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Questa denominazione ha varie significazioni, fra le quali la sola vera e che converrebbe a tutti, non piace a nessuno, e perciò non è mai accolta nè dai suoi lodatori, nè dai suoi nemici. Ma la sua condanna così semplicemente espressa risponde al quesito che abbiam fatto sopra, poichè essa esclude per giustificazione dell' ignoranza invincibile la testimonianza della propria coscienza e limita quella all' impotenza materiale di conoscere; lo che particolarmente ai nostri giorni si restringe a certi casi che non possono riscontrarsi e non hanno veruna attenenza colle nostre società. Questa condanna progredisce con una antitesi, prendendo per punto di partenza la Chiesa Romana fra il giusto e l'ingiusto la luce e le tenebre, fino al dualismo assoluto fra il bene e il male, fra Cristo e Belial, ossia Roma e tuttociò che non è Roma. Lo stesso può dirsi del potere civile, al quale vien conceduta la sanzione del diritto divino in compenso della sottomissione al diritto ecclesiastico; ma dopo aver descritta l'intima unione fra la Chiesa e lo Stato come fonte per questo di grandi vantaggi, la parte dottrinale dello schema si affretta a soggiungere che siffatto legame non è lasciato libero agli uomini, ma è determinato dalla legge divina. Imperocchè, se gli uomini presi a un per uno sono obbligati a star sottomessi alla vera religione, il sono anche collettivamente; e proseguendo con strettissimo sillogismo conchiude che, se i credenti sono subordinati alla Chiesa, lo Stato, che è una unione di credenti, dee starvi egualmente. Altrove, come corollario, aggiunge che per questa ragione lo Stato ha il diritto ed il dovere di punire,

indipendentemente dallo scopo esclusivo dell' ordine pubblico, con determinate punizioni, per se stesse, le opere e le persone che offendono la religione. Conchiude finalmente il suo dottrinale lo schema con quel che sopra già abbiamo notato, che, cioè, in fatto di costumi appartiene alla Chiesa il supremo giudizio sulla società civile, e sui pubblici affari del lecito e dell' illecito, poichè essa è guida e maestra di tutti nella via della salute, e i sovrani che non hanno la Chiesa per madre, non hanno per padre Iddio.

5. Talvolta lo schema si eleva sopra questo stile assoluto e geloso, e v' ha un raggio di bellissima luce in una dipintura che vi vien fatta dell' influenza della Religione sullo Stato. Questo brano astratto dal concetto dell'impero illimitato che domina nel resto dello schema, fa ottima impressione. Esso si esprime presso a poco in questi termini: che la religione insegna a sottomettersi alla legale autorità non per paura, ma per coscienza e che,« mentre comanda di obbedire ai re, comanda pure a questi di aver cura dei popoli, perchè la forza fu data loro non per soddisfare alla voglia di dominare, ma per esercitare la giustizia, perchè Dio creò il meschino come il grande, ed ha egual cura di tutti. Quando invece parla del principato temporale che dice singulari divinæ Providentia consilio dato alla Chiesa Romana, ritorna all'antico stile adattato, se vuolsi, alla questione politica: riprende le frasi liturgiche sopra i beneficii del medesimo, e sopra l' empietà di coloro che questo principato quovis insidiarum et violentiarum genere labefactare ac convellere adnitantur: e per conseguenza condanna quelli che affer

mano repugnare juri divino ut cum spirituali potestate in romanos Pontifices civilis conjungatur, e condanna egualmente la perversa sentenza di coloro, qui contendunt Ecclesiæ non esse de hujus principatus civilis ad generale christianæ reipublicæ bonum relatione quidpiam cum auctoritate constituere adeoque licere catholicis hominibus ab illius decisionibus hac de re editis recedere aliterque sentire. Ora essendo il Papa giudice supremo nella Chiesa, e molto più compendiando egli in se stesso sotto altissima sanzione il giudizio della Chiesa, ne avverrebbe che secondo questa proposizione non sarebbe lecito di sentire nel dominio temporale altrimenti che il Papa. Ma, siccome non è probabile che il Papa decreti da se stesso la sua decadenza dal suo regno, al contrario è non solo probabile, ma razionale che egli decreti sempre e con sincera convinzione in favore di questo, i suoi decreti sarebbero in tal caso già a priori sanzionati da questa sentenza contro tutti coloro che non fossero del suo parere. Ciò costituirebbe nel diritto pubblico delle nazioni uno Stato che nel centro di Europa sfiderebbe al di sopra del diritto comune le vicende e le necessità dei tempi, uno Stato eterno. Tuttavia non può negarsi che quella formola sia relativamente moderata, ma essa acquista una si grande importanza per tutto il complesso del decreto, del quale fa parte. Una delle più gravi difficoltà che sorgono, quando l'autorità. papale non trovi più verun limite nella costituzione della Chiesa, si è quella di assegnarne uno alle materie, nelle quali essa ha diritto di giudicare ex cathedra, e quindi il pericolo di cangiare in dogma, come quel re

