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LEGISLAZIONE COMPARATA SUL LAVORO

PER

GIOVANNI DE FRANCISCI GERBINO

(cont. e fine - Vedi N. 1, 2, 3. Anno 1903)

XII.

Italia

Abbiamo sin qui fatto un rapidissimo cenno delle più importanti disposizioni in ordine alla legislazione sul lavoro dei principali Stati. Ultima nel nostro esame abbiamo lasciato l'Italia, appunto perchè (dopo di aver riassunto, quanto più brevemente è possibile, lo stato di questo ramo della legislazione, di cui ci occupiamo) ci proponiamo di esaminare il progetto di legge sul contratto di lavoro, e vedere se risponda o meno ai nuovi bisogni, alle aspirazioni della coscienza giuridica moderna.

A

L'Italia ha fatto in questi ultimi anni progressi rapidissimi nel campo della legislazione sociale. Tuttavia essa cominciò tardi in questa via; e i primi passi furono incerti e timidi.

Impiego di donne e fanciulli.—Un primo tentativo per regolare l'impiego delle donne e dei fanciulli fu fatto nel 1843. - Il 7 dicembre di quell'anno un decreto reale vietava nel Veneto e nella Lombardia l'impiego dei fanciulli sotto i 9 anni nei grandi stabilimenti industriali, e dei fanciulli sotto i 14 anni nelle industrie pericolose alla vita o alla salute degli operai.-Vi si contenevano pure disposizioni speciali, relative al lavoro di notte, alle ore di lavoro; etc. Tuttavia, per la mancanza di organi specialmente incaricati della esecuzione di questa legge, essa rimase in pratica lettera

morta.

Per 40 anni nulla si fece di nuovo in questo ramo importantissimo della legislazione, se si eccettua la legge del 20 novembre 1859 relativa alle miniere, che vietava l'impiego dei fanciulli sotto i dieci anni nei lavori sotterranei.

Però l'11 febbraro 1886 una nuova legge fu emanata, riguar

dante esclusivamente il lavoro dei fanciulli, seguita da un regolamento, che disciplina più minutamente la materia. Ecco le più importanti disposizioni e della legge e del regolamento: È vietato il lavoro in qualsiasi stabilimento ai fanciulli di ambo i sessi al disotto di 9 anni; ed ai fanciulli al disotto di anni 10 è vietato il lavoro sotterraneo. Quelli dai 9 ai 15 anni possono lavorare solo a condizione che un certificato medico attesti che le condizioni di salute permettono loro di fare quel lavoro, cui intendono destinarsi. Quelli che non hanno completato il loro quindicesimo anno non possono impiegarsi nei lavori nocivi o pericolosi, salvo alcune eccezioni determinate nel regolamento.

Coloro che hanno compiuto il loro nono, ma non il loro dodicesimo anno, non possono lavorare più di otto ore al giorno. Ogni violazione a questa legge era punita con una multa da 50 a 100 lire, raddoppiata, nel caso in cui la infrazione si ripetesse.

A questa legge segui nel marzo 1902 un'altra, la quale disciplina in modo più conforme alle nuove esigenze questa materia. Essa riguarda principalmente l'impiego delle donne e dei fanciulli; ma si occupa pure, sebbene in proporzioni minori, della salute e della sicurezza degli operai. L'età in cui possono impiegarsi i fanciulli nelle industrie nocive o insalubri è di 15 anni pei maschi, di 15 per le femine; nelle miniere o in altri lavori sotterranei è di 13 anni pei maschi le fanciulle non possono assolutamente impiegarvisi; nelle altre industrie i ianciulli d'ambo i sessi non possono impiegarsi prima dei 12 anni. Essi in ogni caso devono essere muniti di certificato medico, che comprovi non solo il loro stato di salute e di buona costituzione, ma anche l'eseguita vaccinazione.

È vietato il lavoro notturno per fanciulli al disotto dei 15 anni e per le fanciulle al disotto dei 21.

Dopo cinque anni dalla pubblicazione della legge il divieto sarà esteso a tutte le donne. Le ore di lavoro giornaliere non devono essere superiori a 11 nel caso di fanciulli sotto i 15 anni o a 12 nel caso di donne sopra i quindici anni, sempre con due ore di intervallo.

