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compratore Pestrini successor singolare che per la notissima 1. Emptor cod. de locat. et conduct. avrebbe potuto immediatamente espellere il conduttore se nel contratto non si fosse obbligato a mantenerlo fino al termine della locazione per cui, qualunque azione gli eredi Orlandi pretendan di avere, devono esercitarla contro al venditore, non contro il successor singolare che possiede a titolo

oneroso.

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Che, prescindendo anche da ciò, quand' anche gli Altoviti fossero in causa, per ciò che risguarda agli stigli, possono gli eredi Orlandi trasportarli altrove, se vogliono, giacchè nessuna legge obbliga il compratore del fondo ad acquistarli contro sua volontà: molto meno possono costringere il compratore ad acquistare l'avviamento, contro un patto in cui si obbligarono a rendere il fondo liberamente finita la locazione: che se l'avviamento fu migliorato, han contro un altro patto di locazione, che disse -- i miglioramenti di qualunque sorte fossero, eď a qualunque somma ascendessero, debbono restare in fine dell'affitto a beneficio dei signori locatori.

,, Che, posto anche il patto da banda, il dir che l'avviamento debba essere loro pagato perchè l'esercizio del forno è per le leggi annonarie privativo in quel luogo non giova: giacchè il diritto, quantunque privativo, è personale, per cui come i conduttori dei fondi possono, senza che il locatore valga a vietarlo, trasferire altrove l'esercizio dell'arte loro, così il locatore può espellere il fornajo, se altro patto non osti. Se non fosse così, danno non lieve il proprietario della cosa locata risentirebbe dal fatto del conduttore, e ne verrebbe che non potesse, senza pagare l'av

viamento, mai ricuperare la cosa sua, finita la locazione, principio che al cardinale De-Luca parve theorice et practice novum.

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Che sono pur troppo casi nei quali si debba pagare l'avviamento anche contro sua volontà dal locatore, e tali casi sono due, primo quando alla proprietà è inerente per modo che non possa disgiungersi, come se il conduttor nella cosa locata avesse edificato un molino: e siccome tale edificio non si può togliere e trasportare altrove, lo avviamento deve esser pagato, come dicono il Costantini vot. decis. 522 num. 19, e la Ruota nella decis. 222 num. 6 cor. Hermanno: il qual caso colla specie nulla ha di comune: secondo quando si tratta di un luogo dalla legge destinato all'esercizio dell'arte, per cui il proprietario non possa convertirlo in altro uso: in questo secondo caso il proprietario non può esser costretto ad acquistare l'avviamento per se, ma deve permettere che sia venduto anche all'asta pubblica dai creditori del conduttore. Or, se pure il panificio appartenesse a simili arti, lo che non è senza controversia, siccome le leggi annonarie non hanno destinato un certo luogo all' esercizio dei forni, non può essere luogo a questione alcuna sul prezzo dell'avviamento all'effetto della evacuazione.

Rescrisse Affirmative quoad evacuationem, in reliquis negative in omnibus.

Ruota del di 15 gennajo 1849

et solutionis R. P. D. Alberghini

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Romana evacuationis

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dif. per gli eredi Orlandi sigg. avv. Lunati, e Gioazzini, proc. sig. dott. Boschetti-Petti per Pestrini sig. avv. Piacentini-Rinaldi, proc. sig. dott. Salini 7 dicembre 1849 - in decisis

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3 gennajo 1850 - Expediatur.

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II. MEDIATORI PREMIO. OPERA. INDUSTIA
TRANSAZIONE

1. Se un contratto lucroso si faccia colla mediazione di alcuno, tale mediazione non è proporzionato motivo per dare al mediatore una parte del lucro.

2. Il mediatore in tal caso non ha altro diritto che alla

sua rimunerazione.

3. La rimunerazione dei mediatori de' contratti secondo l'uso di Roma è il due per cento del capitale.

4. Il capitale in fatto di società ed appalti è la somma immessa per l'esercizio della negoziazione.

5. La regola che il valor dell'industria stimato dal socio capitalista non vada soggetta ad arbitrio di giudice corre nel caso di opera prestata nella esecuzione del contratto, non di quella che presta il mediatore per farla concludere. 6. La querela di lesione ha luogo anche nei contratti aleatorj.

