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elaborazioni delle commissioni parlamentari e ministeriali si è in vari punti, ed essenziali, allontanata dal progetto della Commissione. Noi non indugeremo a vedere quante e quanti siano state queste modificazioni; invece passeremo a qualche osservazione ed impressione sulla ragione e sul contenuto della legge.

§ 4. Osservazioni e considerazioni.

1. Prevalsa l'idea di abolire la moratoria, sorgeva la necessità di sostituirvi un istituto sempre moderatore dei rigori fallimentari esattamente disciplinato, scevro dei difetti lamentati nella moratoria. Il concordato preventivo, adottato dalle legislazioni di quasi tutti i paesi civili, essendo il più atto a sottrarre i commercianti meritevoli di riguardo al disastro del fallimento e i creditori alle dannose lungaggini di una procedura assottigliante i resti di quel patrimonio destinato ad esser liquidato in loro favore, fu l'istituto sul quale si fermò l'attenzione prima di tutti gli uomini di scienza e poi del legislatore nostro, come avemmo già a rilevare (§ 2).

La moratoria permane sempre come elemento organico del nuovo istituto ma invece di esser fine a sè stessa, è un mezzo legale per giungere al concordato (1) ».

Concordato, che sia detto una volta tanto, per assodare tale punto di partenza diversifica sostanzialmente sia dal concordato amichevole anteriore alla dichiarazione di fallimento che da quello giudiziario posteriore alla medesima, regolato dal nostro codice di commercio. Dal primo, perchè mentre esso è lasciato all'arbitrio delle parti, senza garenzie, il preventivo è un concordato giudiziale, circondato da rigorose cautele; dal secondo, perchè manca l'elemento sostanziale dello stato di cessazione di pagamento e della conseguente dichiarazione di fallimento.

Questa nova species di concordato entra nella nostra legislazione sentito, voluto, per i bisogni della società, ogni di più sollecita dei suoi commerci e delle sue industrie, giacchè esso, oltre ad una grande importanza giuridica, ne ha anche una elevatissima di ordine sociale (2).

(1) VIVANTE - Il concordato preventivo e gli agricoltori Monit. dei Tribunali, 1901, pag. 42.

(2) Il VIVANTE nel suo art. cit. e nel Trattato di Diritto Commerciale -- (vol. IV, parte II, Appendice) ne ha solo cennato in rapporto all'agricoltura. L'ASCOLI - Il concordato preventivo e la moratoria – Milano, Hoepli, 189, pag. 63, si esprime in proposito testualmente così, di sfuggita, ve

L'agricoltura, la questione operaia come acutamente hanno osservato il Vivante e l'Ascoli · non hanno che a ritrarre profitto da un istituto, il quale mira ad eliminare quegli inconvenienti che hanno indirettamente ma efficacemente danneggiato le classi agricole ed operaie. Le grandi masse proletarie, interrotta bruscamente un'azienda commerciale o industriale, sospesi i traffici ad esse intimamente collegati, si vedono mancare quel lavoro, che costituisce l'unica fonte del loro sostentamento. Oggi, che il principio della divisione del lavoro è prevalente ed estesamente applicato nell' organizzazione economica, le industrie e i commerci - per quanto varii -si connettono, si influenzano strettamente, sono in un'intima interdipendenza, la quale importa che il contraccolpo di un dissesto, di un incaglio, di un arresto per quanto in un campo relativamente limitato di attività, possa risentirsi in tutta la compagine industriale.

L'organismo economico-sociale, come tutti gli organismi, è così strettamente ed armonicamente intrecciato nelle varie parti che lo compongono, da potersi paragonare-mi si permetta l'espressio ne forse un pò troppo arrischiata ad un organismo animale. Come in questo lo stato patologico di un organo ha conseguenze riflesse su tutto l'individuo, cosi in quello il danno di un campo circoscritto, influenza tutto il resto in modo più o meno sensibile, sia direttamente che indirettamente, e ne perturba il funzionamento. La produ zione e in conseguenza la circolazione e la distribuzione delle ricchezze possono risentire di tale stato anormale, venendo a difettare la prima, che tanto si avvantaggia di tutte le industrie e di tutti i commerci. Si possono talvolta chiudere sbocchi all'attività produttrice, può venirne ostacolo all' esportazione, turbamento ai valori monetari e commerciali; il male si irradia con varia intensità da quel dato punto a tutta la sfera dell' economia sociale, e le conseguenze possono talvolta essere della massima entità e di portata così grande da frustrare ogni aspettativa.

