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Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili Ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7.

Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può. per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio Ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice. dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10.

Gli ecclesiastici che per ragione di ufficio partecipano in Roma all' emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell' autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11.

Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle potenze estere presso il Governo Italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll' Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cog uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite dell bollo dell' uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. I Corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai Corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata vi pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, veranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13.

Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la educa zione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. Titolo II.

Relazione dello Stato colla Chiesa.

Art. 14.

È abolita ogni restrizione speciale all' esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15.

È fatta rinuncia dal Governo al diritto di Legazìa Apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.
Art. 16.

Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all' articolo 18, rimangono soggetti all' exequatur e placet regio, gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17.

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo ad appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconos ciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18.

Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento alla conservazione ed all' amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. Art. 19.

In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Torino addì 13 maggio 1871.

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Wort- und Sach-Register zu allen drei Theilen.

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378.

468.

436.

Hessen - Darmstadt 379. Nassau 380. Preussen Württemberg 376. 152. Abtheilung, kathol., des preuss. Cultus-Ministeriums 349. 798. Adames, apost. Vicar v. Luxemburg, Prozess mit Jules Metz 649. Adolph, Herz. v. Cleve, Stellung zur Kirche 106.

Ad dominici gregis custodiam, Bulle 369. nicht ganz publicirt 370. 863. 868. 873. 875. Advocatie des deutschen Kaisers über die Kirche 76. Affonso II. v. Portugal, Stellung z. Kirche 571.

Affonso III. v. Portugal, Stellung z. Kirche 572.

Affonso V. v. Portugal schliesst ein Concordat 573. Gesetzsammlung 573.

Akademie der Wissenschaften in Baiern 253.

Akatholiken in d. Niederlanden 608. 611. in Sardinien 713. siehe auch Protestanten.

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648. in Italien 718 ff. 727.-
in Portugal 579. in Preussen
433. in Sardinien 719. — in
Spanien 807. - in Württemberg
453. siehe auch Strafgesetze.
Animarum saluti, Bulle in Portugal
verboten 579.

Anjou, Haus in Neapel, Stellung z.
Kirche 657 ff.

Anselm, EB. v. Canterbury 730.
Antiochia, Synode v. J. 341 über
Appellation an den Kaiser 11.
Antonelli, Card., über die Verhandl
mit d. oberrhein. Kirchenprovinz
370.859. über Staat und Kir-
che 896 ff.

Antwerpen, Convention v. 639.
Aosta, Thal v. appel comme d'abus
im 706.
Apocrisiarii 19.

appel c. d'abus, Wesen des 492.
519 ff. in Belgien €46. Ur-
sprung desselben in Frankreich
486 ft. in Holland 648. in
Italien 725. in Luxemburg
650 ff. im Königreich der
Niederlande 624. in Rhein-
preussen 350. in Sardinien
in Savoyen
704. siehe auch appellatio ad
abusu.

-

-

710. 712. 714. 717.

--

-

qualifié 511.

-

-

in

appel fol 495.
simple 511.
appellatio ab abusu in Baden 359.
376. 465. in Baiern 253. 241.
258. 262. 265. 321. 325. 421 f.
in Belgien 582. in Braun-
schweig 393. in Churhessen
378. in Deutschland 92.
d. deutsch. geistl. Fürstenth. 296.
in Hannover 354. in Hessen-
Darmstadt 379. in Nassau
388. 471. in Neapel 664. 667.
670. in den Niederlanden 598.
614.
in d. oberrhein. Kirchen-
provinz 371. in Oesterreich
155. 180 ff. 313. in Oldenburg
394. in Preussen 291. 340.
435. in Portugal 573.
Königreich Sachsen 391.
Sachsen Meiningen 393.
Sachsen-Weimar 393.
voyen 704.

-

-

in

im

in

in Sa-
in Schlesien 279.
in Spanien 571. (siehe auch

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in d. Frankfurter Conferenzen
364. Verhandlungen über die
in Würzburg i. J. 1848. 401.
Kritik der 803. siehe auch
appel comme d'abus.
Appellation an den Kaiser, von
Athanasius 13. verboten durch
Synod. v. Antiochia (ao. 341.) 14.
Appellationen nach Rom in Deutsch-
land 82. in England 732.
in Frankreich 4-0. in Neapel
658.669. in den Niederlanden
592. in Spanien 530.
Aquila, Fra Piero dell', Conflict mit
d. Republik Florenz 679.
Aquileja, Patriarchen v. Venedig
ernannt 692.

-

Aquaviva, päpstl. Nuntius über Spa-

nien 542.

