Dibattimento nella causa criminale vertita davanti il magistrato d'Appello di Casale contro il sacerdote Francesco Antonio Grignaschi gia parroco a Cimamulera e complici, accusati di attacchi contro la religione dello Stato e truffa colle requisitorie del pubblico ministero, colle difese degli egregi signori conte Balestrero avv. de' Poveri ... \a cura di Luigi Minghelli!Tip. Corrado, 1850 - 287 sayfa |
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abbia accusati adorazioni adunque agenti principali alcuni alluci allucinazioni apostoli buona fede caso chiesa Cimamulera circostanze Codice penale colla condanna contraria alla Religione credenza credere Crux de Cruce cuore d'accusa detto dibattimenti dice dichiarazione difesa dire direttamente divina Domenica Lana don Ferraris don Grignaschi dottrina Eccellenze elemosine erano errore Eucaristia Fisco Francesco Betta Francesco Ferraris Franchini furono Gambino Gesù Cristo giorno Giudici Giuseppe Fracchia gnaschi Grigna Iddio illusi imperocchè imputabilità insegnamenti inspirazione l'Accattino l'uomo legge Luigia Fracchia luogo Madre di Gesù Magistrato magnetismo Maria Vergine Marrone medesimo mente mezzo mistero nuova offerte ottocento parlare parole Parroco peccato persone Pio Ferraris popolo possa poteva predicare prete Grignaschi Prevosto Lachelli principii profezie propagazione prova Provana pubblico Ministero punito pure reato religioso rivelazioni sacerdote Grignaschi sacre santa sarebbe scrutazioni sentire signor tale testimoni truffa umana unione ipostatica uomini uomo Vangelo vedere verità vero verun Vescovo Viarigi visioni zione
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Sayfa 3 - L' esilio, che m' è dato, onor mi tegno : E, se giudizio o forza di destino Vuoi pur che il mondo versi I bianchi fiori in persi ; Cader tra
Sayfa 9 - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Sayfa 78 - Le azioui penali stabilite dal presente editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.
Sayfa 41 - Non vi è reato se l'imputato trovasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere. 95. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la [forza, non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione , i giudici applicheranno ali...
Sayfa 60 - Surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae: et dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest. etiam elect-i.
Sayfa 80 - Praeterea ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae Christianae pertinentium, Sacram Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam Sacram interpretari audeat...
Sayfa 3 - Temer si dee di sole quelle cose, C'hanno potenza di fare altrui male: Dell'altre no, che non son paurose.
Sayfa 78 - L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complico.
Sayfa 69 - Ben è vero che l'essere quelli tempi pieni di religione, e quegli uomini, con i quali egli aveva a travagliare, grossi, gli dettone facilità grande a conseguire i disegni suoi potendo imprimere in loro facilmente qualunque nuova forma. E sanza dubbio, chi volesse ne...
Sayfa 187 - ... casi in cui la prova del fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge. Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione; salvo il prescritto dell'ari.