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solamente diritti e poteri da esercitare, e non abbia punto obbligazioni da rispettare e da adempiere. Si devono rigettare con indignazione questi principî di dispotismo; si deve aborrire da un governo, che non riconosce altro potere che il suo; non si può credere, che un governo possa essere giusto, morale e liberale, se non è temperato da tutti gli altri poteri legittimi che coesistono con lui, il che avviene, se egli li riconosce e rispetta; che non può essere altro che tirannico, quando pretende di assorbirli tutti in se stesso, o di operare, come se.quelli non esistessero. Ogni governo civile, qualunque sia la sua forma o monarchica, o costituzionale, o repubblicana, tende naturalmente al dispotismo; e non si può evitare l'oppressione del popolo e dei cittadini, se non mediante una riverenza professata dagli uomini del governo al potere religioso; la forza bruta non si spoglia de' suoi istinti violenti, e non si rende innocua anzi benefica, se non quando viene influita e controbilanciata dalla forza morale, poichè soltanto la santità dell' obbligazione è quella, che modifica il sommo diritto ed impedisce di diventare somma ingiuria. Ed a ciò precisamente si arriva, quando non si voglia riconoscere nessun altra legge, se non quella dello Stato.

CAPO VI.

DELL' ESTREMA UNZIONE.

36. Non mancano particolari disposizioni governative, le quali importano qualche lesione della libertà e dei principî ecclesiastici rispetto all'amministrazione del sacramento dell'Estrema Unzione. Generalmente,

queste disposizioni violano la libertà religiosa, in quantoché si permette agli increduli di disprezzare pubblicamente gli ultimi sacramenti, e d'impedire persino colla violenza l'approssimarsi dei sacerdoti ai moribondi, Basti notare, come tali governi non solamente non tutelano gli interessi religiosi, ma offendono ancora la stessa privata libertà 1.

CAPO VII.

DEL MATRIMONIO.

37. Lo studio delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato ha una importanza specialissima, rispetto al sacramento del Matrimonio.

Nel corrente anno 1903, il Ministro della marina francese Pelletan, ha inviato ai prefetti marittimi dei varî dipartimenti una circolare, che fu variamente discussa, per dar loro tassative istruzioni a riguardo dei religiosi addetti finora agli ospedali e alle carceri.

Questi religiosi, in gran parte cappuccini, che alloggiavano negli ospedali e nelle stanze annesse alle prigioni, dovranno lasciar libero il posto ai medici di guardia e agli inservienti. Vadano ad alloggiare dove vogliono, ma non negli ospedali e nelle prigioni.

I religiosi, potevano finora penetrare nelle prigioni e conversare con i detenuti, parlando loro il linguaggio del pentimento e del perdono. Se non che il ministro ha pensato, che gli istinti malvagi dei detenuti non debbono essere combattuti con le dottrine del cristianesimo, ma piuttosto con la interpretazione dei famosi principî dell'ottantanove. Inibisce perciò, con la sullodata circolare, i colloqui fra religiosi e detenuti, ammenochè non sieno questi ultimi, che li domandano: e della domanda deve essere data la prova al direttore della prigione.

Così nelle carceri come negli ospedali il ministro disciplina l'uso dei sacramenti. Sorvola sulla confessione e sulla eucaristia, ma si ferma più specialmente sull'estrema Unzione. Nemico dichiarato di tutto quello che può detergere, il Pelletan si chiarisce avverso anche alla Unzione sacra, e non la ammette che in un caso solo; quando il malato, che sia in pericolo imminente di morte, abbia tempo e voglia domandarla lui stesso.

SCADUTO, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, Vol. II, Cap. 6, 4, n. 545 e seg. Torino, 1894.

Rapporto a tali relazioni sul matrimonio, fra la Chiesa e lo Stato si possono verificare diverse ipotesi: I.o secondo che lo Stato non riconosce affatto la natura religiosa del matrimonio, o prescinde dalle dottrine e dai principî religiosi dei suoi sudditi intorno al medesimo, considerandolo meramente come un'istituzione dell'ordine sociale civile, da regolarsi secondo i fini ed interessi di quest'ordine unicamente dall'autorità civile; oppure

II. secondo che lo Stato ammette e riconosce il carattere religioso del matrimonio, in pari tempo però su di esso estende la sua legislazione civile, allontanandosi più o meno da quella della Chiesa, o coll'estenderla alla natura ed all'intrinseco valore del matrimonio, oppure soltanto agli effetti civili del medesimo.

