Sayfadaki görseller
PDF
ePub

degli interessi dei danneggiati, che non possono essere disconosciuti per le lamentate improntitudini o speculazioni di pochi: nè doveva disinteressarsene la nuova legislazione, per la quale sarà merito non lieve il rendere questa protezione più efficace, coll'assicurare praticamente l'indennizzo alla parte lesa.

Posta dinanzi al problema di una riforma dell'attuale sistema di giurisdizione penale, la Commissione non credette di recare profonde innovazioni alle forme vigenti: le preture, i tribunali, le Corti di assise restano i perni sui quali s'aggira la macchina, spesso tarda e complicata, della giustizia penale.

Non mancarono gli appunti all'uno o all'altro di questi istituti e specie contro i giurati sorsero le prime scaramucce, che più avanti impegnarono a fondo le diverse tendenze scientifiche dei Commissari. Volevasi da un lato restringerne il giudizio ai delitti che commuovono la coscienza pubblica e, non con piena concordia, ai reati politici; dall'altro si proponeva di estenderlo a tutti i reati d'indole sociale, come i delitti contro l'incolumità pubblica e l'amministrazione della giustizia.

Ora se i giurati hanno ragione di essere, come rappresentanti dell'opinione pubblica, la loro competenza in materia di reati politici e di stampa. non crediamo possa essere contestata: nè vale il dire che può essere pericoloso affidare alle passioni popolari il giudizio in tale materia, perchè queste passioni non sono che l'indice, sia pure febbrile, di una coscienza che si è formata e che deve affermarsi di fronte alle esorbitanze del potere esecutivo.

Di questo parere fu del resto la maggioranza della Commissione, che mantenne i quattro primi alinea dell'art. 9 del vigente codice di procedura penale, modificati dal decreto-legge 1° dicembre 1899: aggiungendo alla competenza della Corte d'assise quegli altri reati che sembrasse alla Sottocommissione di proporre, qualunque ne sia la pena.

E come criterio per stabilire in ogni caso la competenza delle assise, si prese a base il massimo della pena comminata dal codice penale superiore a dieci anni con che si incorse nell'errore, già preveduto dal Garofalo e Carelli nel loro noto progetto: in quanto che manca nel codice penale una misura costante di durata di pena che indichi i reati maggiori e li distingua dai minori.

Parve poi abile mossa, per tagliar corto alle critiche sulla effettiva competenza della giuria in certe quistioni tecniche e scientifiche, sottrarle il giudizio sui delitti « che per difficoltà moventi da prove tecniche (docu<< mentali), o per la loro indole strettamente tecnico-giuridica, convenga la« sciare ai giudici togati », formula nebulosa, che in pratica o avrà delle restrizioni così da renderla derisoria, o finirà coll' inghiottire gran parte della competenza dei giurati, così vantata in teoria.

Su più solide basi poggiano le riforme alla competenza pretoriale, che era voto comune avesse maggiore ampiezza di confini. Non è ancora l'avviamento al giudice unico, che sembrò impaurire la Commissione, al punto di volere invece, come vedremo, rinforzare il sistema collegiale, ma è un allargamento di attribuzioni, che ridurrà l'enorme lavoro dei tribunali, devolvendo al magistrato, più competente perchè maggiormente a contatto di persone e di cose, la cognizione dei reati che formano il grosso contributo della delinquenza abituale.

Cosi al pretore vengono attribuiti « i reati per i quali la legge stabilisce << la pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a «< due anni (alcuno voleva estenderlo a tre) ovvero la pena pecuniaria non << superiore nel massimo alle lire cinquemila »; deferito alla Sottocommisione il proporre l'aggiunta di altri delitti con pene anche maggiori.

Al tribunale rimane « la competenza ordinaria e piena per giudicare di tutte << le contravvenzioni e di tutti i delitti non riservati alla Corte di Assise, << e non compresi nella competenza del pretore », salvo eventuali scambî riservati al giudizio della Sottocomissione.

Ben inteso che le lodevoli iniziative di riforma nella competenza avranno il loro pieno effetto, solo quando potranno coordinarsi ad un ulteriore miglioramento delle condizioni della magistratura, specie nei primi gradi, combinato con un più severo criterio di scelta, affinchè i migliori vi concorrano, a maggior decoro della giustizia.

Per rendere più spedita l'applicazione della legge penale e per cercar di ottenere, per chi ancora vi ha fede, una maggiore esemplarità della pena, avrebbe giovato estendere, più che ora non si faccia, l'uso della citazione diretta e più ancora della direttissima. Ne mancò alla commissione il coraggio, forse per certe preoccupazioni dei diritti della difesa, che non possiamo dir sempre scevre da pregiudizî dottrinarî.