Le donne non possono impiegarsi per un mese successivo al parto. In ogni fabbrica in cui sono occupate 50 o più donne deve esservi una stanza a parte, in cui le madri possano dare il latte ai loro bimbi.

Come è facile scorgere anche da questi cenni sommarii, la legge attuale segna un notevolissimo progresso, di cui dobbiamo sinceramente compiacerci. Se queste disposizioni, osserva il Bolton King (1) sono

(1) Recent Legislation in Italy in The Economic Iournal. September 1903.

confrontate con quello dell' English Act. del 1901, si vede che nel complesso non vi è grande differenza, quantunque la legge inglese sia più favorevole ai fanciulli sotto i 13 o 14 anni.

Prevenzione degli accidenti.-Pochi progressi sono stati fatti nella direzione del regolamento del lavoro industriale, specialmente in riguardo alla protezione della vi a e della salute degli impiegati e della prevenzione degli accidenti. Le più importanti disposizioni relative a questo obietto sono tre sezioni della legge 18 marzo 1898 sull' assicurazione degli operai contro gli infortunii, che presso a poco statuiscono nel modo seguente:

I direttori di intraprese, industrie e costruzioni, specificatamente indicate, devono prendere tutte le misure prescritte dalle leggi e regolamenti per la prevenzione degli accidenti e la protezione della vita e della salute degli impiegati. Nell' assenza di speciali regolamenti che impongano multe sulle persone che violano la legge, tali persone saranno punite in conformità delle disposizioni dell'art. 434 C. P., senza pregiudizio della responsabilità civile scaturente nel caso di accidenti. La legge poi conferiva speciali poteri al Governo, in virtù dei quali era reso a questo possibile di prendere tutte le misure speciali riguardanti la protezione della vita e della salute degli impiegati e di assicurarne l'osservanza.

Coalizione.-Il Codice Penale del 1859 dichiarava che la coalizione per sè stessa è un reato e nello stesso tempo stabiliva una grande ineguaglianza tra imprenditori e impiegati; poichè disponeva che nel primo caso la coalizione è punibile solo se fatta allo scopo di ridurre i salarii o di imporre agli impiegati condizioni ingiuste ed oppressive; nel caso invece degli impiegati il semplice fatto di riunirsi allo scopo di avanzare qualsiasi domanda costituisce reato punibile. Questa ineguaglianza fu corretta dal nuovo Codice Penale del 1890. Invece di considerare come reato la coalizione di per sè stessa, la legge adesso punisce solo l'uso della forza e della violenza in connessione con tale azione. L' Italia così per questo riguardo raggiunse il posto occupato dalle altre nazioni più civili.

B

Contratto di lavoro.

Prima che venisse l'attuale progetto di legge nel contratto di lavoro, nella nostra legislazione civile due soli articoli, il 1627 e il 1628 C. C., regolavano questa importante materia, e all'Italia perciò. non poteva competere uno dei primi posti fra le nazioni più colte, più evolute.

Ond'è che un regolamento giuridico del contratto di lavoro risponde, come abbiamo già accennato, al desiderato della coscienza giuridica moderna, risponde a un bisogno veramente sentito della odierna società, travagliata dalla lotta, dallo stato di tensione in cui si trovano le due classi, armate di interessi antagonistici, opposti: lavoratori e capitalisti.

Certamente non è oggi chi non veda l'importanza che ha una legge sul contratto di lavoro, la necessità di essa legge, considerata dal punto di vista economico, dal punto di vista giuridico, sociale, morale, politico. E sarebbe interessante esporre l'importanza di tale legge, esaminare le varie funzioni che essa è chiamata ad esercitare come norma regolatrice dei rapporti di due contraenti, cui era fatto sin oggi un trattamento disuguale.

