Sayfadaki görseller
PDF
ePub

COMPENDIO ISTORICO

DEL

PIO INSTITUTO, CONGREGAZIONE,

E VEN. ARCICONFRATERNITA

SOTTO L'INVOCAZIONE

DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE,

E DI S. IVO

AVVOCATO DE' POVERI OPPRESSI.

Ivone

vone Britanno, di S. Martino luogo poco distante dalla Città Trecorense, crebbe tanto in dottrina e santità, che fu il vero modello di carità verso gli Orfani, i Pupilli, i Minori, le Vedove, ed i Poveri. Questa carità fece egli conoscere non solo nell'esercizio di Giudice Generale, a cui lo costrinse il Vescovo Trecorense nella sua Diocesi; ma più dapoi che rinunciato avendo un tale officio, ascese al Sacerdozio con una vita contemplativa, penitente, e piena sem-pre di carità verso i poveri; per cui in fine ispirato da lumi superiori si risolse di dedicarsi come Avvocato nel Foro, per sollevare appunto gli Orfani, le Vedove, i Pupilli, i Minori, e i Poveri (che per la celebrità della fama si dirigevano ad esso in gran copia) dalle oppressioni de' ricchi, malintenzionati, e prepotenti.

Tanto piacque a Dio questa opera a favore de' soli poveri oppressi, che dalla di lui vita si raccoglie, essere stato assistito da lumi soprannaturali nel perorare le cause particolarmente innanzi ai Giudici, che ne rimanevano sorpresi; sicchè in mezzo a tanti miracoli che egli fece, di moltiplicazione di pani, di divisione d' acque, e di tanti altri i più classici e straordinarj, fu dopo

>

la di lui morté canonizzato nel numero de' Santi da Clemente VI nell'anno 1347. Somm. num. 1..

[ocr errors]

e

Questo luminoso esempio di carità verso si povere ed oppres se persone si divulgò in modo, che rimase permanente; ma più in questa Santa Città di Roma, ove sempre da tanti Santi Pontefici si è gareggiato in animare, promuovere, e coadjuvare cotanto sante e meritorie opere di carità. Di fatti infervorati i cuori di molte pie persone dai lumi della Beatissima Vergine (verso cui in Roma è stata sempre viva una speciale divozione nel principio del secolo XVI si formò una unione di pii Avvocati e Curiali, di molti Prelati della Romana Curia, e specialmente Uditori della Sagra Rota, che nei giorni festivi si riunivano nella Chiesa di S. Paolo Decollato de' PP. Bernabiti posta allora in Piazza Colonna precisamente ove oggi esiste il palazzo dell'Eccma famiglia Chigi. In questa Chiesa dopo recitato l'ufficio della Beatissima Vergine, ed altre preci, e dopo avere assistito all'incruento sacrificio della Santa Messa, si ritiravano in luogo conveniente, nel quale si occupavano ad ascoltare gli Orfani, i Pupilli, o Minori, le Vedove ed altre impotenti e miserabili persone sopra gli aggravj, che potessero ricevere dai ricchi e prepotenti. Dopo intese, si dava l'incarico ad uno degli aggregati di verificarne la povertà, ed esaminarne il buon diritto; i quali due estremi riconosciuti, se ne commetteva a vicenda la difesa generosa e gratuita e con la legge, che nelle stesse adunanze si dovesse in progresso dar conto tanto della difesa, quanto dell'esito della causa. Per supplire poi alle spese occorrenti e necessarie nei giudizj, si faceva una questua nel momento della recita dell'ufficio, e dell'adunanza; la quale pure fu per un tempo bastevole, animata, siccome era, dalla divozione, e dalle facoltà de' Congregati. Tali elemosine peraltro non potevano in appresso giungere a supplire a tutte le spese per le molte cause, che le sopraggiungevano; e però pensarono di ricorrere alla pietà e carità de' Personaggi di questa Dominante, e di altre persone pie e facoltose della medesima, i quali vi concorsero con vera carità, el edificazione; conforme si rileva da Memoria dell'origine del Pio Istituto di S. Ivo, esistente nel Lib. I. Diarium Actorum in Archivio.