Ciò poi è d'un'evidenza assiomatica tosto che entra in iscena o una grande società o un trust: (1) allora le conseguenze sono colossali. Il fallimento di una di tali associazioni danneggerebbe tutta

dendo la questione da un solo punto di vista: «Perchè forzare una liqui dazione col mezzo del fallimento e toglier lavoro a migliaia d'operai, quando sia possibile senza danno, anzi con vantaggio dei creditori e del debitore, continuare nell'esercizio di un'industria utile ? ».

(1) Non discutiamo sui trusts, così variamente giudicati dagli scienziati. Siano un bene o un male, il fatto è che esistono e influenzano fortemente l'organismo economico-sociale.

Rivista di Legislazione Comparata, 1904.

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un'intera regione e fors' anche una nazione, la cui attività economica riposi notevolmente su quella produzione colpita dalle disastrose conseguenze del fallimento.

Or, appare evidente la necessità di un rimedio legale tendente ad eliminare tali danni ed inconvenienti, ed esso è il concordato preventivo, il quale perchè i suoi effetti benefici si possano ottenere più largamente di quanto la legge attuale non permetta - si sarebbe dovuto estendere anche ai non commercianti.

2. La questions cennata è stata dibattuta in senso più generico, cioè se tutta la procedura di concorso debba o non estendersi ai non commercianti.

Una manifestazione della tendenza alla unificazione del diritto civile e del commerciale, ai di nostri tanto prevalente nella dottrina, è quella che, col suffragio degli scrittori più cospicui di diritto commerciale nostri e stranieri, mira ad una procedura unica di esecuzione per tutti i cittadini (dando luogo ben inteso a qualche disposizione speciale per i commercianti). Ma intanto la legislazione non ha secondato le aspirazioni scientifiche, e a questo proposito, chi sa quanto tempo, discuteremo sempre in tema de jure condendo..

Non deve credersi però che intorno a questo punto le opinioni siano state pacificamente concordi. Varie obbiezioni sono state fatte alla proposta così sapientemente caldeggiata da uomini di scienza, i quali vorrebbero ammesso nella nostra legge processuale « l'istituto giuridico elaborato dal genio italico attraverso due millenni di storia e da esso comunicato a tutto il mondo civile, allontanandoci dall'imitazione degli istituti francesi (1).

La discordanza nasce dal perchè gli oppositori si fanno forti di idee limitate, ristrette, degne di altri tempi, e dal perchè fraintendono l'essenza vera della procedura concursuale, in cui non vogliono vedere altro che o un mezzo di sfuggire all'adempimento dei propri obblighi o una misura eccessivamente rigorosa per il fallito civile. Chi osservi addentro in questa duplicità di tendenze per combattere il fallimento civile, vedrà il vizio su cui si fonda tutta la teoria contraria, e scorgerà che la risposta trionfante si trova, oltre che nel rimettere nei giusti termini la questione, nel precisare i caratteri dell'istituto.

Ma per restringerci alla subbietta materia notiamo come sarebbe stato opportuno incamminarsi nella via additata, incominciando dall' estendere ai non commercianti il beneficio del concor

(1) Cfr. la bellissima Appendice al Trattato ecc. del VIVANTE e il THALLER, op. cit., vol. I, pag. 125-202, ecc.

dato preventivo, come hanno fatto l' Inghilterra, la Svizzera, la Spagna ecc. L'Ufficio centrale del Senato (relatore l'on. G. LUCCHINI) si mostrò favorevole; ma per le considerazioni del Ministro, cui non parve prudente di modificare il Codice di procedura civile con una modesta legge di carattere commerciale e per non compromettere le sorti del progetto di legge, ritirò la proposta. La Camera dei deputati però su proposta dell'on. Landucci e il Senato su proposta del sen. Carnazza Puglisi votarono un ordine del giorno col quale invitarono il Governo ad iniziare senza ritardo gli opportuni studii allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge, che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

