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LA LEX XII TABULARUM

PER

SALVATORE RICCOBONO

Professore nell'Università di Palermo.

La cognizione delle forme primitive del diritto di Roma è resa difficile per il fatto che la stessa tradizione delle istituzioni giuridiche è intessuta di leggende, come tutta la tradizione della storia più antica di Roma. È quindi un grave problema, imposto alla scienza moderna, il mettere in luce quei germi di vero che la tradizione o la leggenda può contenere in sè stessa, sceverandone gli elementi impuri.

La legislazione decemvirale, la quale inaugurò in Roma, secondo la narrazione degli storici, il sistema legislativo fu obbietto di accurate ricerche durante il secolo scorso. I risultati non furono per ogni verso esaurienti i pochi frammenti che gli scrittori riferiscono non permettono anzitutto un giudizio sull' estensione della legge; e gli stessi istituti fondamentali attribuiti ad essa danno luogo a gravi dubbii per la loro struttura e funzione nell'organismo del diritto del tempo.

Ma fra le varie incertezze e contraddizioni un fatto pareva in modo preciso accertato; che la legge fondamentale del popolo romano fosse stata redatta da collegi decemvirali negli anni 303 e 304 a. u. Le testimonianze degli antichi scrittori sono, almeno nelle linee generali, concordi in questo senso. Tuttavia anche questo punto è stato messo in dubbio dalle indagini di storici insigni e specialmente negli ultimi anni (1).

Di più, le recenti scoperte relative ad antichi monumenti giuridici, la lettura di documenti e iscrizioni delle civiltà assiro-babilonese,

(1) Cfr. già G. C. LEWIS, An inquiry into the credibility of early Roman history, 1855, vol. 2.-PAIS, Storia di Roma I, p. 558 e seg. 2 p. 546 e seg. — Sarum Tarpeium pag. 17. (Rivista di Storia antica vol. 5). LAMBERT, Nouvelle Revue historique de droit 1902 (fase. Mars-Avril); Le probleme de l'origine des XII Tables 1902. L'Histoire traditionelle des XII Tables 1903.

egizia e greca hanno profondamente scosso le nostre conoscenze non solo per ciò che attiene lo stato e lo sviluppo dei diritti orientali, ma pur in varie direzioni.

Anche per gli studiosi delle istituzioni giuridiche dei romani i nuovi elementi venuti alla luce non sono privi d'importanza. Varie coincidenze ed analogie (1) sono atte a scuotere quella credenza assoluta dello sviluppo puro ed autoctono del diritto romano. Ma anche se dalle affinità o rassomiglianze delle concezioni giuridiche di varii popoli non si voglia e possa sempre dedurre un rapporto diretto di derivazione, è certo, che le coincidenze di idee e soluzioni giuridiche hanno sempre un grande interesse.

Esse vengono in ogni caso a dimostrarci che tutte le volte che si manifestano nella vita condizioni naturali e bisogni identici o somiglianti, là sono pur chiamati in vita istituti giuridici e norme coincidenti o affini. E ciò è ben naturale.

Le forme e gli atteggiamenti che assume nel progressivo suo sviluppo la vita d'un popolo sono determinati da condizioni naturali; e come queste possono ripetersi presso varii popoli, anche a grande distanza di luogo e di tempo, è ovvio che debbono anche ripetersi le concezioni e norme giuridiche. Cosi non solo noi osserviamo dei punti di contatto fra il codice di Hammurabi (2) e la legge mosaica, ma sorprendiamo anche delle rassomiglianze fra le stesse leggi babilonesi e le leggi romane. Nel primo caso la spiegazione si presenta semplice potendosi dire, anche ora, seriamente fondata la prova di un'influenza della civiltà assiro-babilonese su tutto il patrimonio etico-giuridico d'Israele (3), Lo stesso non può dirsi per Roma.

Il fatto che Babilonia ebbe una posizione predominante in tutto il commercio dell'antichità, e che i Romani furono gli ultimi eredi del traffico universale del mondo antico, non dà argomento di ritenere, come pur si è pensato (4), che i romani avessero adattato a loro stessi molti concetti e disposizioni ricavati dalla civiltà e dalla

(1) Viene in considerazione principalmente la legge funeraria di Iulis scoperta nel 1860; efr. Recueil des inscriptions juridiques grecques p. 11 a seg. e la legge di Gortyna scoperta nel 1884, efr COMPARETTI, monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei vol. 3. p. 93 e seg. e Recueil des inscript. jurid, grecq. p. 354 e seg.

(2) Per il testo efr. le traduzioni del WINCKLER Die Gesetze Haminurabis Königs v. Bab. um. 2250 v. c. 1903. BONTANTE. Le leggi di Hammurabi re di Babilonia.

(3) DELITZSCH Babel und Bibel neue Ausgabe mit Anm. 1903; ZWITER Vortrag uber Babel und Bibel 1903.