III. Negli Stati misti, nei quali le diverse comunioni religiose, in cui si dividono i sudditi, o sono ugualmente riconosciute, o tollerate, la situazione della Chiesa, quanto al matrimonio, dipende dal sistema abbracciato dallo Stato nelle sue leggi relative al contratto coniugale, le quali o regolano i matrimonî dei membri di ogni comunione religiosa in conformità ai principî e leggi delle rispettive comunioni, o sottomettono tutti, almeno per gli effetti civili, ad una legge comune, nel quale ultimo caso potrebbe accadere che le leggi ecclesiastiche si trovino in molteplice opposizione colla legge civile.

IV. In tutte le legislazioni moderne sono riservate alla giurisdizione dello Stato le materie civili connesse col matrimonio p. es. la « dos - donatio propter nuptias debita successio - alimenta, ecc., ecc. » e si esclude ogni influenza e giurisdizione della Chiesa su queste materie,

anche nel caso, che dallo Stato venga riconosciuta ed ammessa la giurisdizione ecclesiastica quanto al matrimonio stesso.

Tali sono le varie condizioni, nelle quali può trovarsi la Chiesa presso i diversi Stati relativamente alla questione matrimoniale.

ARTICOLO I

Dell'origine ed evoluzione storica del matrimonio civile.

38. Col nome di matrimonio civile riguardo ai cristiani si designa « quel contratto matrimoniale dei medesimi, il quale viene stipulato dinanzi al magistrato civile, ed osservate solamente le leggi civili, quanto al consenso, alla forma ed all'abilità delle persone contraenti » 1.

Al matrimonio civile si assegna una triplice divisione, in quanto che è o necessario o libero o sussidiario.

Il matrimonio civile necessario od obbligatorio si ha, quando dalla legislazione civile si richiede la celebrazione del medesimo innanzi all' ufficiale dello Stato civile come la sola necessaria per la validità del matrimonio.

Al contrario, quando la legislazione rimette all'arbitrio dei contraenti la facoltà di celebrare il matrimonio religioso o civile, si ha il matrimonio civile libero.

Finalmente, il matrimonio civile suppletorio allora esiste, quando manca il ministro del culto religioso o siavi

1 Il chmo P. Wernz definisce il matrimonio civile nei seguenti termini: « contractus maritalis etiam christianorum, coram magistratu civili initus secundum solas leges civiles de consensu, forma, habilitate personarum latas » Ius Decretalium, IV, Tit. III, n. 200.

impossibilità di contrarre matrimonio religioso per un determinato impedimento canonico '.

39. Col nuovo modo di vedere, che il Cristianesimo apri sulla essenza del matrimonio, la Chiesa venne a trovarsi impegnata a sviluppare più precisamente la nozione affidatale, e, in lotta colle avverse tendenze temporali, a rinforzarla ancora mediante l'esterna disciplina. E questo fecero gli Apostoli nelle loro Epistole, i Santi Padri ed i Concilî. S. Agostino sopra tutti sviluppo completamente, si per rapporto al suo spirito, come rispetto alla sua estensione, il Diritto matrimoniale cristiano. Ciò però non ebbe veruna influenza sulla civile legislazione, neppure quando gli Imperatori divennero cristiani; quella prosegui nella sua pagana tendenza. Solamente sotto i Germani, nuovamente conver titi, pervenne la Chiesa a completa libertà e robustezza; e comeché subito non le riuscisse di procurare in ogni

1 Secondo lo stesso chão autore, « triplex est species matrimonii civilis: 1. Matrimonium civile necessarium sive obligatorium, quo a potestate saeculari omnibus sponsis etiam christianis ordinarie ante celebrationem matrimonii religiosi sive ecclesiastici praescribitur contractus matrimonialis coram magistratu civili ad tramites solius iuris civilis ineundus sub poena nullitatis actus in foro saeculari, denegationis effectuum civilium aliorumque incommodorum.

2.o Matrimonium civile liberum sive facultativum, quod habetur, cum lex civilis omnibus nupturientibus etiam christianis optionem relinquit, aut coram parocho sive ministro cultus a potestate saeculari auctorizato secundum leges civiles et ecclesiasticas, aut coram solo magistratu civili servatis tantum legibus civilibus matrimonium celebrandi.

3.o Matrimonium civile subsidiarium, cuius celebrationem ius civile coram magistratu civili tum solum suis subditis christianis permittit, cum pro illis, utpote extra omnem societatem religiosam constitutis, minister cultus non existit, qui habeat ius a potestate civili agnitum solemnizandi matrimonium aut legitimus minister cultus v. g. parochus catholicus copulationem religiosam iuste denegat ipsis catholicis propter impedimentum non sublatum iuris divini vel ecclesiastici a iure civili alienum ». Op. cit., IV, n. 201.

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