: Continuo per molti anni questa pia e lodevole unione nella predetta forma e metodo, allorchè nell'anno 16r6 essendosi di molto accresciuto il numero de' divoti e benefattori, si era di già eretta in Confraternita di Confratelli e di Consorelle sotto l'invocazione

della Concezione di Maria Vergine e di S. Ivo; laonde la santa memoria di Paolo V con Breve de' 5 Decembre 1616 la confermò in Confraternita = Ac etiam qui pauperum, viduarum, et pupillorum, aliarumque miserabilium personarum causas in judicio, gratis tamen, tuendas, et defendendas susceperint, et in illis patrocinati fuerint = l'arricchì di molte e molte indulgenze

nel Somm. num. 2.

come

Animati in questa guisa quei pii Confratelli dal Breve suddetto di Paolo V, si risolsero, e si occuparono nel formare apposite Costituzioni, che divise in sedici capitoli vennero approvate dal Prelato Prefetto F. Visconti, e dai sei Confratelli deputati a quest'oggetto, colle loro rispettive firme, ed in data de' 13 di Febrajo 1620. Allo zelo e diligenza del Reverendissimo Padre D. Francesco Maria Fioravanti Assistente Generale, e Preposto de' Chierici Regolari di S. Paolo nel Collegio di S. Carlo a Catinari, si dee il rinvenimento di tali antiche ed originali Costituzioni nel vecchio Archivio Generalizio, che per base certa e sicura del compendio istorico si riportano nel Somm. num. 3.

Progredì la Congregazione di S. Ivo con queste Costituzioni e si mantenne detta Confraternita nella riferita Chiesa di S. Paolo Decollato fino all'anno 1659, in cui i Padri Bernabiti vennero trasferiti alla Chiesa Parocchiale di San Biagio detta dell'Anello cambiato poi questo titolo nell'altro de' Santi Biagio e Carlo a Catinari, continuando tuttavia ad essere parocchia. Frattanto la suddetta Confraternita si era eletto per acclamazione un Cardinal Protettore, come IL PIU' INSIGNE BENEFATTORE, nella persona di Giulio Sacchetti Vescovo di Sabina; ed elesse ancora il Prelato Prefetto nella persona di Monsignor De Angelis Votante della Segnatura di Giustizia; non essendosi rinvenuta memoria degli antecedenti Prelati Prefetti, i quali pure veduto abbiamo, che si eleggevano allorchè si fecero le prime Costituzioni del 1620. Fu allora, che i Padri Bernabiti del Collegio di San Carlo a Catinari si rivolsero supplichevoli all'Eminentissimo Sacchetti Protettore, acciocchè la detta Confraternita li seguisse, venendo trasportata la Congregazione di essa nel Collegio di San Carlo a Catinari; e di fatti propostasi una tal supplica nella Congregazione de' Confratelli Avvocati e Curiali li 3 Giugno 1659, si aderì, ed ebbe luogo un tale trasferimento nel dì 15 Giugno di detto anno 1659, che venne quindi solennemente confermato con varie obbligazioni assunte per parte de' Padri Berna

[ocr errors]

biti, e colla Concessione dell'uso libero ed assoluto dell' Oratorio designato Somm. num. 4 lett. A.

