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Scente dalla superiora maggiore, con approvazione del cardinale protettore. Due devono stare nella scuola del Gesù, due, se la superiora maggiore vuole, possono stare in quella di Parione. Fra quelle che a giudizio della superiora maggiore possono farsi venire in Roma, se non ve ne fossero due, e se ciò non fosse possibile, una, devono avere avuto nomina dalle maestre per superiora maggiore, e fra le due scelte, quella che ne avrà avuto più, sarà prima consultrice. La prima consultrice supplirà la superiora maggiore immediatamente, e in caso di morte, e in caso che finisca il triennio senza nomina di nuova superiora maggiore. Sarà anche ammonitrice ed avrà l'incombensa d'avvertire la superiora maggiore di quanto nel governo di lei non piacesse o facesse far lamenti, ancorché non ne sia richie

sta,

senza però indicare da chi venuto sia il ricorso, e lo rappresenterà con ogni rispetto pel bene comune. Ali'ammonitrice ricorrano le maestre, se avessero qualche reclamo.

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2. Consultrici delle case particolari. Due almeno saranno le consultrici delle scuole, e si fisseranno anche in quelle, in cui non vi fossero che tre maestre, per determinare la prima consultrice che supplisca la superiora in caso di morte o di scadenza. La superiora maggiore nominerà quelle che crede nel Signore, sentite le consultrici generali, ed avuta l'approvazione dal cardinale protettore: nominerà anche quelle della scuola del Gesù che tutte deessere di quella casa per gli afari par

vono

ticolari di essa.

3. Loro doveri. Intendere gli affari, consigliare nel Signore. Segreto. Tutte le consultrici devono dare il loro parere pel bene comune, quale lo vedono in faccia a Dio; si guardino dall'essere mosse da qualche passione, intendano bene l'affare che si propone, e prenanche tempo per informarsi e riflettere prima di dare il loro sentimento; poi lascino la decisione alla superiora. Siano tenute al segreto di quanto si è trattato in consulta, nè diqual'è stato il sentimento proprio, quale quello delle altre. Diano il consiglio senza avere

cano

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formi nell' insegnare, per

tutte siano di spirito unifo con più facilità comporre o sensione, è bene che il conf

per tutte le maestre di cias verà molto su questo insis sacerdote, che prende la dire: e che non potrà mai essere glie la superiora maggiore c dinale protettore, od altra da giore deputata: è altresì app

suo vicario. È necessario scovo dichiari essere volere sore ascolti le maestre in ch se non in circostanza d'infe strare loro i Sacramenti.

2. Come si presti la com stre. Il padre spirituale, della Fondatrice, dove sono pagnia di Gesù, sia uno d mezzo di uno di essi, si è tissimo d'istituire quest' op hanno la pratica delle scuo tale impiego, e però idonei servare le maestre nella m

e la Compagnia, entro i istituto, richiesta s'impiegh consiglio le scuole e le m addossarsi un tal carico nè obbligazione alcuna.

3. Come conviene che il maestre. Richiedesi un

d' illibata coscienza, di dot vera, perchè stando le mae ministero distrattivo e labo gno di frequenza di Sacram il fuoco del divino amore, nuove forze per faticare a gl questi da loro lontano quel che, che sebbene devote, m vocazione, impedirebbero q debbono, e produrrebbero di perfezionarle sempre in scuola e nello spirito dell' bia presso di sè queste reg

ie, che avendo per incomre, si trovano in necessità e quindi anche in necesabbia tal carità, che in tieri ne ascolti le confesalle loro coscienze, sciolga iani loro la via del cielo; › a governare una grande le in una pubblica scuola, istruisca a farlo con pernto il direttore pazienza e queste maestre hanno abse per impiegarsi a gloria prossimi, in questo labo, di fare una tale scuola, na di cristiana educazione, enti di tante fanciulle la le massime della fede. Rin devono esse fare di loro > del direttore, nè interprenè aggiunte all' interrogandi pare opera di non lieve ità e di non piccolo merito le, assisterle, dirigerle, acnon solo senza errore, ma zione.

