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Nel diritto consuetudinario francese dei secoli XIII e XIV era fatto divieto all' accusatore e all' accusato di transigere, in caso di crimine, senza il permesso del Signore, in nessun caso era ammessa, conforme anche alla dottrina dianzi accennata pel diritto comune, la transazione, dopo la litis contestatio (1).

cit., cap. 46 sono eccettuati i crimini punibili colla morte (o colla mutilazione di qualche membro o colla confisca dei beni). Per la Spagna, v. Du Boys, o. c., p. 278, 632 (alle norme romane si accostano però le Siete Partidas, XII, tit. 1, ley. 22, che, per i delitti puniti corporalmente colla perdita della vita o delle membra, essendo un diritto riconosciuto che ogni uomo possa riscattare il suo sangue, ammettono le transazioni prima della sentenza, fatta eccezione per l'adulterio).

n. 3 e ch.

(1) V. p. e., BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvoisis, ch. 11, 58, n. 18; BOUTEILLIER, Somme rural, 1. c., efr. GLASSON, Hist. du dr. et des instit. de la France, cit. VI, P. 24.

NOTE BIBLIOGRAFICHE.

Mortara prof. Lodovico.—Per la riforma della legge sui probiviri.— Unione Tip. Ed. Torinese, Torino, 1904.

Il chiarissimo prof. Mortara, chiamato a dare delle risposte ad alcuni quesiti proposti dall' ufficio del lavoro per la riforma della legge sui probiviri, ha avuto occasione di esporre talune sue idee al riguardo, che ci sembrano degne della maggiore considerazione.

Ispirate ai più sani, larghi e moderni concetti giuridici, le soluzioni proposte dall' esimio A. tendono ad introdurre innovazioni salutari nella legislazione del contratto di lavoro, ea nostro avviso la parte più importante di questa pubblicazione, è quella che concerne l'estensione della giurisdizione dei collegi di probiviri a tutte le controversie inerenti al detto contratto, tanto individuali che collettive, ancorchè precedenti, concomitanti e susseguenti la stipu lazione, e l'estensione di principi già stabiliti nel campo politico al campo economico, riconoscendo che la difesa del diritto obbiettivo economico è interesse collettivo d' una classe e che vi sono casi in cui ciascun membro di essa, quasi attore popolare, può assumerne la rivendicazione mediante l'esercizio di azione giudiziaria da essere decisa nell'interesse della collettività cui quella controversia riguarda ›.

È tempo oramai che lo spirito informatore della nostra legislazione si svecchi, in vista delle moderne esigenze e che si metta in armonia con i nuovi bisogni, che nascono dai rapporti giuridici derivanti dalle più moderne relazioni dei commerci e delle industrie. A tal proposito ci piace riportare quanto dice autorevolmente l'A. . É questo uno dei tanti casi in cui la nostra legislazione avrebbe gran bisogno di abbandonare il suo cattivo e pur costante indirizzo

di monotona uniformità delle norme organiche per tutti gli enti di una determinata categoria che nello Stato hanno finalità tra loro analoghe; il nostro legislatore assomiglia troppo a un sarto che pretenda eseguire i vestiti di tutti i clienti su unico modello e unica misura.

Un esperimento di legislazione più elastica e razionalmente adattabile alle varie circostanze e condizioni di cose, di uomini, con le opportune diversità di precetti, avrebbe un campo indicatissimo in questa materia della legislazione sul lavoro, fremente di vita giovanile e anelante a fresca modernità di concetti direttivi e di savie discipline ».

L. Ziino Todaro.

Sraffa prof. Angelo. Trasformazione di perdite in guadagni mediante riduztone del capitale sciale. Casa Editrice Dott. F. Vallardi, Milano, 1904.

Il valentissimo prof. Sraffa, le cui pubblicazioni tengono onorevole posto tra le migliori di diritto commerciale, e che da due anni dirige col prof. Vivante l'importante Rivista di diritto commerciale, rendendo un segnalato servigio ai cultori del diritto e a quelli del commerciale in ispecie, con questo suo opuscolo tocca nel vivo una delle piaghe, che più infestano l'organismo delle Società anonime.

Gli amministratori di esse infatti, per trasformare perdite in guadagni, riducono il capitale sociale in tal guisa da far apparire un utile dopo i tre mesi da detta riduzione, girando così la legge, che non permette dividendi fittizi. Nè a riparare a tale inconveniente provvede l'art. 101 Cod. di Comm. L'A., riprendendo una sua teorica altra volta propugnata e vivamente discussa (Fallimento delle Soc. Comm, pag. 223 e segg.), propone il modo di reprimere e indirettamente prevenire una così poco lodevole invenzione, ed a noi pare che l'espediente da lui proposto, ingegnoso nella sua semplicità, sia il solo possibile per impedire un tanto abuso in danno dei più sani principii di diritto.

L. 3iino Lodaro.

Manara prof. Ulisse. Intorno all' applicazione dell' art. 98 Cod. di Comm. fatta dalla più recente giurisprudenza. Casa Ed. Dott. F. Vallardi, 1904.

