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corrisposte ecc. dovute alle stesse abbazie per investiture enfiteutiche, per appodiazioni, per affitti a lungo o breve tempo, e per qualunque altro siasi titolo; e con l'esercizio in fine di tutte e singole azioni, ragioni e diritti delle medesime, esclusi però quelli della personale rappresentanza dell' abbate pro-tempore, come si dirà in appresso.

2. Il prefato contratto avrà il suo principio col del prossimo mese di Giugno; cosicchè da quest' epoca tutti i prodotti e tutti i pesi del ministero, dative, canoni ecc. cederanno a pieno profitto e carico rispettivo dell'enfiteuta.

3. Nel primo novennio dovrà egli pagare un canone annuo di sc. 3500, negli altri nove anni successivi quello di sc. 4000, e finalmente maturato questo secondo novennio, corrisponderà un canone di sc. 4500 in perpetuo: quale differenza di somma viene intanto stabilita, inquantochè vuolsi tenuto il detto enfiteuta, specialmente nei primi anni al generale bonificamento dei fondi, e perchè ancora può esso, con l'andare del tempo, risentire sempre maggiori vantaggi ne' prodotti dei terreni abbaziali e per le migliorazioni già fattevi, come per le ulteriori; e così per una più industre ed accurata coltura e per le economie, che possibilmente gli sarà dato di portare nell'andamento amministrativo.

4. Il pagamento del riferito canone avrà luogo annualmente in due rate eguali di semestre in semestre in tanta moneta buona di oro o di argento del corrente valore, esclusa per modo di regola qualunque carta monetata, ove pure fosse messa in corso per superiore disposizione; e dette rate da corrispondersi l' una nel dì 24 giugno festa della Natività di s. Gio. Battista, e l'altra nel dì 25 dicembre, festività del ssmo Natale: quale pagamento dovrà farsi all'emo prefetto pro-tempore della economia della congregazione di Propaganda, succollettore generale degli Spogli, che assumerà la veste di direttario, e per esso agl' individui, ai quali è stata di già accordata una pensione sulle riferite abbazie, ed a quelli ai quali per

mese di giugno, soddisferà alla rata di pensione dovu dinal Bernetti in scudi 1000 al canonico d. Pellegrino B le quali scadono appunto n e così in tutto sc. 1048. sc. 702 compimento dei div spese sostenute dall'attuale nistrazione nei cinque mesi maggio per ministero, dati importerebbero nell' assiem così in tutto sc. 3402, si r del mentovato enfiteuta, no sima scadenza della prima quanto ed espressamente della diminuzione e condo non menoche in riflesso immediata percezione de' f fettuare le necessarie ripara loniche, molini, chiese ed delle abbazie, e provvedere mancanze di sagre suppell ed altro, e tutto ciò con la prudenza dando una più a quelle delle dette riparaz di maggiore urgenza. La le successive dovranno co nei termini indicati ai prec

7. Il riferito canone non sere affrancato dall' enfiteut in cui da particolari leggi fosse autorizzata e permess

8. Saranno tutte a caric teuta le dative reali, senza anche per la così detta rat qualunque aumento potess carsi sulle medesime. Egua carico ogni tassa governati mili, che si trovassero già tessero in seguito imporsi torità. Dovrà inoltre soppo per la manutenzione ed off site nelle terre abbaziali, p degli edifizî in uso sia di magazzeni, sia di molini ec

giacchè dovranno i medesimi cedere liberamente al suolo.

11. Sarà in libertà dell'enfiteuta di convenire col ministero quanto sia di reciproca soddisfazione, ed in caso di qualunque licenza senza notabile demerito sarà obbligato l'enfiteuta di pagare per un anno l'attuale appannaggio, ed in seguito un terzo solo di questo all' individuo licenziato, sua vita naturale durante unicamente.

gazioni del quale istrumento fuse nell' enfiteuta, di modo a somma superiore indicata perpetuo corrispondersi lida qualsiasi imposizione e possa ritardarsi, diminuirsi ne di pesi ordinari o straorpartimenti, contribuzioni, l'autorità apostolica, e per ilegiate, come per spedizione ecc., e benchè le enunciate unque s' imponessero sulla dominio; come neppure in he, guerra, guerre guerregcendio, sterilità, siccità, aldi locuste, perdita di frutti inesigibilità di livelli o corese nella concessione enfiteubestiami, ed in genere per ra emergenza, disgrazia anpensatissima.

12. Manterrà l'enfiteuta medesimo sino al loro termine tutti i contratti vigenti di enfiteusi, di locazioni, ed altri, avendo anche a calcolo le consuetudini del luogo per ciò che possa riguardarne la rinnovazione.