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determinati di pubblicare la present zione, ordinando che le disposizioni in essa contenute, abbiano forza di regola.

1°. Nella parte prima delle regole, titolo II n. 5, e tit. VII n. 3, non che nella parte terza tit. V, espressamente è detto che tutte le maestre di una casa abbiano un solo direttore spirituale, comune, il quale sia bene informato dello spirito dell' istituto, ed inspiri in tutte il medesimo zelo, l'amore alla unione concorde e alla carità vicendevole.

Affinchè poi il direttore spirituale di ciascuna casa sia indipendente da ogni esteriore riguardo, e più liberamente possa dirigere la coscienza delle maestre, la regola ha saggiamente stabilito, che il confessore della casa sia distinto dal deputato non permettendosi affatto la cumulazione dei due ufficî in una stessa persona (Parte 3, tit. I n. 3).

are. Non deve il diretisa o scuola delle maestre retesto o colore ancorché amministrare loro i Sacrafermità, o per altra singoà, e gravissima cagione. Il on solo è inconveniente ed diabolica ed una mina delre a terra quest' opera. E malattia non vada se non periora maggiore questa sinssima cagione, e conceduta icenza della medesima suoll'approvazione del cardia l'andarvi alla sfuggita, la pura necessità. Se nelo si dessero gli esercizi, o sse il discorso, si usino le e quando vi si celebrasse la altro luogo il sacerdote,

Avendo noi riconosciuto nelle due riferite disposizioni una sicura norma di pratica prudenza e di evidente vantaggio per il buon andamento dell' istituto, le richiamiamo alla memoria delle singole superiore e delle maestre, volendo che ovunque siano fedelmente osservate. Siano per altro le superiore condiscendenti nell' accordare alle singole maestre, che lo domandano, un confessore straordinario, almeno tre volte all'anno.

2o. Siccome lo spirito e la intenzione della Chiesa, nonchè l'esperienza delle comunità ben ordinate, ci ammaestrano non essere conveniente che uno stesso sacerdote rimanga lungo tempo direttore spirituale e confessore della comunità; così ordiniamo che in ciascuna delle case del nostro istituto, il direttore spirituale o confessore, non possa durare nel suo ufficio più di tre anni, eccetto il caso in cui ragioni speciali consiglino una ulteriore proroga temporanea, per ottenere la quale dovranno a Noi rivolgersi le superiore locali.

3o. Avendo in vista quanto dispone la regola sullo stato economico di ciascuna scuola, e sulla dipendenza in tale materia delle superiore locali dalla superiora maggiore (Parte 3a, tit. I n. 7), ordiniamo che ogni superiora locale, al

6.

este

a disposizione della nuova superiora, la quale altrimenti nel principio del suo governo, per mancanza di mezzi, potrebbe trovarsi in gravi imbarazzi. Del resto penserà la nuova superiora a soddisfare quanto prima i creditori, o ad ottenere dai medesimi una congrua dilazione. Inculchiamo inoltre a tutte le superiore che conservino sempre intatti i crediti fruttiferi, che troveranno nella casa, non che quelli che esse creeranno a favore della medesima, come pure conservino i libretti della cassa di risparmio e qualunque altro titolo di credito, e nulla sia menomato senza il permesso della superiora generale, alla quale pure dovrà ricorrersi quando tratterassi di contrarre un debito in notevole quantità, o di accettare una qualche considerevole obbligazione, come di vitalizî ecc.

5o. Considerando finalmente che la casa madre, appunto perchè costituisce il centro del governo dell' intero istituto, naturalmente va incontro a spese non lievi, per l'accesso e la dimora che fanno in essa, anche a tempo considerevole, le maestre delle altre case, per il noviziato e scuole preparatorie per le nuove maestre, cioè per le novizie e maestre giovani, per la posta e per altri titoli; per questo motivo, interpretando lo spirito della regola, ordiniamo a tutte e singole le superiore delle case dell' istituto, di retribuire alla detta casa madre annualmente, non meno di lire trentacinque.

