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CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE,
CON LA STATISTICA, ECC.

Organo della Commissione penitenziaria internazionale presso la
Delegazione Italiana, e Bollettino Ufficiale delle Carceri

PUBBLICAZIONE PERIODICA A BENEFICIO ESCLUSIVO DELL'OPERA PIA

PER ASSISTERE I FIGLIUOLI DERELITTI

DEI CONDANNATI

ANNO XXVI,

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1901

SEP 22 1924

Rivista di discipline carcerarie - Parte prima

I PRINCIPI DIRETTIVI

DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

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Con sua circolare del 10 luglio p. p., S. E. il Ministro Guardasigilli, annunciando come la Commissione, già nominata dal suo predecessore per lo studio del progetto del nuovo codice di procedura penale, avesse terminati i suoi lavori preparatorî, si rivolgeva alla Magistratura, alle Facoltà giuridiche e ai Collegi dell'Ordine degli avvocati del Regno, per averne conforto di pareri sopra i principî adottati dalla Commissione stessa per la progettata riforma.

Questa specie di referendum, sopra un argomento che riguarda così largamente lo studio e la pratica delle leggi, rappresentava un tentativo lodevole, al quale non avrebbe dovuto mancare l'appoggio di quanti si interessano ai progressi della nostra legislazione.

Come questi abbiano però risposto al liberale invito del Ministro non sappiamo ancora, ma a giudicare dallo scarso interesse destatone sulle Riviste giuridiche e sugli stessi giornali politici, che portano la nota viva ed attuale nelle varie questioni che tengono desta l'opinione pubblica, sembra che il giudizio dei competenti sia ancora lungi dall'essersi maturato in proposito.

Forse il termine di quattro mesi, destinato alle risposte, era troppo breve e farà d'uopo prorogarlo: anche perchè esso cadeva in epoca di ferie delle Università, la cui attività scientifica si può ritenere morta per ben sei mesi dell'anno. Ciò non toglie che non sia da deplorare questa apatia che pur troppo è comune a tutta la nostra vita politica ed economica e fa sì che riforme anche buone cadano nell' indifferenza dei più e, all'incontro, dei provvedimenti poco maturati, non richiesti e talora dannosi, s'impongano per sorpresa, senza destare reazione, salvo forse quelle agitazioni fittizie, che sono una delle menzogne convenzionali dei partiti politici.

Quest'ultimo non è però il caso della progettata riforma del nostro codice di procedura penale, che già si imponeva dalla promulgazione del nuovo codice penale, dal quale discordava su parecchi punti. Tanto che il ritardo è ora così fatto, che il progetto di nuova procedura richiama qua e là desiderati ritocchi nel codice penale stesso e, or ora, un progetto di legge del Mi

Rivista di discipline carcerarie Parte I- Anno XXVI

1.

nistro Guardasigilli propone riforme, che, come vedremo, contraddicono e all'uno ed all'altro, introducendo nuovi istituti nella pena.

Con tutto ciò il lavoro della Commissione, composta di magistrati insigni e di illustri cultori del diritto, per quanto non completamente organico e frettoloso in qualche punto, merita considerazione per serietà, se non per grandi novità di proposte, vagliate all'esempio delle più moderne legislazioni. Ed è giusto rilevare che l'elemento giudiziario, per quanto largamente ed autorevolmente rappresentato, portò nelle discussioni della Commissione piuttosto una corrente liberale di studî e di proposte, che dei preconcetti, che avrebbero potuto derivare dalla consuetudine dell'accusa e della rigida applicazione della legge.

Ora questa Rivista, che nel caldeggiare il progresso delle discipline carcerarie ha sempre dimostrato il suo interesse per l'invocata riforma della procedura penale, intende associarsi a quel movimento di propaganda, che era nella mente del Guardasigilli di provocare coll'accennata sua circolare, nè meglio potremmo farlo che tratteggiando e commentando brevemente i principali criteri che hanno presieduto alle decisioni della Commissione e che già una Sottocommissione, scelta fra essa, sta per tradurre in forma di progetto concreto.

L'ordine, se così può chiamarsi, col quale sono esposti i principî adottati dalla Commissione per la riforma della nostra procedura penale e che seguiremo in questa nostra breve rassegna, porta per primo argomento quello dell'azione penale.