Benincampi c. Lelli

uesta regola fu richiamata a memoria da una regiudicata ruotale nata poc'anzi tra gli eredi di Teresa Benincampi e gli eredi di Bernardino Lelli, la qual Benincampi fu donna non solo di lettere, ma di molti rapporti, e che avea combinata come mediatrice ed amica una società tra il francese Morel ed il sudd. Lelli per l'esercizio di alcune fucine di ferro, a patto d' averne la decima parte dei lucri: ma nel 1819 venuta a controversia coi socj sulla validità del contratto, amò transigerla per duemila scudi, che le furon pagati. Passata di vita, la di lei sorella ed erede dette a tale transazione di nullità per motivo di lesione che accu

sava come enormissima, dicendo che i lucri in tutto il corso della società pervennero a scudi circa dugentomila: ma n'ebbe dall' uditore della Camera a dì 21 di giugno 1838 sentenza contraria, per cui andò in Ruota appellante colla formola -- An constet de nullitate transactionis, ita ut sit locus participationi utilium, et exhibitioni librorum in

casu etc.

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La pia congregazione di Sant' Ivo, che fa in Rɔma il patrocinio dei poveri, difendeva l'appello degli eredi Benincampi, ed i giuristi deputati da lei commemoravan la regola che omnis labor optat praemium, per cui fu giusta la concessione del decimo degli utili fatta alla loro autrice dai socj, la quale compartecipazione di lucri fu accordata, dissero nel contratto, per dimostrare alla signora Teresa Benincampi la nostra gratitudine per la sua efficace mediazione nel combinare e concludere la società che non fosse da censurar la promessa come mancante di causa o come immodica, mentre congrua e legittima causa fu la mediazione della Benincampi, senza la quale forse non si sarebbe concluso il contratto, nel quale fu scritto che -- la signora Teresa Benincampi prestò tutta l'opera sua, e si adoperò con tutta la premura, affinchè potesse effettuarsi contratto di società concernente la fabbricazione di ferraccio e ferro fuso in getti ed in barre, e che di fatto una tal premura non andò a vuoto, mentre in vista di essa ebbe realmente luogo siffatto contratto -- e, quanto alla somma, non si potesse quistionare del molto o del poco una volta che fu dalle parti definito quale rimunerazione l'opera meritava, nel qual caso l'arbitrio del giudice non può dire una somma diversa, mentre questi della utilità derivata non può

saperne più di quello che sanno le parti

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lucri che a lei potevano derivare dipendevano dall'esito futuro e dubbio della intrapresa: dunque d'immodicità di premio non si potesse parlare, nè di querela di lesione che i socj potessero opporre, mentre al dir dello Zanchio de laesiooe parte 2 cap. n. 68 regula est non admitti laesionem in iis quae a futuro pendent eventu, seque ita ad lucrum et damnum habere equaliter possunt l'opera dalla Benincampi prestata, fu, diceano, un'opera intellettuale che non avea, nè potea avere stima di giudice e di periti, per cui bisognava stare al valor che le dettero i contraenti se il valor che le attribuirono fu la decima dei lucri, se i lucri andarono a somma assai grave, la lesione del primo contratto era un sogno, mentre per lo contrario fu evidente la lesione del contratto secondo, di quello cioè dal quale la Benincampi ebbe duemila scudi in luogo di migliaja assai più.

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Qui circa alla regola che l'opera intellettuale non possa stimarsi dal giudice, ma si debba stare al valore che le hanno dato le parti, allegavano l'esempio della lite Romana nullitatis, seu rescissionis transactionis tra Pancaldi e Torlonia coram Alberghini, dalla quale l'abate Pancaldi ebbe scudi cento e più mila per l'opera intellettuale che avrebbe prestata nell'impresa dei sali e tabacchi conclusa col governo nell' anno 1831: memorabile massima di giurisprudenza professata negli opinamenti di quel famoso litigio, e specialmente in quello del di 22 maggio 1844, nel di cui 10 si dice - Cum autem Pancaldius collaturus fuisset operum ingenii pro re obtinenda, instauranda, conservanda, cum pro cessione ista fuerint ipsa assignata centesima sex cum dimidio (cioè sei centesimi e mezzo dei lucri

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