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Rec. Oct. 2, 1905.

I, COMPRATORE. CONDUTTORE

· UTENSILI .

AVVIAMENTO

1. Il patto con cui il compratore di una officina locata si obbliga a mantenere la locazione, non porta che al finire di questa egli debba acquistare dal conduttore gli utensili necessarj all'esercizio della medesima.

2. Molto meno l'avviamento,

molto ancor meno se nella

locazione fu posto il patto che i miglioramenti dovessero andare a beneficio del fondo.

3. Il proprietario del fondo locato deve pagare al conduttore il prezzo dell'avviamento in due soli casi : 1° quando l'avviamento è inerente per modo alla proprietà, che non possa esser separato, 2° quando la bottega è posta in un luogo privilegiato per l'esercizio dell'arte a cui è destinata. 4. In questo secondo caso il proprietario del fondo locato non può esser costretto a comperare per se l'avviamento, ma deve permettere che il conduttore lo venda ad altri, o i di lui creditori lo pongano all'asta.

Orlandi c. Pestrini

estrini comperò da Altoviti una casa in questa nostra città con esso esso un pubblico forno per moltissimi anni esercitato dalla famiglia Orlandi, obbligandosi di mantenere la locazione finchè durasse il contratto: questo finito, citò gli Orlandi a rilasciare il fondo locato, e n'ebbe sentenza, premessa però dal Pestrini la dichiarazione di non impedire col proprio fatto che possan gli Orlandi entro la distanza prescritta dalle leggi annonarie attivare altrove l'esercizio del forno. Appello dei conduttori alla Ruota colla formola

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