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blici autentici registri del Maggior Consiglio, del Senato, e del Consiglio dei Dieci ; quindi mi ristringerò ad accennare le più interessanti, e per ciò eseguire con qualche ordine, le dividerò in tre classi; quelle, vale a dire, che regolano l'elezione e partenza degli ambasciatori, quelle che prescrivono la condotta dei medesimi nell'attuale esercizio del loro ministero, e quelle finalmente che essi osservar devono nel regresso alla dominante. E cominciando dalla prima classe:

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Nell'anno 1268 a dì 9 settembre, il Maggior Consiglio decretò che i nobili eletti ambasciatori giurino d'operare e trattar sempre gli affari con onore e vantaggio della Repubblica.

Nell'anno 1271 a dì 16 gennajo, lo stesso consesso impose la pena di soldi 20 a que' nobili, che eletti essendo ambasciatori, ricusassero di accettare l'incarico.

Nel 1280 a di 20 agosto, comandò pure alli consiglieri che prima di procedere all'elezione di ogni e qualunque ambasciatore, debbano essi determinare ciò che dovranno avere per le spese ordinarie, oltre li 18 grossi consueti.

Seguivano, nonostante la legge del 71, alcuni nobili a ricusare il carico di oratore, onde nel 1286, a dì 27 aprile, fu ordinato dal Maggior Consiglio che non si possa rigettare l'elezione se non nel solo caso d'infermità grave del nobile eletto.

Segue a queste decretazioni una dell'anno 1293 a dì 24 febbrajo, in cui il Maggior Consiglio suddetto, con la vista di raffrenare l'eccedente lusso dei patrizj, stabilì che gli ambasciatori non possano condur seco più di un cavallo nel loro seguito.

Nel seguente auno 1294, essendosi agitato il dubbio se due nobili congiunti tra loro di parentela potessero essere eletti nel medesimo tempo ad una ambascieria, nel giorno ultimo novembre, fu dichiarato di nò dal Maggior Consiglio con legge, che tuttora sussiste nel suo vigore e forza.

Frequenti e molto incomode al principato riuscivano le ri

Il Senato era ancor detto Pregadi ; e ciò, secondo alcuni cronisti, perchè anticamente non essendovi giorno destinato per adunarlo, venivano i nobili pregati ad intervenirvi.

pulse di alcuni nobili, i quali dopo aver accettata l'elezione ricusavano d'andare nelle ambasciate. A questi adunque fu imposta dal Maggior Consiglio, nell'anno 1360 a dì 23 gennajo, la pena di privazione d'ogni e qualunque offizio e benefizio ec. per un'anno.

Emano nuova legge nell'anno 1375 a di 10 maggio, in cui dallo stesso consiglio fu decretato che gli avogadori del comune possano essere eletti ambasciatori al Romano Pontefice ed a teste coronate, oltre alli dodici reggimenti maggiori.

Siccome spesse volte accadeva che i nobili eletti ambasciatori prima della loro partenza venissero nominati ad altri reggimenti, donde nasceva non poca confusione negli incarichi; provvide a questo disordine il Maggior Consiglio, nell'anno 1395 a dì 29 giugno, comandando con espressa legge che gli ambasciatori con salario, accettato che abbiano, non possano essere eletti ad alcun reggimento.

Ad altro sconcerto si provvide nell'anno 1411 a dì 12 marzo. Alcuni nobili eletti ambasciatori, dopo aver sborsata la pena pecuniaria imposta al loro rifiuto, domandavano in grazia che il detto denaro fosse loro restituito: comandò perciò il Maggior Consiglio che non potesse nell'avvenire essere accordata siffatta restituzione in pena, a chi proponesse simil grazia, di tanta quantità quanta importasse il denaro dai rifiutanti all'erario pagato.

Per rapporto poi alle commissioni da darsi agli ambasciatori, ordinò il Consiglio de'X, nell'anno 1434 a dì 28 aprile, che essi non siano presenti in quel consiglio, in cui si tratterà sopra le loro commissioni.

Era invalso l'abuso che alcuni ambasciatori a capriccio ritardavano la loro partenza con grave pregiudizio dei pubblici affari; vigile perciò il Maggior Consiglio, nell'anno 1443 a dì 7 aprile, accordò al Senato la facoltà d'imponer pena agli eletti ambasciatori, acciò vadano alle loro legazioni.

Due decreti pubblicò il Senato suddetto nell'anno 1483: col primo comando, nel giorno ultimo d'ottobre, che i detti oratori non portino seco argenti a rischio publico, se non alla somma di ducati duecento: coll' altro, dei nove decembre, fu prescritto che non conducano seco più di dodici cavalli e due staffieri.

Dodici anni dopo, vale a dire nell'anno 1495, nel giorno ultimo luglio, il Consiglio dei X ordinò che non possa nessun nobile

esser mandato ambasciatore, se non sarà eletto e balottato per scrutinio del collegio; ma nell'anno 1497 a dì 17 agosto, si decretò che le elezioni tutte degli ambasciatori si facciano nel solo Senato.

A questo decreto si aggiunse altra legge del Maggior Consiglio nell' anno 1525 a dì 12 febbrajo, in cui fu stabilito che gli oratori eletti con pena non possano essere dispensati se non con li tre quarti del Senato suddetto adunato al numero delli 150 in su.