A noi sembra però che su questa materia si sia già discusso abbastanza e che gli oppugnatori della procedura collettiva per i non commercianti vada giustamente perdendo terreno ogni giorno più. Le aspirazioni della scienza non precorrono in questo caso l'avvenire senza un sustrato di maturo adattamento, e sarebbe opera non solo razionale ma anche opportuna quella del legislatore che tali desiderii attuasse sollecitamente nelle riforme degli istituti giuridici, richieste dalle condizioni reali dell'attività nazionale. La nostra legislazione ha bisogno in molti suoi punti, e nel campo civile e nel commerciale e nel penale, di sostanziali modificazioni, che la mettano in armonia con lo sviluppo ed il progresso della moderna società; il diritto è un continuo divenire, e le leggi - specie oggi in cui tutto evolve, in cui nuove idee si sono maturate, nuove scoperte hanno modificato l'organismo economico - debbono con savie ed opportune riforme tener dietro all' evoluzione della coscienza nazionale ed aj bisogni che essa manifesta.

3. A vivaci e dotte discussioni diede luogo l'art. 35 del progetto preliminare (1), sulla convenienza di estendere agli eredi del commerciante il beneficio del concordato preventivo, il quale fu mantenuto dalle successive commissioni chiamate all'elaborazione della legge; ma che fu soppresso dal Senato nelle tornate del maggio 1901. Tra le ragioni che hanno consigliato tale mutamento parmi

(1) * Possono chiedere la convocazione dei creditori per proporre il concordato preventivo anche gli eredi di un commerciante, che abbiauo dichiarato d'accettare l'eredità col beneficio dell'inventario e non ne siano decaduti, se la domanda era proponibile dal loro autore ed è presentata entro tre mesi dalla sua morte.

Il ricorso produce l'effetto che il patrimonio del defunto serve a soddisfare i creditori degli eredi, esclusa ogni causa di prelazione che non sia anteriore all'apertura della successione. »

ve ne sia una di molta importanza, messa innanzi da valenti oratori di quel consesso, cioè che « a proposito di una legge speciale, si sarebbero modificati, sia pure per un caso determinato, i due istituti del diritto civile sull'eredità beneficiaria e sulla separazione dei patrimonii». Noi non siamo di quelli che vogliono la legge cristallizzata in forme determinate ed immutabili, o che credono non potersi incominciare con riforme parziali per incamminarsi sulla via di una generale e radicale riforma; ma crediamo che non si possa in taluni casi innovare ciò che è strettamente ed organicamente collegato ad un istituto vigente nella legislazione.

Da altre ragioni non crediamo ci si possa lasciare impressionare, come ad esempio la non sufficiente maturità della formula legislativa e la considerazione che questa è una legge di carattere soggettivo, e non già una legge che possa regolare oggettivamente la liquidazione d'un patrimonio dissestato.

Quest'ultima poi basa su di uno equivoco: sia morto o ancor vivo un commerciante, la convinzione della sua buona fede congiunta alla sventura, il Tribunale per l'omologazione - può desamerla solo dagli elementi obbiettivi della gestione e dal consenso della maggioranza dei creditori, i quali, quando chiamati al concordato, aderiscono, implicitamente riconoscono l'essere il commerciante degno del beneficio, che chiede. Quindi non è a parlare di elementi subbiettivi ut sic, non collegati a quelli obbbiettivi, e da essi indipendenti.

Noi crediamo adunque che questa questione si riannodi all' altra di indole più vasta e generale delle riforme organiche ed economiche, di cui la nostra legislazione tutta ha bisogno. E vorremmo che su tale punto i nostri uomini di scienza insistessero validamente, propugnandolo e caldeggiandolo con l'autorità della loro parola e dai libri e dalle cattedre, perchè l'idea della riforma enti a far parte della coscienza giuridica italiana.

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4. Liberatici così per quanto fugacemente - da queste considerazioni di ordine generale, pria di scendere allo esame di talune disposizioni della legge, crediamo conveniente richiamare i principii su cui una buona legislazione di concordato preventivo deve riposare. Conosciamo già le idee del Bolaffio (cap. VI), che non ripeteremo per non dilungarci: ecco invece cosa dice nella sua classica opera più volte ricordata il Thaller (1), il quale crede che una mitigazione al regime fallimentare può crearsi solo « à la condition de ne pas abdiquer les garanties de sincérité de la faillite elle-même. Une loi qui prétendrait activer les opérations de ce nouveau

(1) Op. cit. vol. I, pag. 238.

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