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seignement du droit romain et la papauté. tribunal des conflits. A. TROUILLARD

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A. GAVOUYÈRE Note sur l'arrêt du Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'institution des conflits (1.er article). BIBLIOGRAPHIE.

Journal des savants. Août-Décembre 1880. Paris. - Oltre ad egregi scritti di letteratura, di storia naturale, di arte, di filosofia, questo dotto periodico pubblica i seguenti articoli che hanno più diretta relazione coi nostri studi: R. DAREST

- Mémoire sur les anciennes lois suédoises. H. VALLON La marine des anciens. -E. EGGER Inscriptions relatives à Mithridate. - Richiamiamo poi specialmente l'attenzione sull'articolo di A. ESMEIN Les colons du saltus Burunitanus; nel quale è riprodotto e comentato un insigne monumento epigrafico-giuridico trovato recentemente presso Cartagine. Questo contiene un libello dei coloni del saltus Burunitanus, i quali ricorrono all' imperatore Commodo contro le vessazioni dei procuratores imperiali e di un conductor; poi il rescritto di quell'Augusto che accoglie il reclamo. È un' importantissima pagina relativa all'amministrazione nelle province romane sotto l'impero.

Polybiblion, Revue bibliographique universelle. Paris 1881. 1ère livraison, Janvier. Contiene un'ampia rivista di opere recentissime di filosofia e morale, di teologia, di scienze, di storia, di letteratura; ed inoltre il Bullettino bibliografico dei principali libri di ultima pubblicazione, ed una ricca cronaca di fatti diversi relativi a scienze, lettere ed arti.

Revue de droit international et de législation comparée.

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n.o 5, 6. Bruxelles 1880. M. DE KIRCHENHEIM Le congrès internationaux de la poste et du télégraphe. CH. BROCHER L'unification de la procédure civile en Al

lemagne et en Suisse. F. MARTENS

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Le conflit entre la Russie et la Chine.

T. E. HOLLAND - De l'application de la loi.

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BIBLIOGRAPHIE.

de la législation en Suisse depuis 1872 (2° article). NOTICES ET NOTES DIVERSES. CHRONIQUE DES FAITS INTERNATIONAUX. Id. Tome XIII, 1881 n.o 1.

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(extradition).

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VAN DER REST L'union monétaire latine

L. RENAULT Un litige international devant la Cour de cassation
A. MARTIN

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A. Du Bois Bulletin de jurisprudence belge en matière de droit international privé. NOTICES ET NOTES DIVERSES. CHRONIQUE DES FAITS INTERNATIONAUX. BIBLIOGRAPHIE.

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Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1880. Abbiamo sotto gli occhi l'intiero volume del 1880 di questa importante publicazione annunciata già da noi nel volume antecedente pag. 199. La materia è distribuita in tre sezioni cioè: memorie originali notizie letteratura, e tutte e tre queste parti sono con tanta larghezza di erudizione trattate, da fornire alla scienza storica non solo per quanto riguarda l'impero di Austria, ma eziandio relativamente all'Italia un ricco contributo di nuovi elementi. I soli titoli delle memorie originali dimostrano la importanza delle medesime, che noi altro non potendo per l'abbondanza delle materie indichiamo semplicemente; richiamando l'attenzione degli storici italiani su questi preziosissimi che all' Italia si riferiscono. J. FICKER- Nuovi contributi alla scienza diplomatica. I° Testimoni e date. K. RIEGER - Documenti di Enrico II relativi al monistero di Michelsberg presso Bamberga. H. R. v. ZEISSBERG Sulla istoria della fondazione del monistero di Stam nel Tirolo. M. THAUSSING e K. FOLTZ - Il libro d'oro di Prum. A. HORCICKA - La leggenda di Susanna e del re pena di morte per la eresia. lativi ad Herford. V. JOPPI

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TH. SICKEL Commentario a due documenti regi re· Diplomi inediti di Aquileia (799-1082). — D. KRONES - Giacomo Unrest. Frammenti di cronaca ungherese. FERD. KALTENBRUNNER- Osservazioni sui segni esteriori dei documenti pontifici del XII secolo. FRANZ WIEKHOFF Studi di Durer sull'antico. FERD. KALTENBRUNNER - Questione sul calendario fra Gregorio XIII e gli Ausburghi. — FR. MARES - Politica marittima degli Ausburghi negli anni 1625-1628. - FRITZ HARCK L'originale del postiglione di Durer.