di Frigia cangiava in oro, tutto quello che tocca. Ora qui cade in acconcio di proporre una ipotesi. Se, contro ogni ordinaria ragione di credere, un Papa, o santo o semplicemente originale, un bel giorno rinunziasse spontaneamente al suo regno terreno, gl' Infallibilisti, che ne sono così gelosi, come rimarrebbero essi soddisfatti dell'infallibilità? In quel giorno è probabile che essi non crederebbero di dover riconoscere in questo avvenimento una fase naturale e necessaria della Chiesa espressa nel suo verbo vivente, ma sarebbero invece convinti di subire la tirannia e il capriccio di un uomo. Quante ipotesi simili a questa potrebbero citarsi, le quali peraltro non proverebbero nulla di nuovo, ma bensì quel che è antico quanto il mondo, cioè che ogni assolutismo è un' arma a due tagli che ferisce amici e nemici, mentre la libertà è uno scudo, dietro a cui ognuno trova un po' di riparo. Gl' Infallibilisti però non facevano verun conto di queste considerazioni, e così argomentavano. Chi dirige costantemente la Chiesa negl' intervalli e nell'assenza della rara e lata azione dei Concilii? Il Papa. Come procederebbe la Chiesa, se questa direzione potesse essere falsa? Per questo argomento costoro sembrano inetti a comprendere l'azione lenta, ma complessiva di una società, e come tutti gli uomini che subiscono gli allettamenti e gl' influssi del dispotismo, non gustano più l'autorità, se non la ricevono distillata per la volontà di un solo.

6. Nel resto dello schema, se le notizie che si avevano erano esatte, stavano qua e là sparsi gran parte degli argomenti del Sillabo, e più o meno esplicite

tutte le dottrine favorite del partito cattolico. In quello venivano condannate, oltre la libertà di coscienza, come abbiam detto più sopra, il suffragio universale, l'insegnamento laicale, la soppressione delle immunità ecclesiastiche, l'abolizione degli Ordini religiosi, l'incameramento dei beni del Clero, l'obbligo del servizio militare per i chierici, e così via discorrendo. Nel parlare di tutte queste cose, come avviene nel Sillabo, si abbonda troppo sovente in quella figura che prendendo la parte per il tutto confonde insieme il difetto della cosa con la cosa stessa, e si condannano varie categorie di fatti per colpirne alcuni giustamente condannevoli, come chi condannasse la sete, perchè conduce all'ebbrietà. A proposito dell' insegnamento laicale, è bene specificato che sia solamente da condannarsi quegli che esclude gli ecclesiastici dall'insegnamento; ma a proposito, per esempio, del suffragio universale, sembra invece che sia indistintamente condannato chiunque prende a norma di alcun alto l' opinione pubblica e la maggioranza: ora, se questi mezzi sono tutt'altro che infallibili, sono però spessissimo, se non il più vero, almeno il solo criterio che in molti casi, particolarmente nella società moderna, si possa ottenere. Alcune giuste rivendicazioni si trovano miste in questo schema con le più esorbitanti esigenze. Nel complesso di tal documento tutto converge a stabilire l'ideale espresso nella formola già sopra enunciata, cioè un solo ovile, un solo pastore, dentro e sotto i quali si muove la società civile, secondo i dettami di questo: essa è perciò resa oggetto e strumento al tempo stesso del regime assoluto ed esclusivo che que

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