Vero è che la citazione direttissima vien di rado applicata, tanto che vi si è ricorso finora in una media dell'1.61 per cento di cause: ma non è questo buon motivo per volerne l'abolizione, come da alcuno si proponeva, o quanto meno la fusione in un solo istituto colla citazione diretta. Bisogna infatti considerare che essa è attualmente limitata ai casi di flagranza e che questi sono disgraziatamente i più rari, dati gli scarsi mezzi di tutela della sicurezza pubblica.

Ora la tema di soprusi non ha più il valore di un tempo: vi sono dei controlli della stampa, del pubblico, che garantiscono a sufficienza contro le possibili esorbitanze dell' accusa, mentre è urgente semplificare i tardi congegni della traduzione in giudizio, e ciò nello stesso interesse degli accusati, posti sotto le strettoie del carcere preventivo. Se dunque i lavori

della Commissione avessero concluso per una riforma di tutto il sistema istruttorio, lasciando più libera l'iniziativa del Pubblico Ministero, ne avrebbero guadagnato la celerità dei giudizî e la giustizia medesima,

Rimane invece la citazione direttissima semplicemente un metodo potestativo nei giudizî di pretori e dei tribunali penali, pur lasciandosi adito al Pubblico Ministero di provocare il giudizio immediato anche in altri casi, oltre i tipici della flagranza e della presenza dell'imputato in giudizio. Ma ecco, nell'ipotesi della citazione direttissima, accordarsi all'imputato sopra sua richiesta, un termine per preparare le sue difese anche superiore ai tre giorni: latitudine che è a temere venga a neutralizzare i buoni effetti del provvedimento.

In compenso la citazione diretta diventa metodo obbligatorio nel giudizio dei pretori, potestativo per i tribunali: riservato a questi di rinviare la causa, sia d'ufficio sia sopra istanza delle parti, ogni qual volta giudichino necessario che essa sia istruita nelle forme ordinarie.

Quanto alla carcerazione preventiva dell'imputato, la giurisdizione ne è devoluta al magistrato che giudica sulla citazione diretta: con che si attribuisce al vero competente la decisione sull' opportunità o meno di assicurarsi della persona dell'accusato.

**

L'argomento della istruzione preparatoria ci sembra abbia dato luogo, a sua volta, a qualche interpretazione troppo rigida dei diritti degli accusati, a scapito forse della difesa sociale. Così l'esclusione assoluta della denunzia anonima come base di non procedimento penale, se parte da un principio liberale, non pare corrispondente allo scarso livello del carattere e del coraggio civile nei tempi presenti. Tanto che da un lato si senti la necessità di dar sanzione all'obbligo degli stessi pubblici ufficiali di denunziare i reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro una coraggiosa proposta di ammettere il dovere della denunzia civica per chiunque sia spettatore di un delitto, esclusi i reati politici, rimase inascoltata.

Anche nella distinzione tra querela e denunzia, necessaria di fronte all'ambiguità della legislazione attuale, si voleva che la prima spettasse in genere a chi si pretende offeso da un reato, mentre la seconda fosse riservata a chi non ha interesse nel fatto: ma opportunamente fu osservato che anche un danneggiato può farsi denunziante, non tanto per seguire un interesse personale, quanto per giovare alla causa della verità e della giustizia. La questione fu rinviata alla Sottocommissione.

Severe norme sono prescritte per garantire l'autenticità dei fatti raccolti nei verbali della polizia giudiziaria: dettatura obbligatoria dei dichiaranti, o almeno menzione del fattone avvertimento; conferma a viva voce dei rapporti davanti al giudice, quando sia necessario chiarirne il

contenuto; intervento di due testimonî per attestare la verità dei verbali e, nei casi urgenti, motivazione della loro assenza. Infine, divieto agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad atti generici, o prove fisiche, salvo pericolo di soppressione o di deperimento, accertato da perito.

Diffidenze giustificate dalle risultanze di qualche processo anche recente: ma che richiamano, più che l'aumento del numero degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per il quale la Commissione fa voti, anche più rigidi criterî di scelta per migliorarne il personale e aumentarne il sentimento di responsabilità e di disciplina.

Gioverà a ciò l'invocato provvedimento che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano d'ora innanzi giudicati dalla magistratura per le colpe commesse nell'esercizio delle loro funzioni, affinchè essi non siano coperti dai superiori gerarchici.