Era naturale che sorgesse, a questo proposito, discussione sulla opportunità di ammettere nella nostra legislazione l'azione popolare, che, per certe categorie di reati interessanti la cosa pubblica, avrebbe il vantaggio di stimolare l'azione della magistratura. non sempre difesa contro le indebite ingerenze degli altri poteri. La questione, dibattuta tra le opposte tendenze dei Commissari, non portò ad una aperta adesione all'istituto, che pure fu garanzia di libertà nell'antica Roma e lo è attualmente nella legislazione inglese. E si concluse che: « l'esercizio dell'azione penale deve poter « essere eccitato e sussidiato anche dai privati cittadini, nelle forme e colle << condizioni che saranno determinate ».

Restò intanto fermo il principio che l'azione penale sia, in ogni caso e in qualsiasi sede, esercitata dal Pubblico Ministero: e così neppure alla parte lesa fu consentito l'esercizio diretto delle proprie ragioni, che alcuno avrebbe voluto accordarle almeno nei giudizî pretoriali. Fu però riconosciuta la facoltà di ricorrere al magistrato contro il Pubblico Ministero, ove questi si rifiuti di dar corso alla querela: ritenendosi in massima che una posizione di favore, accordata alla parte lesa, possa nuocere al carattere ufficiale e pubblico dell'accusa.

Le gelose attribuzioni del Pubblico Ministero richiamarono l'attenzione dei Commissari sulla necessità di meglio determinarne la figura e la responsabilità, facendo apparire questo magistrato, quale dovrebb'essere realmente, un organo del potere esecutivo, distinto dalla magistratura giudicante, e posto sotto la palese ed esplicita direzione e responsabilità del Ministro della Giustizia. Parve però sufficiente per ora il richiamare l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, salvo a rimettere ad una desiderata riforma dell'ordinamento stesso una più precisa definizione della personalità del Pubblico Ministero.

In complesso, l'azione penale non sorte molto diversa dalle proposte della Commissione, sia per l'autorità da cui ne dipende l'esercizio, sia per le forme di questo: le si conferisce maggior serietà collo stabilirne l'irrevocabilità, una volta promossa, e all'intento di semplificar la procedura in materia contravvenzionale, si dà luogo al mandato penale, che attribuisce al pretore la facoltà di infliggere la pena pecuniaria, entro certi limiti, senza procedere a giudizio.

Senonchè, spettando in ogni modo all' imputato il diritto di chiedere di esser giudicato con le norme ordinarie, è lecito il dubbio se il nuovo istituto raggiungerà lo scopo vagheggiato di sfollare le udienze, poichè è troppo naturale in ogni accusato il volere approfittare di tutti i rimedî accordati dalla legge per ritardare l'azione della pena.

I frequenti contatti dell'azione civile colla penale, portarono ampia discussione sui diritti della parte lesa. Fu avanzata l'opinione che dovessero restringersi i beneficî che la parte civile può trarre dal suo intervento nel processo penale, temendone un pregiudizio per l'imputato, che si trova di fronte ad un nuovo e spesso impreveduto accusatore.

Altri proponevano dei limiti: la costituzione di parte civile non potesse mai farsi all'udienza: fosse essa ammessa al giuramento per dar maggior credito alle sue domande. Si fini col riconoscere il diritto del danneggiato ad intervenire nel giudizio come parte civile e ciò in ogni stadio del procedimento; avvenuto però il rinvio a giudizio dell'imputato, la costituzione dovrà succedere entro un dato termine, prima del dibattimento.

L'azione civile per danno resta tuttavia esclusa, quando con sentenza irrevocabile si sia pronunciato il non luogo a procedimento per inesistenza di reato, o l'imputato fu assolto perchè risultò non aver egli commesso il reato o partecipato ad esso, o non se ne ebbe la prova.

Rimane alla parte civile il diritto di opporsi alle ordinanze di proscioglimento nel periodo istruttorio; la facoltà dell'appello, senza però poter impugnare l'assoluzione dell' imputato nel giudizio di merito; nonchè, in massima, il rimedio della cassazione, come è attualmente ordinato. Opportune proposte disciplinano poi la competenza per le questioni relative all'ammissibilità della parte civile nei varî stadi del procedimento.

Così il concorso della giustizia continua ad essere assicurato alla tutela

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