Nel 1553 nel giorno 11 luglio, il medesimo Maggior Consiglio prescrisse che i nobili eletti successori in qualche legazione siano tenuti partir nel termine di mesi quattordici'; ma che non possano essere eletti se non finito un biennio di permanenza degli attuali ambasciatori.

Per rapporto al loro salario fu fatta nuova decretazione dal Senato nel 1561, a dì 2 giugno: in questa si comandò che agli ambasciatori ordinarj al Romano Pontefice, Imperatore, ed alli re cristianissimo e cattolico siano dati in dono ducati d'oro mille in oro, oltre tutto quello che avevano a quell'epoca.

Il medesimo Senato nell' anno 1570, a dì 18 gennajo, ordinò che gli ambasciatori non possano partire per le rispettive loro legazioni senza l'espressa licenza di quel consesso.

Altre due leggi importanti del Maggior Consiglio ritrovo negli anni 1584 e 1640. Colla prima, a dì 21 decembre, fu comandato che a tutti gli ambasciatori a teste coronate si possano dare in dono fino a scudi mille d'oro, e agli altri fino a scudi cinquecento d'oro; ma che sia vietato l'ecceder detta valuta, se non sarà altrimenti ordinato con tutti li ordini del Collegio e cinque sesti del Senato. Regolò l'altra legge, a dì 27 marzo, l'età requisita nei nobili, acciò possano essere eletti ambasciatori: comandando che non sia alcuno di essi provato ambasciatore se non avrà l'età di anni trentotto, o pure se non avrà fatti almeno due reggimenti, cc.

Per riguardo poi alla loro permanenza nelle corti sovrane, ed all'esercizio attuale del loro ministero emanaronsi molte leggi, delle quali le infrascritte furono le più importanti:

Questolermine, che sembra eccessivo, riceve spiegazione più innanzi.

Nell'anno 1238 a dì 14 giugno, il Maggior Consiglio decretò che gli ambasciatori alla corte di Roma non possano procurare alcun benefizio per particolari persone, se non gli sarà commesso dal Doge colla maggior parte del suo consiglio, e di quello delli Quaranta: questa legge fu rinnovata nell'anno 1303.

Lo stesso consesso dichiarò nell'anno 1285 a dì 13 marzo, che gli ambasciatori non debbano distaccarsi dal servizio pubblico, altrimenti soccombano alla perdita del loro salario.

Comandò pure nell'anno 1305 a dì 31 agosto, che non procurino d'aver alcuna cosa o dono da que' principi e signori appresso i quali saranno spediti.

Emanò nuova legge nel giorno ultimo agosto 1483, riconfermata nel 1561 a dì 11 maggio, colla quale fu ordinato dal Maggior Consiglio suddetto, che nessuno ambasciatore possa procurare o accettar in qualunque corte sovrana, e massime in quella di Roma, alcun offizio, dignità, o benefizio per sè o altre per

sone.

Segue a queste leggi una decretazione del Senato fatta nell'anno 1541 a dì 1 dicembre, colla quale fu stabilito che non sia accordata licenza ad alcun ambasciatore di ripatriare se non saranno compiti anni due dal giorno del suo discesso da Venezia, o per legittima causa, e con parte posta per il maggior numero di tutti gli ordini, e con li tre quarti del Senato.

Essendosi introdotto l'abuso che alcuni ambasciatori e residenti facevano magnifici conviti per conto del principato, ciò fu vietato severamente dal medesimo senato nell'anno 1638 a dì 28 agosto.

Finalmente il Maggior Consiglio nell' anno 1749 a dì 16 marzo, comandò che il triennio stabilito per la permanenza de'soggetti nelle ambasciate fosse ridotto in anni quattro; cosicchè spirati li anni due e mezzo dall'arrivo abbia a disponersi l'elezione del

successore, ec.

Ora siamo alla terza classe:

Nell'anno 1268 a dì 9 settembre, comandò il Maggior Consiglio che gli ambasciatori al loro ritorno siano tenuti di conscguar tutti i donativi ricevuti nelle ambasciate.

Nel seguente anno 1269, ordinò pure, a dì 2 marzo, che debbano ancora rendere i cavalli ed altre cose alla Camera del Co

mune.

Pubblicò nuova legge nel 1275 a dì 10 aprile, prescrivendo che rendano conto delle spese tutte che avessero fatte giorno per giorno. Per la resa di questi conti fu determinato il termine di mesi tre dopo il loro ritorno con legge dell'anno 1293 a dì 26 agosto, riconfermata nel 1296.

Nel medesimo anno 1296 a dì 24 luglio, lo stesso consiglio ordinò che facciano la Relazione delle loro ambasciate in quel consesso dal quale avranno ricevute le commissioni: legge rinnovata nell'anno 1401 a dì 9 giugno.

Il Senato poi nell'anno 1507 a dì 18 giugno, decretò che gli ambasciatori al loro ritorno presentino i donativi alli procuratori di San Marco, dalli quali niente sia deliberato se non con li quattro quinti del Senato medesimo; e nell'anno 1521, a dì 10 giufu stabilito che i donativi suddetti siano venduti da essi progno, curatori, ed il tutto passi nella camera dei camarlinghi del co

mune.

Finalmente nell'anno 1551 fu decretato dallo stesso Senato, a dì 25 novembre, che gli ambasciatori ordinarj non possano partir dalle rispettive loro ambascierie, se non siano arrivati li successori.

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