Sayfadaki görseller
PDF
ePub

darci l'industria nazionale, cosi, se la carta monetata sarà stata cagione che la diminuita importazione svegli dalla neghittezza in cui giace la nostra industria, potremo in questo caso meglio persuaderci, che non tutto il male viene per nocumento.

» Ritenuto che dall'insieme di queste considerazioni è duopo concludere che colla offerta carta monetata la ditta Lanzoni si liberò legittimamente da ogni sua obbligazione derivante dall' enunciato biglietto a ordine.

» Il tribunale, previa la dichiarazione della inammissibilità in questa sede di giudizio delle posizioni deferite dall'attore Angelo Padovani alla ditta Innocenzo Lanzoni reo convenuto, e definitivamente giudicando in primo grado di giurisdizione ha assoluto questa ultima dalla domanda di esso attore, e quindi dichiarata buona e valida l'offerta reale fatta dalla ditta Lanzoni della carta monetata di cui ec. per l'effetto della sua liberazione da ogni obbligazione relativa all' enunciato biglietto, ha ordinato che la carta monetata offerta sia depositata in questo sacro monte di pietà in libero credito dell'attore Angelo Padovani. Ha condannato quest' ultimo nelle spese del presente giudizio, e nelle ulteriori ec.

Tribunale di commercio sedente a Bologna ud. del di 12 novembre 1849 sig. avv. Masi presid. - proc. per Padovani sigg. dott. Campana e Baglioni

sigg. dott. Vecchietti e Pasi.

accettata dal soccombente.

per Lanzoni

VIII. DELITTI DIVERSI

PEN E DIVERSE

COMPLICE

1. Siccome nella concorrenza di più delitti deve applicarsi a ciascuno la pena propria, non può nella sentenza dichiararsi compenetrata la pena di un delitto in quello di un altro. Il farlo è manifesta violazione di legge. 2. Tale violazione di legge può implicitamente verificarsi coll'applicare per es. al reo principale due pene diverse, ed al complice negli stessi delitti una pena sola.

(Decis. sull' art. 17 del regol. pen..)

Izzo c. il Fisco

Decisione » Ad ottenere l'annullamento della sentenza di cui si gravano i ricorrenti Gaetano Izzo, Pietro Sifo, e Andrea Gimelli, oltre ai varj motivi dedotti dalla difesa in iscritto, aggiungevasi pure nel dibattimento orale in essa verificarsi una falsa applicazione di legge, da che, avendo i giudici di prima istanza ritenuto in riguardo al condannato Gimelli il conato a furto, come un' azione totalmente separata dalla infrazione di esilio, ed applicato per ambidue i delitti una pena distinta, hanno per l'opposto relativamente all' altro condannato Izzo, ritenuto gli enunciati delitti compenetrati in una istessa azione, e conseguentemente applicato una sola pena, lo che necessariamente importa, che o per l'uno, o per l'altro dei ricorrenti sia stata falsamente applicata la relativa sanzione penale.

>> Visto l'art. 17 del regolamento penale così concepito » Quando in una azione concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ciascun di essi.

>> Considerando sussistere in fatto avere il Gimelli riportato la pena di anni otto di galera per il titolo di conato a furto, quello di anni dieci della stessa pena per l'altro di infrazione d'esilio, per lo che è evidente, che i giudici del primo grado riconobbero concorrere più di un delitto nell'azione delittuosa di cui è questione.

>> Considerando che in seguito alla enunciata dichiarazione non erano gli stessi giudici in facoltà di ritenere la stessa ed identica azione diversamente in riguardo al ricorrente Izzo, e nella condanna del conato a furto compenetrare l'altra dello spreto precetto di esilio.

>> Considerando che la falsa applicazione di legge a termini degli articoli 16 e 723 del regolamento organico di procedura criminale induce la nullità della sentenza contro cui si ricorre.

>> Ciò considerato, e quant'altro restava a considerarsi. » Il s. tribunale ha ammesso ed ammette il ricorso per falsa applicazione di legge, ed ha rimesso è rimette la discussione sul merito della causa ad altra udienza da destinarsi.

Tribunale supremo della s. Consulta, ud. del di 30
Beneventana - Monsig. Rufini presid.

[ocr errors]

novembre 1849
sig, profess. avv. Dionisi dif.

IX. OFFERTA REALE, GIUDIZIO DI PAGAMENTO . CARTA MONETATA

1. Fatta l'offerta, e introdotto il giudizio per la validita di essa, non può il creditore istruire giudizio di pagamento finchè il precedente non giunga al suo fine. 2. Per cui, se un debitore offra al creditore il debito suo in carta monetata, questi non può citarlo a pagare in moneta metallica finchè la istanza precedente non sia giudicata.

(Discuss. sul § 749 del regol. giud.)

Notarangeli e Malatesta c. Olivieri

[ocr errors]

livieri andava creditore del conte Malatesta e di Notarangeli in forza di un buono di 294: 27: 1/2, ma a di 23 luglio anno scorso i debitori offrivano al creditore nelle forme legali la somma suindicata in valori di corso forzoso; ma l'Olivieri, dicendo di dover esser soddisfatto in moneta di oro o di argento, ricusava ricevere la valuta offerta. I debitori convennero allora il creditore innanzi il tribunale civile di Roma per sentir dichiarare buona e valida l'offerta reale, ed il convenuto con istanza riconvenzionale dimandò che ne venisse decretata la nullita.

Mentre d'ambe le parti proseguivansi gli atti surriferiti, l'Olivieri istrui nuovo giudizio avanti il tribunale di commercio chiedendo il pagamento del buono suddetto, ma essi citarono lo stesso Olivieri avanti il medesimo tribunale per sentir ordinare la nullità degli atti fatti in opposizione alla già seguita offerta reale, ed all' analoga

pendenza di lite sulla validità della medesima, ovvero sentir decretare che allo stato degli atti, per la pendenza suddetta, non era luogo a procedere.

Portate a discussione le due istanze innanzi al tribunale di commercio, venne ammessa quella di pagamento, sebbene a carico del solo Notarangeli, come quegli che unicamente avea firmato il buono.

Il Notarangeli interpose appello in s. Ruota dalla sentenza di pagamento, ed insieme richiese l'annullamento del giudizio.

Il difensore degli appellanti imprendea a dimostrare che la questione sulla validità ed efficacia dell'offerta reale era del tutto pregiudiziale a quella di pagamento; dappoichè, ammessa la suddetta validità, veniva a dichiararsi del pari estinta la obbligazione verso l'Olivieri, nè potea quindi farsi luogo ad ulteriore di lui dimanda di pagamento pel principio di diritto che solutione ejus, quod debetur, tollitur obligatio =. Ora, aggiungea, nel corso di più questioni, delle quali l'una può dall'altra dipendere, illa prius in judicio tractanda, atque decidenda, a cujus decisione pendet altera (1). E diceva essere assurdo in diritto che, mentre si disputa innanzi un tribunale se il debitore siasi liberato dalla propria obbligazione, mediante l'offerta, d'altra parte si agiti avanti ad un altro il giudizio di pagamento in forza della obbligazione medesima, onde potrebbe di leggieri avvenire che, mentre l'uno ammette l'istanza di pagamento, l'altro dichiari estinta la obbli

[merged small][ocr errors][merged small]
« ÖncekiDevam »