Nell'intento poi di separare nettamente il processo informativo, che fa capo al Pubblico Ministero, dall'istruttorio, si propone di escludere il pretore e il giudice istruttore dalla polizia giudiziaria. E a questo proposito è da desiderare colla Commissione, che il giudice istruttore sia reso indipendente dal Pubblico Ministero e se ne elevi il grado, previo uno speciale tirocinio. Ciò assicurerà al delicato ufficio dei funzionari, non soltanto liberi da pressioni illecite, ma anche dotati di quelle cognizioni tecniche, che i recenti progressi delle scienze psichiatriche e della così detta polizia scientifica hanno reso indispensabili.

Alcune disposizioni relative all'interrogatorio sembrano però destinate a mettere il giudice istruttore in qualche imbarazzo: sta bene il divieto di domande capziose o suggestive, di lusinghe o di minaccie, di speciali trattamenti di rigore in carcere; ma pare soverchio il diritto accordato all'imputato di non rispondere all'interrogatorio e l'obbligo nel giudice di rammentarglielo; il che pone il processo dal principio sopra basi incerte e può ostacolare il primo impulso alla confessione, non ignoto nella psicologia dei criminali.

Di più, non soltanto i congiunti non potranno testimoniare nel periodo istruttorio, come ora ne è fatto divieto all'udienza, ma deciderà la Sottocommissione se le loro informazioni si possano ammettere o meno, se riferite dagli agenti della polizia giudiziaria; e si volevano anche vietare in giudizio le confidenze dei condetenuti. Mezzi di prova certo sospetti, da esperire con precauzione, ma che talora, in mancanza d'altri indizî, possono gettare lampi di luce sulle incertezze del procedimento.

L'esperimento della legge francese del dicembre 1897, circa all'istruzione in contradditorio, non sembra aver molto persuaso la maggioranza della Commissione sulla opportunità di questa riforma, o almeno se ne ritenne prematuro l'esperimento, rinviandone lo studio alla Sottocomissione, per quanto riguarda l'assistenza all' interrogatorio dell'imputato e agli atti di ricognizione di persone e di cose.

Non si contestò invece il diritto del Pubblico Ministero e della difesa di << assistere a tutti gli atti di prova generica o diretti alla constatazione di fatti << permanenti », pur negando loro di presiedere agli atti di prova testimoniale specifica.

Per le perizie d'istruttoria, Pubblico Ministero e difesa potranno controllare le operazioni con periti proprî; e mentre il primo dovrà esser sentito in ogni provvedimento che richieda ordinanza o sentenza in sede istruttoria, l'imputato e il suo difensore, scelto o destinato d'ufficio, sin dal primo interrogatorio, potranno presentare memorie scritte.

Compiuta l'istruzione, all' una e all'altra parte sono assegnati congrui termini per prendere cognizione del processo e proporre le rispettive requisitorie o difese.

Anche la riapertura dell' istruttoria in caso di proscioglimento per insufficienza di indizî doveva essere oggetto di nuove proposte della Commissione, per regolare una materia sulla quale è controversa la dottrina. In massima la riapertura si convenne, così a carico come a favore dell'imputato prosciolto, per il sopravvenire di nuove prove, pro o contro la sua innocenza: ma destinandovi un termine, che i più volevano fissato a tre anni. In ogni caso il pronunziarsi sulla riapertura dell'istruttoria spetta all' Autorità che emise l'ordinanza o la sentenza di non luogo, e l'imputato dovrà essere preliminarmente sentito, e posto in grado di presentare le sue discolpe.

Le questioni relative alla libertà personale dell'imputato avrebbero potuto facilmente scivolare negli aforismi di un' ultraliberalismo dottrinario: ma le difficoltà furono superate con sufficiente larghezza di vedute.

Alla proposta che il rilascio di qualsiasi mandato non fosse autorizzato se non accertata la sussistenza del reato, si sostituì la formola più temperata che debba esistere per ciò un principio di prova a carico dell' imputato e il concorso di gravi indizî di reità » fu riservato al solo mandato di cattura. Fra questo e il mandato di comparizione, della vigente legislazione, si diè luogo alla nuova forma dell' accompagnamento, che prima si voleva fatto a mano d'usciere, poi si deferi alla forza pubblica : sistema medio, obbligatorio per chi non ottemperò al mandato di comparizione, potestativo nei casi di timore di fuga, del quale si contestò l'utilità, ma che si ritenne preferibile dagli imputati, allo scopo di evitare il carcere, Rimane inoltre l'arresto in flagranza.

In ogni caso però « l'arrestato sotto qualsiasi forma e per qualsiasi << titolo, che non sia interrogato dal giudice o dal pretore del luogo, en«tro le ventiquattr' ore dall'arresto, dovrà essere rilasciato in libertà ». Termine questo troppo breve e sul quale occorrerà tornare: perchè, se

« ÖncekiDevam »