Aragonien, Verfahren bei d. re-
cursos de fuerza in 560. - Tem-
poraliensperre in 566.- in Lehns-
abhängigkeit vom Papste 39.
Armenanstalten in d. deutsch. geistl.
Fürstenth. 295.

Armenpflege in Baden 465.
Artikel, organ. in Frankreich über
den appel c. d'abus 519.
Aschaffenburger Concordat 76.
Asylrecht, der Kirche verliehen 9.
in Baiern 248. in den Nie-
derlanden 589. 594. 595. 609.
in Oesterreich 133. 134. 149. 412.
in Sardinien 711. 712. 715.
in Schlesien 274. in Spa-
nien 547. 562. in Toscana

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B.

Baden, Verhältn. v. Staat u. Kirche
in 376 ff. 454. Conflict mit
Rom wegen Wessenberg 360.
nimmt an d. Frankf. Conferenzen
Theil 363. Concordatsverhand-
lungen 891.
Baiern, Verhältniss von Staat u.
Kirche in 185 ff. 317 ff. 420 ff.
845.- Rechte d. Herzoge in
Kirchensachen 827. Stell. z.
Kirchenfrage auf d. Wiener Con-
gresse 304.
Baltzer, Prof. in Breslau, gegen EB.
v. Köln 341. Conflict mit dem

Fürstbischof v. Breslau 437.
Barbo, Card., in Conflict mit Ve-
nedig 692.

Barbaro Ermolao 691.
Baronius, Card., Schriften in Spa-
nien verboten 552.
Basel, Verpflichtung der Geistlichen
auf die Staatsgesetze 56. Con-
cil v. 488.

Bassianus v. Ephesus, Recurs an
den Kaiser 17.
Bavay, De, über Van Espen 585.

über den appel comme d'abus

in Belgien 644 ff.
Beamte, staatliche, vor kirchlicher
Einwirkung gesichert 809. - in
Baden 464. in England 737.

-

-

in Frankreich 479. in den
Niederlanden 598.-in Sicilien 675.
Beckers, Pfarrer in Köln 344.
Becket, Thomas 732.

Begräbniss, Versagung des kirchl.
809. in Oesterreich 316.
Preussen 290.

in

Streitigkeiten

über, in Spanien 560.

Beichtgeld, abgeschafft in Oester-
reich 149.

Beichtiger, Vergehen des, in Por-
tugal 580.

Beisler, Minister von, im Frank-
furter Parlamente 399.
Belgien, Verhältniss v. Staat u.
Kirche in 581 ff. 627 ff. - Vor-
bild für Deutschland i. J. 1848 399.
Benavides, Louis de, über Placet
in den Niederlanden 597.
Benedict XIII. stellt sicil. Monarchie
wieder her 677.
Benedict XIV. über kath. Kirche
in Schlesien 276. 278.
Beneficien, Streitigkeiten über, in
Spanien 560.

benefit of clergy 736.

Berg, Herzogth., Verhältniss von
Kirche u. Staat 106.

Berg, Franz, Prof. in Würzburg 277.
Berg, Rapédius de, über Venedig
703.

Berlin, Hass zwischen Clerus und
Laien 54.

Bertrand, B. v. Autun, Disputation
von 484.
Bésançon, EB. v., publicirt gegen
Verbot d. Encyclika Pius IX. 517.
Beschwerden, hundert der deut-
schen Nation 66.-beantwortet 69.
Bethmann - Hollweg, Minister von,

schreitet gegen Prof. Baltzer in
Breslau ein 437.

Bigamie, vom geistlichen Forum zu
richten in Deutschland 55.
Bilderstreit 20.

Bildung des Clerus in Preussen 432.
Nothwendigkeit des staatlichen
Einflusses auf die 791. 813.
siehe auch Convicte, Generalse-
minarien, Universität.

Binterim, Pfarrer in Bilk 344.
Bischof, Bischöfe, Beziehungen des
zum Grafen im fränk. Reiche 26.

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-

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Einfluss der

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-

-

unter

- unter den

röm. Kaiser auf die 17. unter
den fränk. Königen 22.
den Karolingern 25.
sächsischen Königen 31. in
Baiern 323. in Belgien 633.
im Churf. Brandenburg 105.
in England 729. in Frank-
reich 481. in Italien 723.
in Neapel 655. 656. 658. 669.
in d. oberrhein. Kirchenpro-
vinz 388. in Oesterreich 310.
in Preussen 275. 282. in
Spanien 539. in Venedig 691.
Wichtigkeit der staatlichen
Einwirkung auf die 788.
Bitte, Recht d. ersten in England
732. in Frankreich 481.
Blasphemie, in Deutschland vom
geistlichen Forum zu richten 54.
Blois, Ordon. v., über den Appel
c. d'abus 495.

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