(4) C. F. Lehmann, The Nineteenth Century und After (fasc. Dicembre)

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legislazione di Babilonia (1). Se tuttavia nel codice di Hammurabi troviamo il concetto della responsabilità del venditore per l'evizione della cosa venduta (§ 279) come nel diritto di Roma; se l'azione redibitoria dell' editto edilicio ha vivo riscontro nell' analoga disposizione del § 278 delle leggi babilonesi; se anche in queste, con forma e concezione romana si afferma, che chi trascura di tenere in buono stato la diga, di cui egli è responsabile, dovrà pagare il danno cagionato dalla eventuale rottura della diga stessa (§ 50), come nel caso che per negligenza sua l'acqua inonda il campo del vicino (§ 55): per questi ed altri riscontri fra le leggi dei due popoli è ovvia la spiegazione dinanzi accennata, che cioè le somiglianti soluzioni giuridiche siano determinate dalle analoghe condizioni naturali, e riflettono gli stessi bisogni che l'intensa coltura dei campi e l'attivo commercio presso quei popoli del mondo antico mise in evidenza.

Ciò apparirà ancora più chiaro se portiamo l'osservazione al § 48 del codice babilonese, in cui è disposto che il debitore ha diritto di ritardare il pagamento della somma dovuta se le intemperie hanno distrutto il raccolto del suo campo. Questa disposizione infatti trova riscontro in altre notevoli riforme apportate da Giustiniano nel sec. VI con prescrizioni in favore dei miseri debitori, ispirate al concetto d'una larga ed energica protezione dei deboli nell' uno e nell'altro caso lo Stato giuridico molto sviluppato e conscio dei suoi poteri assume come un dovere la protezione del debole contro il forte, anche oltre i limiti del giusto.

Il linguaggio di Hammurabi nel trasmettere al popolo le leggi della giustizia non suona al nostro orecchio, a distanza così enorme di tempo, nè strano nè nuovo; e quando egli nel proemio dice che ha fissate quelle norme « per utilità e sollievo dei deboli e oppressi, delle vedove e dei pupilli », il suo atteggiamento ricorda alla nostra mente in modo vivo tutta la coscienza e lo stile di Giustiniano.

E questi confronti sono per lo studioso pregevoli anche per altri rispetti.

Essi acuiscono il nostro sguardo e ci mettono in grado di meglio valutare il grado di sviluppo ed il pregio di una data legislazione.

(1) Ed in questa direzione si è vaneggiato oltre ogni misura, così E. Revillout non vede uel diritto romano, e già nella legge delle XII tavole, che un adattamento o un raffazzonamento delle disposizioni delle antiche legislazioni greche ed egiziane: cfr. di questo autore: La crèance et le droit commercial dans l'antiquité 1897. La propriété en droit égyptien comparè aux autres droits de l'antiquitè, 1897. Les rapports historiques et legaur des Quirites et des Egyptiens 1901. Vedi contro anche Gilson, L'etude du droit romain compare aux autres droits de l'antiquitè, 1899.

Da quel poco che abbiamo potuto apprendere finora, dal corpo di leggi della civiltà babilonese, dalle altre legislazioni greche emerge in prima linea un insegnamento, che riduce nei suoi veri termini il merito del diritto romano.

Ora noi sappiamo con più coscienza che si deve alla fine elaborazione dei giureconsulti se il diritto di Roma potè assurgere ad un grado d'importanza universale, non alla tecnica speciale nè al valore eccezionale delle leggi romane. Le varie fonti che cooperarono al suo svolgimento, contribuirono bensì in modo potente a rendere le prescrizioni e norme giuridiche adatte ai bisogni progredienti della civiltà romana, e specialmente in questa direzione fu efficace e poderosa l'opera del pretore; ma le varie prescrizioni non rappresentano per sè stesse un grado di perfezione così inarrivabile da giustificare tutta quella ammirazione di cui il diritto di Roma ha sempre goduto.

In particolare poi, relativamente alla legge delle XII tavole, magnificata dagli antichi e dai moderni come opera meravigliosa rispetto al tempo in cui fu redatta, è forse prematuro dare un giudizio ponderato. Occorre anzitutto avere un'idea esatta del contenuto di essa legge e del tempo in cui fu composta. Certo è innegabile che i romani mostrarono attitudine speciale alla cultura del diritto, di fronte agli altri popoli indogermani: ma è pure certo che tale vocazione singolare non appare già nelle leggi della republica.

Nella seguente trattazione mi propongo, giovandomi delle varie ricerche da altri compiute sull'importante tema della legislazione decemvirale, di approfondire qualche punto che mi è parso trascurato, nella speranza di portare un po' di luce nella questione oggi così vivamente dibattuta.

La tradizione. La lotta tra i patrizii ed i plebei determinò, secondo le narrazioni degli scrittori romani, la codificazione. Il diritto consuetudinario era ius incertum, appunto perchè non era fissato in documenti, in una forma scritta. Avveniva così che i patrizi i quali come magistrati tenevano l'amministrazione della giustizia, ed avevano, come Pontifices, la custodia delle norme giuridiche e la conoscenza delle forme necessarie per agire in giudizio, ne abusassero di sovente, rendendo vano l'esercizio dei diritti da parte dei plebei. La plebe quindi, interessata ad avere norme certe, reclamò la codificazione del diritto 1. Le linee essenziali della tradizione in

(1) La valutazione delle cause che determinarono la codificazione non coincide perfettamente presso gli antichi scrittori, così Dionisio mette

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