Noi non vogliamo entrare in questo esame generale ed astratto, che ci porterebbe molto lungi, al di là di quanto ei è consentito dai limiti di un semplice articolo di rivista. E del resto altri, meglio di come potremmo noi fare, e con vera competenza ha esaurito questo compito. L'ampia relazione, troppo ampia forse, che precede il progetto di legge, che adesso esamineremo, si occupa diffusamente di mettere in rilievo ciò; e fra tanti scrittori, citiamo il Barassi (1), lo Iannaccone, il Cavagnari (2), i cui varii scritti sul contratto di lavoro danno un'idea abbastanza chiara dell'importanza essenziale, che il regolamento dei rapporti contrattuali tra operaio e imprenditore, considerato sotto tutti i punti di vista, ha nelle condizioni della civiltà odierna, nelle condizioni di sviluppo del sistema industriale moderno. Il nostro esame invece sarà più concreto, più modesto; ma forse più pratico :

Il contratto di lavoro è senza dubbio divenuto indispensabile per una serie di motivi da noi appena accennati, da altri completamente e accuratamente svolti: Ora il presente progetto di legge italiano risponde al desideratum della coscienza giuridica moderna, risponde allo scopo cui deve servire, o è insufficiente? Quali difetti presenta? Quali critiche possono muoversi ad esso ?

Ecco fissati i limiti del nostro esame.

Prima di scendere ai particolari del progetto di legge, che abbiamo sott'occhio, osserviamo come in generale esso non risponde esattamente, completamente allo scopo cui fu ercato, cui doveva ispirarsi: quello, cioè, di soddisfare da un canto ai bisogni, alle esigenze della classe lavoratrice; e dell' altro di garentire i diritti degli im

(1) Il contratto di lavoro. Milano, Soc. Ed. Milanese.

(2) Vedi Studi sul contratto di lavoro. Roma Soc. Ed. Libr. 1902.

prenditori. Ed è da aspettarsi purtroppo che, nonostante la legge, (nell'ipotesi che tale divenga il progetto) i conflitti tra lavoratori e imprenditore, le lotte fiere tra capitale e lavoro continueranno a tenere separate, in antagonismo fra loro, queste due classi della società, cui ha scisso un secolare dissidio.

Il progetto è preceduto da un' ampia relazione, la quale si occupa diffusamente a mettere in rilievo i motivi dell'opportunità del regolamento giuridico del contratto di lavoro, e a spiegare le varie disposizioni del disegno di legge.

:

Ed un primo difetto di essa relazione sta forse nel fatto della sua eccessiva ampiezza: sono ripetute cose forse inutili, e talune inesatte. Ed un errore gravissimo, che fu già rilevato dal Vidari (1), è quello per cui essa ritiene che tra mandato e locazione di opera non vi sia sostanziale differenza; che di fatto questi due istituti vadano sempre più accomunandosi, che la locazione delle opere sia il genere, il mandato, la specie ». Noi non spenderemo molte parole per combattere questo errore, poichè e dottrina e giurisprudenza hanno concordemente affermato che tra le due figure giuridiche corre sostanziale differenza, che mentre nel mandato è caratteristica la rappresentanza, questa non figura affatto, o in modo molto secondario, nella locazione d'opera. Nè è argomento quello addotto dalla relazione che cioè gli autori del nuovo Codice Germanico rinunziarono a una vera e propria differenza tra i due istituti giuridici; poichè, se nel Codice non è segnato il limite che li distingue, ciò non vuol dire che esso non esista e che il Codice Germanico abbia voluto dire che non esista: significa piuttosto che la legge ha lasciato questo compito alla dottrina e alla giurisprudenza, in omaggio a quell'antico assioma che nel diritto ogni definizione è pericolosa. Il disegno di legge si compone di otto capi, dei quali il primo comprende le disposizioni generali, il secondo le regole della forma e della prova del contratto di lavoro; il terzo, ripartito in due sezioni, le disposizioni sulle obbligazioni delle parti e le disposizioni particolari sulle retribuzioni, il quarto le norme per la fine e per la risoluzione del contratto il quinto le disposizioni comuni ai capi precedenti, il sesto le regole sulla conciliazione e l'arbitrato, per le controversie individuali nella sezione prima, per le controversie collettive nella seconda, il settimo le disposizioni per gli impiegati di commercio, e l'ottavo la disposizione finale per l'attuazione e il coordinamento della legge.

(1) In Diritto Commerciale 1903 fasc. 3,

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