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più sicuro, meno incerto; tale da non spaziare in limiti troppo vaghi ed elastici.

L'art. 31 dice che la retribuzione del lavoratore, il deposito cauzionale e il credito per l'indennità dovutagli dall'imprenditore o padrone per ingiusta risoluzione del contratto non possono cedersi e non sono soggetti a sequestro o a pignoramento.

A noi sembra che il principio della incedibilità assoluta sia troppo rigido e aggravi la condizione degli operai. E riteniamo che potrebbe essere di gran vantaggio per la classe lavoratrice lo stabilire la cessione parziale se non di tutti i salari, almeno di quelli, che si elevino al disopra di un minimum stabilito. In tal modo il salario, pur diminuito di quel tanto che potrebbe esser dichiarato cedibile, sarebbe sempre sufficiente ai bisogni ordinari del lavoratore, mentre d'altra parte egli troverebbe modo di far fronte a bisogni straordinarii, impreveduti, mediante la cessione, senza cadere fra le unghia rapaci degli usurai.

CAPO IV.

Della fine e della risoluzione del contratto.

Si compone di 12 articoli (dal 32 al 43).

L'art. 32 dice: «

Senza pregiudizio dei modi coi quali si estin

guono le obbligazioni, il contratto di lavoro si estingue :

1. per lo spirare del termine

2. per il compimento del lavoro

3. per la morte del lavoratore

4. per la forza maggiore.

Però ― osserva il Vidari- questi non sono modi di scioglimento pur conformi al diritto vigente? La critica non è fondatissima; perchè l'articolo intende dire che i quattro modi espressi di scioglimento del contratto di lavoro non sono i soli; ma che possono esservene altri, comuni a quelli con cui si estinguono le obbligazioni in generale.

Più fondata è quest' altra obbiezione. E lo sciopero non è un caso di forza maggiore? Il progetto tace. E la disputa è ormai vivissima.

La relazione dice sul proposito che le condizioni riferentisi allo sciopero sono essenzialmente relative. Ciò non ci soddisfa in modo aleuno; e non ci sembra una buona ragione perchè il progetto debba tacere. Noi non vogliamo qui risolvere il problema se lo sciopero sia o no un caso di forza maggiore: diremo solo, senza entrare nella questione giuridica, che oramai è penetrato nella coscienza

dell'universale il concetto della liceità dello sciopero, e come perciò nessuna misura debba mancare al rispetto pieno della libertà individuale (1). Ad ogni modo è censurablle il progetto, che nulla dice sopra un punto tanto importante, cosi produttivo di effetti gravissimi. ́sia per la classe operaia, sia per gli imprenditori.

L'art. 36 dice che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il contratto senza disdetta.

Qui si domanda il Vidari: E di che durata sarà questo periodo? Noi non neghiamo la necessità di un termine, ma ci sembra che possa a ciò provvedere come nel caso di sopra, il regolamento da emanarsi.

L'art. 31 dice che sono giusti motivi di rompere il contratto per l'imprenditore se il lavoratore gli cagiona deliberatamente un pregiudizio materiale.

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A noi sembra che la critica sia eccessiva, perchè in ordine all'apprezzamento del pregiudizio, recato deliberatamente, potrà benissimo esser arbitro il magistrato: nè in ciò vediamo inconveniente alcuno.

Egualmente può dirsi per la corrispondente disposizione dell'art. 39..

CAPO V.

Disposizioni comuni ai casi precedenti.

Si compone di tre articoli (dal 44 al 46), in cui è disposta la nullità di tutti quei fatti, che possono turbare l'eguaglianza giuridica delle parti, e in modo speciale dell'operaio, che è la parte che deve essere maggiormente tutelata, appunto perchè più debole.

CAPO VI.

Della conciliazione e dell'arbitrato.

É diviso in due sezioni: la 1. che comprende tre articoli (dal 47 al 49) tratta delle controversie individuali, la secon la, in 14 articoli (dal 50 al 63) tratta delle controversie collettive. In ordine alla controversia collettiva è da rilevare una grave lacuna della legge, la quale non indica chi deve promuovere la conciliazione, non in

(1) Vedi Loria. Il movimento operaio. Palermo, Sandron 1903.

dica chi, nel caso che nessuno degli interessati si muova metterà in opera gli organi stabiliti dagli articoli contenuti nella seconda sezione del capo VI.

