute per decidere se le Commissioni debbano essere elette, volta per volta, quando ne sorga il bisogno, oppure a principio del Concilio e per tutta la durata di esso. Si

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