Lo scopo ed istituto di questa Pia Adunanza e Confraternita si divulgò in questa circostanza nella Dominante non solo, ma in tutto lo Stato Ecclesiastico ancora; onde di giorno in giorno andava sempre più aumentando il numero de' ricorrenti poveri. E siccome due requisiti si sono sempre richiesti, conforme tuttora si richiedono, ai poveri ricorrenti; la prova cioè della loro povertà relativa, di non aver mezzi sufficienti a far fronte alle spese di un giudizio: per gli abitanti in Roma, mediante la fede del proprio Parroco: per quei dello Stato, mediante la testimoniale di povertà del proprio Vescovo; e per gli esteri, mediante i certificati di persone probe, e note per la loro fede; così per la verificazione più sicura della suddetta povertà, tra le persone nobili, ecclesiastiche, e pie, vennero scelte ed elette sedici delle più accreditate e provette, con essersi a quattordici de' medesimi assegnato un Rione per ciascheduno, onde esaminato pria il memoriale, e la fede di povertà del proprio Parroco potessero interpellarlo, visitare i ricorrenti nella loro propria casa, e prendere le più esatte informazioni. Altri due poi venivano destinati, uno cioè pei poveri riccorrenti dello Stato, e l'altro per quei fuori di Stato, acciocchè esaminati i certificati de' rispettivi Vescovi dello Stato, e delle persone cognite per probità e fede, potessero ad essi rivolgersi in qualche caso di dubbiezza, onde in questa guisa verificar meglio il primo requisito della povertà, ed impetenza di non potersi difendere a proprie spese, nelle cause soltanto però da doversi trattare nei Tribunali del la Dominante; poichè l'altro voluto e necessarissimo requisito del buon diritto, spettava ad esaminarsi pria dal Difensore, e Procuratore, e da qualche Avvocato fratello a tale effetto destinato, e di poi da tutta l'intera Congregazione sulla esatta e minuta informazione della causa, la quale dopo la discussione fattane si decideva nella discrepanza anco co' voti de' più ad abbracciarne o nò la difesa. Ed affinchè le cause riconosciute proprie della difesa del Pio Instituto venissero quindi raccomandate, e protette nei rispettivi Tribunali, si eleggevano due Prelati per ciascun Tribunale Collegiale, cioè del Tribunale Supremo della Segnatura di Giustizia, della Sagra Rota, della Camera, della Consulta, e del Buon Governo, come si raccoglie dalla succitata Memoria dell'origine del Pio Istituto di S. Ivo inserta nel Lib. I. Diarium Actorum etc., ed al detto libro medesimo.

t

Si proseguì con quest' ordine e metodo fino al secolo XVIII coll'esercizio ancora delle opere di pietà e divozione, segnatamente nelle ricorrenze delle festività della Santissima Concezione e di S. Ivo, che si celebravano in ogni anno con pompa, e coll'invito ed intervento di molta Prelatura, e segnatamente di quella eletta dalla Congregazione, ed appartenente ai suddetti Tribunali Collegiali Somm. al num. 5. Col progresso del tempo peraltro, se si accrebbe il numero de' poveri ricorrenti, si diminui però quello dei Benefattori nell'elargizione delle elemosine, ma non giammai quello de' più bravi e pii Curiali ed Avvocati fratelli, fra' quali basti nominare l'Avvocato Lambertini, di poi Benedetto XIV Pontefice di gloriosa e santa memoria, come dal Somm. num. 6.

Questi insigni e benemeriti fratelli per quanto indefessamente si occupassero alla difesa delle cause de' poveri, anelavano di stabilire in un miglior modo le loro antiche Costituzioni; ma sempre più' conoscevano, nella mancanza de' mezzi per sostenerne le spese, Ia necessità di ricorrere al Sovrano per ottenerli. Dai libri delle Congregazioni si rilevano le proposizioni e risoluzioni, che se ne fecero si per l'uno, come per l'altro oggetto; e segnatamente nella Congregazione de' 12 Decembre 1706, in cui si riferì che dal Signor Cardinal Spada Prefetto della Segnatura di Giustizia si era ottenuta la continuazione della somministrazione degli scudi venticin que in ogni anno, conforme si era praticato dagli altri Eminentissimi Prefetti in passato Somm. num. 7; ma più si rimarca nella Congregazione tenuta li 16 Agosto 1707, in cui intervenne, come già nel numero de' Confratelli, Monsignor Corradini in allora Uditor di Clemente XI, che spontaneamente si offri di domandare a quel Santo Padre un qualche assegnamento a nome della Pia Congregazione ad effectum subveniendi pauperibus litigantibus me al Somm. num. 8.

=

=

CO

E di fatto venne concessa nella persona di Monsignor Bichi Prefetto una pensione di scudi sessanta annui a favore della Pia Congregazione; rinnovata di poi dopo la morte di Monsignor Bichi nella persona del nuovo Prefetto Monsignor Collicola, come apparisce dal libro delle Congregazioni de' 10 Giugno 1708, e de' 6 Aprile 1710. Somm. num. 9.

Per non trasandare intanto l'istoria cronologica si degli Eminentissimi Protettori, come dei Prelati Prefetti, sembra quì oppor tuno di riferirla dal suo principio 1659 sino al 1710, per quindi opportunamente proseguirla sino all'anno corrente 1828.

« ÖncekiDevam »