13. Come sarà in di lui potere di eliminare quegli abusi e servitù, che si fossero illecitamente indotte a carico delle abbazie, così sarà tenuto a rispettare gli usi e servitù locali, che gravano li medesimi. Qualora poi per ragione di dominio o simili rivendicasse l'enfiteuta uno o più terreni o fondi spettanti alle predette abbazie, e viceversa fossero per eguali cause rivendicati da terzi uno o più terreni o fondi de' quali si trovino attualmente al possesso le stesse abbazie, se il fruttato netto dei terreni o fondi sia nell' insieme minore di scudi 50 annui, nulla potrà pretendersi rispettivamente dal direttario e dall'enfiteuta; se d'altronde la rendita netta sia nell' assieme maggiore della prefata somma di scudi 50 annui, dovrà allora aumentarsi il canone in ragione di scudi 5 per ogni centinaio dell' attuale valore del terreno o terreni, fondo o fondi, secondo che la rivendicazione sia a profitto ovvero sia a carico delle abbazie. Le spese peraltro delle liti, che s' intentassero per ľ' oggetto dovranno tutte sostenersi dall'enfiteuta senza che possa in ogni evento dimandarne compenso. Avrà bensì egli l'obbligo nel secondo caso di prevenire della lite il direttario per opportuna norma e per quegli schiarimenti, che si reputassero del

all'enfiteuta il pagamento zo del bestiame come all'ardovrà dentro il mese di giunuova stima del medesimo risponda al valore di acquia quanto si è detto, la quota buita a Sitria). In caso che prefata stima porti una difo minore dell' indicato vazzo di acquisto, si aumenispettivamente il canone in per ogni centinaio di tale rte però che questo nuovo -à effettuato all' unico scopo - pel pagamento del ridetto 1 resto s' intende che il beome dote qualitativa e come ssi talmente che nella circoasse a risolversi la enfiteusi, ll'identifico numero dei capi specie, nelle quali se ne farà anto poi al mobilio, se si di oggetti, se ne pagherà porto nella cifra rispettiva

caso.

14. Resta impedito all' enfiteuta, sotto pena della immediata caducità di subenfiteuticare o

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d'oro od argento del valore corrente, esclusa qualunque carta monetata, e senza che abbia giammai a ritardarsi, diminuirsi o ridursi per qualsivoglia causa pensata o impensata, come si è detto del canone all' art. 8.

16. Nel caso di mora per un anno nella soddisfazione del canone, in caso eziandio di mora nel pagamento per una sola volta del citato quindennio, ed in fine in caso d'inadempimento a qualunque sostanziale patto ed obbligazione del contratto, incorrerà l'enfiteuta nella pena come sopra della caducità ipso iure, senza precedente interpellazione e senza il beneficio della relativa purgazione, di maniera che sarà in piena facoltà del direttario di tornare al possesso dei beni enfiteuticati senza ministero alcuno di giudice, come se la concessione non fosse seguita giammai; e ciò oltre il dritto nei primi due casi di esigere gli arretrati, com'è di legge.

17. Qualora la S. Sede venisse esonerata dal pagamento del frutto sul prezzo del bestiame e mobilio acquistato dall'eredità Albani, come si disse all' art. 8, quale pagamento si accolla all'enfiteuta, dovrà in questo caso di tanto aumentarsi il canone, quanto annualmente debbesi corrispondere per causa e titolo del prenunciato frutto.

18. Per la sicurezza del pagamento nel canone e dell'adempimento dei patti, oltre la iscrizione del privilegio sul dominio utile dei fondi, che si concedono in enfiteusi, resteranno obbligati tutti i beni proprî dell'enfiteuta, qual effetto se ne iscriverà legale ipoteca.

19. Rimarrà libero all' abbate pro tempore l'esercizio di tutti i diritti della personale sua rappresentanza, cioè nomine dei parrochi nelle cure abbaziali e simili, come si è motivato all'art. 1, finchè non piacerà a Noi o ai Nostri successori di nominare un cardinale abbate; ne eserciterà le attribuzioni, e ne assumerà eziandio la qualifica lo stesso prefetto pro tempore della economia di Propaganda e della generale azienda degli Spogli, e ciò avrà luogo tutte le volte, che nominato l'abbate, se ne verificasse di nuovo la vacanza.

ciensi, munito di corrispon e procura dell' ordine pred pp. abbati componenti il d il quale dovrà accettare i dizioni, oltre a quelle altr tura ed indole della enfiteu speciale menzione; promet che dei monaci successori ed adempimento di quanto più valida delle leggi vegli

22. Volendo e decretando sente Nostra schedola di M non esibita nè registrata ne lica e nei suoi libri, non vizio di orrezione o surrez difetto della Nostra volontà dichiariamo e decretiamo avere sempre ed in perpet fetto, esecuzione e vigore stra sottoscrizione, quantu stati chiamati, nè uditi, n potrebbono avervi interesse persone privilegiate in mod derli vi fosse bisogno di spe ostante la bolla di Pio IV de registrandis, la regola laria de iure quaesito non que altra costituzione de' leggi, statuti, riforme, usi, altra cosa che facesse o po rio, alle quali tutte e sing nore qui per espresso e d inserito e registrato, e suj nezza della Nostra suprem a qualsiasi vizio e difetto, e formale, che vi potesse questa sola volta e per la cuzione di quanto si contie schedola di Moto-Proprio es piamente deroghiamo.