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La seconda parte ha il modesto titolo di "piccole notizie, ma contiene ancora essa articoli di grande valore storico, come a mo di esempio sarebbero i due del Ficker pag. 121-123 intorno ad un documento della regina Giovanna I sulla conservazione degli archivi; ed un altro del re Roberto del 1339 sulla Università di Napoli. Di non minor valore sono i documenti imperiali di Mantova publicati dallo Zimerman. - Finalmente la terza parte che è la letteraria, può realmente chiamarsi un diligente inventario dello stato attuale della scienza storica specialmente nell' Austria.

Historisches Jahrbuch - 1880, 4 disp.-L. PASTOR - La corrispondenza del Card. Contarini durante la sua legazione in Germania (1541) tratta dai documenti dell'archivio vaticano (contin.) H. GRAUERT Il decreto di Niccola II del 1059. H. GRISAR Descrizione della vita dei sinodi tedeschi nel secolo anteriore alla riforma. J. RUBSAM La biblioteca dei manoscritti di Fulda e due frammenti di un Codice di Weingartner. - BIBLIOGRAFIA.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 1880. La fondazioneSavigny, così chiamata dal nome del grande giureconsulto che può giustamente chiamarsi il Cuiacio della Germania, fu creata nell'anno 1861, collo scopo di perpetuare per mezzo di essa quello studio simultaneo della teoria e della pratica, cui Savigny dedicò tutte le sue forze. Questa fondazione non fu inerte durante i venti anni che corsero sino a noi, perchè è ad essa che si deve fra le altre opere la pubbli cazione del codex Justinianeus fatta da Krüger, dello Schwabenspiegel fatta da Rockinger, delle glosse al Sachsenspiegel di Steffenhagen, e delle fonti giuridiche e storiche del diritto canonico di Thanel, e di Maassen. Ma ricorrendo nell'anno 1879 l'anniversario della nascita del giureconsulto alemanno, nella festa tenuta in questa circostanza fu stabilito, che a rendere più efficace l'opera della fondazioneSavigny e ad onorare il fondatore del celebre periodico per la giurisprudenza storica, si cominciasse col XIV volume una nuova serie della Zeitschrift für Rechtgeschichte intitolandola Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Ma siccome l'istituto Savigny a preferenza trattava quelle materie giuridiche le quali si ritrovavano in ambedue le correnti del diritto latino e germanico, così il nuovo periodico fu diviso in due parti, romana l'una, germanica l'altra.

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Romanistische Abtheilung 1a e 2a disp. BRUNS I testamenti dei filosofi greci. KRÜGER Sulla teoria della revoca del testamento. HÖLDER Il testamento per aes et libram. MISCELLANEA. KRÜGER I frammenti berlinesi appartenenti alle fonti del diritto antigiustinianeo (V. gli art. del Prof. Alibrandi Studi e documenti 1880 BARON Il processo contro il commediante Roscio. BERNSTEIN pag. 39, 169.) Della teoria del legatum optionis. — Notizia della morte di Carlo Giorgio Bruns. —— MI

SCELLANEA.

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Germanistische Abtheilung 1a disp. SоHм Diritto franco, e diritto romano. Prolegomeni alla storia del diritto germanico. BEHREND Piccole notizie di manoscritti. ZEUMER- Sul modo di supplire ai documenti perduti nell' impero franco. BRÜNNECK Della Constitutio de iure protimiseos anni incerti. SALLY MEYER - Contributo alla interpretazione del capo 72, libro R di procedura. -BRÜNNECK Della storia della locazione nel diritto tedesco e germanico del medio evo. WEISMANN Svol· gimento dell' intervento principale (procedura) in Italia. - MISCELLANEA.

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SOPRA ALCUNI FRAMMENTI

DI SCRITTI DI ANTICHI GIURECONSULTI ROMANI

ARTICOLO II.

Frammenti di un libro de iudiciis d'ignoto autore

(Continuazione e fine. V. anno I p. 169.)