6o. Considerando quanto sia utile nelle case dell' istituto il conservare e nutrire lo spirito di pietà e devozione, manifestiamo il nostro desiderio particolare e la nostra intenzione, che in ciascuna di esse si facciano in comune le novene delle principali feste del Signore, dello Spirito Santo all'avvicinarsi della Pentecoste, di Maria santissima e dei primarî santi Protettori. Queste novene per altro siano brevi ed affettuose, e non se ne facciano più di una nel medesimo tempo. Nel giorno poi della festa le maestre procureranno di accostarsi ai santi Sa

1 Ex Iure Pontificio de P. F.

ACTA GREGORII XVI. Vol. II.

CARLO CARE

CXVI.

LITTERAE APOS

Fidelibus reipublicae Cile, modum, Bullae Cruciatae i

GREGORIUS P

ad futuram rei m

Ad universi dominici gre divinitus concreditam, omni curandam continenter inten benter tribuere solemus, q lium bonum et utilitatem re spicimus.

Exponendum Nobis curacae Cile, vulgo Chile, in A eiusdem reipublicae fideles omnibus indulgentiis, gratiis spiritualibus tum temporal utuntur, qui Bullae Crucia dulto pollent, quemadmodu quum catholico regi pareba rumdem christifidelium ut summopere cupientes, eiusm alacri libentique animo ann

Quocirca omnes et sing literae favent, peculiari be volentes, et a quibusvis e suspensionis et interdicti al censuris, sententiis et poeni quavis de causa latis, si qu huius tantum rei gratia abs tos fore censentes, omnibus que sexus christifidelibus America Meridionali, hisce Nostra apostolica, Bullae C ad decennium tantum, nund

administrandae.

e eleemosynae pios in usus im quotannis ab ipsis epipars erit servanda ad hu› arbitrium, quae hac de cae Meridionalis delegatum

leemosynarum proventus, supererunt, in collegium randum erunt insumendi is, ad quos eius rei ergo em eligere pertinebit. , iidem proventus veniens issionarios alendos impenodo pecuniae vi adhibita, riorum inibi morantium s reipublicae regimen in . Ea vero, quae supererit e missiones augendas semrel in hospitium ad Valdiel in aliud excitandum, vel instituendum, vel in alia a peragenda; ita tamen, liquis elemosynarum probono assidue consulatur, n proventuum usu penitus parte missiones ipsas mi

ratores, vel qui eorum vimm, in parochiali sacro seu Otuagesimae hoc Nostrum nis populo palam faciant, les admoneant, eos, indulalti frui nequaquam posse, in apostolicis literis prae

verint.

s illius reipublicae militiae adscripti, hoc indulto frui tione, qua fruebantur, cum ti erant, atque ipsi ab immunes esse debebunt, pauperes aliique omnes voto obstricti ab eadem a omnino liberi censeantur.

ariae Brevium.

TERAE APOSTOLICAE

Clero et civitati Albanensi datur facultas amplificandi templum ecclesiae cathedralis, eiusque sacrarium aedesque canonicorum aedificandi 1.

GREGORIUS PP. XVI.

ad perpetuam rei memoriam.

Cum Nobis vel maxime optandum ac providendum ut praestantiores et praesertim pontificiae Nostrae ditionis civitates bene sint constitutae, iisque rebus omnibus instructae, quae illarum bonum et commodum efficere posse videntur; tum singulari sane paterni Nostri animi sollicitudine et voluptate ea praestare solemus, quae non modo earumdem civitatum dignitatem, verum christianam etiam et civilem institutionem augere cognoscimus. Itaque providis venerabilis fratris Nostri Ioannis Francisci episcopi Albani S. R. E. card. Falzacappa curis obsecundantes, eiusdem consilia resque omnes pro Albanae civitatis splendore rectaque educatione susceptas, auctoritate Nostra apostolica, quam libentissime confirmandas censuimus. Ubi enim ipse ven. frater Noster ad spirituale Albanae dioecesis regimen evectus, summopere exoptans eiusdem civitatis decori atque utilitati omni ope et opera consulere, ea qua pollet mentis acie Albanum pluribus rebus indigere plane cognovit, quibus illius civitatis ac dioeceseos bonum posset haberi. Vidit enim necesse omnino esse, ut vel in primis ea in civitate pro humandis fidelium cadaveribus aptum extrueretur coemeterium, simulque perspexit opera ad cathedrale templum ampliandum iam inchoata pro divini cultus maiestate populique frequentia quam celeriter esse perficienda, atque illius sacrarium publicasque scholas meliori ratione esse instituendas. Hinc nulla interposita mora, in haec omnia animum cogitationesque intendens, summo studio ac providentia illius civitatis magistratum primores