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È diviso in cinque articoli (dal 64 al 68) in cui si contengono norme speciali per la speciale categoria degli impiegati di commercio. La relazione spiega che cosa si debba intendere per impiegati di commercio, e dice che in questa categoria si comprendono gl'istitori, procuratori, rappresentanti, direttori di opificii, laboratorii, etc.

Del resto il progetto ha fatto bene a non dare una definizione, la quale sarebbe stata nociva, e lasciare tale compito alla giurisprudenza.

CAPO VIII.

Disposizione finale.

Contiene un solo articolo (il 69), nel quale è detto che il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni, che ravvisi necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla coi codici ed altre leggi dello Stato.

Eeco rapidamente tratteggiate le obbiezioni principali, che sorgono dalla lettura del disegno di legge italiano sul contratto di lavoro.

Certo è innegabile che con esso l'Italia viene a porsi alla pari delle nazioni più colte e progredite; ma ciò non toglie che, considerato nel suo valore reale, il progetto esaminato non ci sembri tale, quale dovrebbe essere perchè potesse sparire ogni antagonismo tra le due classi rivali. La legge è attesa con grande aspettazione, specialmente dalla classe lavoratrice: ma, essa, quale è, sarà da questa accolta con fiducia? Noi non vogliamo essere eccessivamente rigorosi, ma il dubbio sorge legittimo, specialmente ove si consideri che il legislatore non si è attenuto rigorosamente, come avrebbe dovuto, fare al regolamento del lato prettamente giuridico del contratto; ma s'è ingerito in parte nel lato economico. E ciò è, secondo noi, un grave er

rore perchè in tal modo si viene ad esorbitare dai fini proprii dello Stato, il quale deve supplire alla libera attività dei privati, quale si svolge specialmente nel campo economico; ma non può a questa in modo alcuno sostituirsi.

Tuttavia noi nutriamo fiducia che il progetto possa presto essere presentato alla Camera, e che da un'ampia discussione possano scaturire quei concetti, che varranno a migliorarlo, possano aver luogo quelle modificazioni, per cui venga fuori una legge, che risponda alla coscienza giuridica moderna, una legge in armonia colle esigenze odierne, la quale sia ispirata a un profondo sentimento della giustizia e della morale sociale: manifestazione e segno di evoluzione progredita, di civiltà trionfante.

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IL SECOLO XIX E LE SUE IDEE DOMINANTI

COMPARATE NEL TEMPO

PER

FRANCESCO MAGGIORE-PERNI.

Professore di statistica all' Università di Palermo.

I.

Il secolo XIX è da poco tramontato. Salutiamo con rammarico questo secolo, nel quale siam nati e che ci lascia tante memorie di beni e di mali, durante il suo corso saltuario e progressivo, tanti problemi nella vita sociale tuttavia insoluti, e che aspettano un risponso, che il nuovo secolo forse non sarà in grado di dare per tutti.

Rileviamo i fatti del secolo caduto, osserviamo le idee che in esso si svolsero e prevalsero, i beni e i mali che il corpo sociale ne ha rinteso in mezzo ad una lotta incessante di idee e di principii, di timori e di speranze, di libertà e di violenza, di moralità e di corruzione, di dottrina e d'ignoranza nella vita politica, morale ed economica dei popoli, ch'è il mondo dell'uomo in società.

Questo secolo, bisogna pur dirlo, raffrontato nei suoi periodi addimostra delle gravi contraddizioni; respingendo talvolta ciò che con entusiasmo in altro periodo avea accettato, gridando inconsapevolmente evviva ed abbasso alle stesse idee, agli stessi principii nella vita sociale e politica dei tempi.

Un secolo non svolge entro i suoi limiti cronologici i fatti e le idee che in esso prevalgono; ma esso eredita dal passato tutto ciò che non ha avuto una soluzione, e consegna al venturo quanto entro di esso si è agitato. L'umanità si svolge per opera della Provvidenza in un progresso continuo, in mezzo la lotta di principii, che si disputano il primato; e non è dato alla filosofia della storia scoprire tutte le leggi e prevenire le future condizioni della svolgentesi società. Le conquiste però negli eterni veri non si perdono, anco in mezzo ai traviamenti nell'idea del vero, del buono, del giusto, del bello che in

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