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Milano,

Rilevare gli errori e le fallaci tendenze della patria giurisprudenza, suggerendo i più retti criterii e i rigorosi principii per l'applicazione della legge, è una delle missioni più elevate dell'attività

scientifica degli scrittori, e l'esimio prof. Manara

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del quale non è chi non apprezzi le opere, che onorano il nostro diritto commerciale ce ne dà un esempio con la presente monografia.

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Egli ha notato che l' interpretazione prevalente dell' art. 98. del Cod. di Comm. segue un indirizzo falso, e si è affrettato a dare le linee generali per una più razionale interpretazione, di cui si occuperà diffusamente nel suo Trattato delle società, in corso di pubblicazione, ed a criticare in ispeciale modo una recente sentenza della Corte d'Appello di Palermo, sentenza che può ben figurare come il tipo più genuino di tale indirizzo.

Noi non possiamo entrare, dovendo limitarci ad un semplice cenno bibliografico, nell'esposizione, per quanto sommaria, dell'ardua questione e dei principii posti dell'A.; ma richiamiamo l' attenzione di coloro che di tale ordine di studii si occupano, su la monografia del prof. Manara, improntata a saldi principii ed a rigorosa logica giuridica.

L. Ziino Todaro.

Berlingieri prof. avv. Francesco. -Brevi note ed appunti alle riforme della legislazione marittima proposte dal Ministero della Marina.-Genova, Tip. Marittima, 1904.

Il prof. Berlingieri, dell'Università di Genova, è uno dei pochissimi che in Italia si occupino con vera competenza di diritto marittimo, il quale, parallelamente al commerciale, viene ogni di più acquistando importanza per i crescenti, nuovi e varii rapporti che la umana attività crea con lo sviluppo delle comunicazioni e dei traffici.

In questo opuscolo, occupandosi delle riforme proposte dal Ministero della Marina alla legislazione marittima, l'esimio A. comincia-e ci sembra molto opportunamente-per richiamare l'attenzione del Ministro su talune disposizioni di legge tutt' ora vigenti, che avrebbero bisogno di radicali modifiche. Sul contratto di arruolamento l'A. si sofferma con preferenza, dimostrando la necessità di · modificarlo in senso più equo nei rapporti dei marinai, i quali sono da un canto troppo esposti all'arbitrio dei padroni e dei capitani e dell'altro minacciati da pene troppo severe se vengono meno ai patti stabiliti. Quello d'arruolamento intanto è un vero e proprio contratto di lavoro, il quale non deve esser fondato sul principio della libertá contrattuale; «ma, conformemente a quanto si pratica dalle legislazioni relativamente ai rapporti derivanti dalle industrie terrestri fra imprenditori ed operai, deve a riguardo di esso dal legislatore dettarsi una serie di norme costituenti un contratto tipico, dal quale non possano le parti allontanarsi ».

E quindi l'A. traccia le grandi linee della riforma di cui la nostra legislazione marittima ha di bisogno, basandosi in parte sull' Ordinanza dell' Impero Germanico del 2 giugno 1902 per la gente di mare, ed estendendo le disposizioni della legge sul lavoro dei fanciulli ai mozzi per il minimo limite di età in cui si dovrebbero poter assumere in servizio, ecc.

Questa la prima parte e la più importante del lavoro, oltre che per il suo carattere giuridico per quello altamente sociale. Degne anche della maggiore considerazione le altre osservazioni alle riforme proposte dal ministero della marina. Insomma il prof. Berlingieri ha dato un valido contributo in jure condendo, e noi ci auguriamo che le sue savie idee vengano ben presto ad arricchire il nostro patrimonio legislativo.

L. Ziino Todaro.

Seventeenth Annual Report of the Commissioner of labor 1902. Trade and Technical Education.- Washington, Gouvernement printing office, 1902.

In questo notevolissimo volume, che costituisce la diciassettesima relazione annuale dell'Ufficio del Lavoro di Washington, ci si presenta un importante studio comparativo sui varii sistemi di Scuole industriali, esistenti negli Stati Uniti e nei varii paesi di Europa, sulla loro organizzazione, sulle relazioni delle varie classi di scuole tra loro e con le industrie del paese. Sono studiate in questo rapporto solamente le scuole industriali propriamente dette e vi sono omesse le scuole di tecnologia. Lo scopo di tale investigazione è di presentare le linee principali dei sistemi in uso negli Stati Europei; ed è accuratamente messa in rilievo l'influenza che queste scuole hanno esercitato sulle industrie, come anche l'attitudine dei lavoratori, delle unioni di lavoro verso l'educazione industriale.

In generale le scuole incluse in questa relazione si possono dividere in tre categorie: scuole industriali, scuole tecniche e scuole di disegno industriale; e nel volume che abbiamo in esame sono nettamente descritti e messi in chiaro i caratteri differenziali, che valgano a distinguere l'una categoria dall'altra.

È mostrata anche chiaramente l'influenza, che su molte scuole Americane ha esercitato l'esempio Europeo. I paesi europei di cui si occupa la relazione sono l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Ungheria, l'Italia, la Svizzera. Il lavoro è condotto molto accuratamente ed è ricco di dati statistici, di notizie copiosissime, di preziose informazioni.

Tuttavia notiamo che nel volume è piuttosto deficiente la parte.
Rivista di Legislazione Comparata, 1904.

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