omnia, , quae ad coemeterium ipsum eiusque regimen et leges quovis modo pertinere poterant, per similes apostolicas literas die tertia. iunii anno millesimo octingentesimo trigesimo quarto datas auctoritate Nostra confirmanda esse decrevimus. Verum cum postea experientia compertum exploratumque fuerit aliquam immutationem in commemorato vectigali exigendo esse peragendam, Nos die vigesimaquarta augusti anno millesimo octingentesimo trigesimo quinto eidem ven. fratri Nostro eiusque successoribus omnem potestatem tribuimus, cuius vi quaslibet quaestiones dubitationesque, si quae forte oborirentur, dirimere et componere aliaque in posterum vel statuere vel immutare possent. Ut igitur res omnes optatum consequerentur exitum, restabat, ut cathedralis templi aedificium iam ampliori forma susceptum absolveretur, eiusque sacrarium et canonicorum exaedificarentur aedes, publicaeque scholae cum seminario coniunctae provide instituerentur. Ac propterea seminarium ipsum aptiorem in locum transferri omnino oportebat, cum ille ubi sedem habebat, nec populi frequentiae, nec alumnorum commodis nec publicae institutioni esset accommodatus. Omnium iccirco erat in votis, eius rei ergo, Braschias aedes, Albani sitas, comparare, et die decima nona augusti vertentis anni potestatem fecimus, qua aedes ipsae pro seminario emi possent, quae quidem emptio die vigesima prima insequentis septembris rite fuit confecta. Interim dum haec ab ab eodem venerabili fratre Nostro ea qua praeditus est providentia ac dexteritate gerebantur, Albanae civitatis decuriones, vulgo Consiglio, rebus ipsis studentes, in conventu die vigesima nona augusti eiusdem anni rite habito decretum edendum censuerunt, quo omnia perfici possent. Namque vectigal, de quo sermo habitus est, ab ipso episcopo Albano administratum atque in tabella Albani populi seu communitatis minime inscriptum, ab ipso consilio retinebatur. Quod vectigal licet primo pro constituta summa fuisset impositum, tamen ob ea quae deinceps sequuta sunt, clare aperteque

solvenda omnino esset imm seminario sex per continent vectigalis redditum cedendu consilium idem maiori sua ciendi cupidum, statuit de quae ex vectigalis sexennio ita esse collocanda, ut om temporibus dotem ab Albar scholis attributam agnoscere nam consilium ipsum volu minationem unius adolescen seminario esset alendus atq que etiam sibi aes alienum centum triginta scutatorum quaginta duo superiori auc vectigali contractum condo Quae omnia Albano consilic posita, cum in utilitatem e dere viderentur, non modo i ster illius civitatis et dioecesi summopere intentus, ea pr mavit, verum etiam Coma tur, praeses eiusque admini res ipsas usque adeo excepi Nostra auctoritate muniri, Iam vero ipse ven. frater N diligentissime ac studiosissi das curavit et supplici cum magistratus populique nom lavit, ut auctoritatem Nostr limus, quo omnia de quibu ad exitum perduci et servari Albani dignitati atque utilit menter cupientes atque om quibus sermo habitus est, eiusmodi postulationibus a libentique animo annuendur

Quamobrem rebus omnib perpensis, omnes et singulos favent, peculiari beneficentia et a quibusvis excommunic aliisque ecclesiasticis censuri nis quovis modo et quacum si quas forte incurrerint, hu tia absolventes et absolutos

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