Dato dalla Nostra resid questo dì 20 maggio 1837.

sulerent; tunc provido sane tificiis regiones splendidiohonoribus decorandas exiginis vetustate, ac civium cate praestantes, luculentisCathedram, fidei atque obontinenter praebuerunt. Nelias inter provincias, quae postolicae Sedis principatum xistere, antiquitate, religioorum multitudine, rebusque trem, ac tanta apud veteres one claram, ut illum florem publicae appellare non dulem provincia ob eius in observantiam et catholicae a rec. me. Pio VII praedediplomate die quinta desimo octingentesimo edito, nobilitatis iura atque hocum universa Sabina provitas renuntiata; atque in m Sabinorum ordinem plues, ac nobilissimi principes maioribus clari semper ado alia inter oppida, quibus dela, vulgo Poggio Mirteto, ntiam flumen existit, duo■m a Manliana et Ocriculo, se coenobium ad orientem oppidum cardinalibus Farcilium ac sedem praebens, t veluti civitas haberetur, urbes Manliana et Collis Ipsum praeterea praefectura gnitum, caput est duodetripost Reatinam civitatem, delegationi subest, civium tque amplis ornatisque aecinam crystallis efformandis societati tanto usui atque nt. Accedit etiam, ut illius gi, industrii, praeclara in m fidei, amoris et venera

tariae Brevium.

dum, seminarium ibidem excitandum curat. Quae cum ita sint, Nos eidem dilecto filio Nostro rem gratam facere summopere exoptantes, eique morem gerere cupientes qui illi oppido civitatis honorem tribui expetit, ac tanta cura, studio, providentia, consilio, eiusdem oppidi bono atque utilitati prospicere vehementer contendit, oppidum ipsum ad maiorem dignitatem atque splendorem evehere censuimus. Quamobrem omnes et singulos quibus hae literae favent peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, Motu-Proprio et certa scientia plenaque auctoritate Nostra, Mandelam, vulgo Poggio Mirteto, in spiritualibus cardinali abbati Farfae in tempore existenti subiectam, in civilibus vero rebus Reatinae provinciae praesidi seu delegato obnoxiam, hisce literis, in civitatem erigimus et constituimus, eique omnes et singulos honores delatos volumus, ac iura et insignia, quae ceteris pontificiae Nostrae ditionis civitatibus tributa sunt, vel in posterum tribuentur. Concedimus etiam et impertimur, ut Mandelae incolae civium nomine decorentur, ita tamen ut Farfae abbas in tempore inibi consistere minime teneatur, sed Farfensi abbatiae, ut antea, subditi omnino sint. Haec volumus, concedimus et mandamus decernentes has praesentes literas firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et eorum causa quae expressa sunt, hoc futurisque temporibus plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causarum palatii Nostri apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus constitutionibus et sanctionibus apostolicis, nec non peculiaribus quorum

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cris supplicationibus, in dici solet, capitulis deli bendis, et in aliis quibusl

corum collegii functionibu nium Sanctorum usque ad festum, gestare libere et li ut loquuntur, coloris viol pellibus superiori in parte sarta tectaque venia pro palliolum seu mozzettam

Haec concedimus atque tes has praesentes literas f caces existere et fore suos obtinere, ac iis ad quos sp futurisque temporibus ple Contrariis non obstantib Datum Romae apud s annulo piscatoris die trige octingentesimo trigesimo Nostri anno septimo.

CXLI.

LITTERAE APO

Novum in Promontorio B apostolicum erigit a vid ritii distinctum, et in e dum Griffith 2.

quendam salutem opportunis p que cum ad religionis catholica Bonae Spei commodius atque necesse prorsus iudicaverimus cui illarum regionum ecclesias missum, in ipso Promontorio Promontorium illud per simil vicariatum apostolicum peculi vicario apostolico in insula M nime dependentem constitueri doctrina, morum integritate et ritia, et catholicae religionis Domino confisi quod ea quae rimus cumulate sis expleturus dem vicariatui praeficiendum te, quem per similes apostoli

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