Mostrato il legame che, a mio avviso, univa il secondo frammento col terzo, si comprende che ambedue col tratto medio mancante costituiscono la proposta e la definizione di una questione incidente a proposito della successione dei deditizì colla soluzione della difficoltà. Tutto poi dipende dalla transizione: "Sed cum lege..... videamus an verius sit,,. Ma che cosa precedeva? Che significano quelle voci ...tivius natus.....thoefv ru......orum esset?, Tentiamo di cercare il nesso che poteva unire il secondo frammento col primo; ma per fare ciò è d'uopo sapere che cosa si dicesse nel primo frammento. Dalle cose discorse sin'ora possiamo dedurre soltanto che se nel secondo e nel terzo l'autore parlava della successione dei deditizî, e nel primo ragionava di Latini, è ben naturale che parlasse della successione ai beni di costoro.

La legge Giunia Norbana che concesse colla libertà la latinità ai servi manomessi in modo non solenne (Framm. Dosit. §§ 5, 6; Ulp. I, 10; Teof. I, 5) dispone intorno alla loro successione "ut bona eorum perinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset (Gajo III, 56). Perciò il patrono, dopo la morte del liberto, poteva occupare quei beni, e se erano posseduti da un terzo, li ripeteva come avrebbe potuto ripetere il peculio di un servo defonto (Gajo

"

FOREIGH

BODL:LIBR

PERIODICAL

loc. cit.; Giust. Inst. § 4 de success. libert. III, 7). Se al liberto premoriva il manumissore, succedevano nei diritti di questo gli eredi, fossero o no suoi figli; ma ciò fu modificato dal senatoconsulto Largiano (Gajo III, 58, 63 et seqq.). Qui si presenta non dubbia la quistione di quale azione servivasi il manumissore per ripetere tali beni? Di quella stessa di cui dovea usare se richiedeva il peculio di un servo suo. Ma per tal effetto non vi era azione universale, sibbene bisognava rivendicare le singole cose (L. 56 ff. de rei vind. VI, 1); ed a questo appunto chiaramente accenna Giustiniano laddove dice nella legge un. C. de lat. libert. tollenda (VII, 6): "Sed si quidem liberti iam mortui sunt, et bona Latinorum his quorum intererat aggregata sunt, vel adhuc virunt, nihil ex hac lege innovetur, sed maneant apud eos IURE ANTIQUO detinenda et VINDICANDA (§ 13). Ebbene le ultime parole del nostro frammento anche supplite come piace al Mommsen " recte [ex iure q]uiritium pe[tet], accennano evidentemente ad una rei vindicatio. Siccome però innanzi alla parola recte precedono le tre lettere are, terminazione d'infinito, io supplirei così le ultime linee:

"

vindicare recte
id est iure quiritium pe-
tere.....

(Veggasi Gajo II, 194 ove dice “vindicare debet, id est intendere suam rem ex iure quiritium esse „). Ad ogni modo però il risultamento è il medesimo.

Poichè le cose sin qui dette ci portano a credere che si trattasse de bonis latinorum, che il manumissore o i suoi successori potevano rivendicare ex iure quiritium, resta meno difficile far qualche ragionevole congettura per supplire i tratti mancanti. Già per le linee 4 e 5 il Mommsen propose molto acconciamente le parole

ex iu

re quiritium] nostrum

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ma la desinenza egeretur della linea seguente pare a me che non possa supplirsi altramente che con intellegeretur, allora le pochissime lettere mancanti tra nostrum ed intellegeretur sarebbero secondo tutte le probabilità 66 essen.

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Le lettere riti rimaste nella prima linea suggeriscono al lodato Mommsen il supplemento quasi necessario qui]riti[um; ma questa voce, mentre richiede la precedente iure, impedisce che prendiamo per un residuo di Quiritium la sillaba qui con cui si chiude la seconda linea. Le quattro lettere anos con cui si termina la linea terza richiamano il pensiero spontaneamente alla parola iunianos. Ma fatto questo supplemento, ed avendo in vista la strettezza dello spazio e l'inciso che vien poco dopo ex iure quiritium nostrum esse intellegeretur siccome divien impossibile prendere il qui per pronome relativo, così è naturalissimo crederlo il residuo di una voce del verbo acquiro. In tal modo gli elementi che abbiamo, ci limitano il campo delle congetture e restringono le lacune da supplire. In fatti, secondo il detto sin qui, l'autore del frammento, parlando della successione ne' beni de' latini giuniani che ritornavano al manumissore iure peculii, avrebbe scritto tra le altre cose:

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Supposto, come diceva, che l'antico autore del codice ragionando della successione ai beni de' latini avesse lasciate scritte tutte queste parole, non crederei esser temerario congetturando che questo, più o meno, fosse il dettato dell'originale:

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