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CAP. II.-RAPPORTI GENERALI FRA STATO E CHIESA.

6. R. Legazia Sicola.

S 6. Il diritto sicolo-napoletano, come quello di tutti i paesi fino a pochi decenni addietro, non è informato alla separazione della Chiesa dallo Stato, ma al confessionismo più o meno giurisdizionalista. Quindi, nell'esaminare i rapporti generali fra le due autorità, cominceremo dagl'istituti che sottopongono la Chiesa allo Stato, cosi specialmente la Legazia Sicola, proseguiremo parlando di quelli che rappresentano le pretese di indipendenza e di potestà coercitiva,

1 Un buon numero di disposizioni intorno alla Regia Monarchia si trovano raccolte in Pragamaticarum regni Siciliae, vol. III, tit. VIII, pagg. 47-74, e in Siculae Sanctiones, vol. I, tit. VII, pagg. 290-412, e vol. VI, pagg. 175-217.

Oltre alla seguente letteratura generale sulla R. Monarchia, vedi quella speciale sull'epoca di Vittorio Amedeo II; sopra, § 5, n. 45; e le collezioni manoscritte di documenti, sopra, § 1, n. 34, 35.

I.-BARONII Caesaris card., De Monarchia Siciliae diatriba, negli

« Annalium Eccl., » vol. XI, anno 1097, n. 18 e seg.

2.

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COLONNA Ascanio Cardinale, ludicium de tractatu Caesaris Baronii card. de monarchia Siciliae, nell' Antiquit. et histor. Siciliae thes. di Graevius e Burmannus, 1723, vol. III.

3.-BONANNO Francesco troinese, « Memorie storiche della città

come il foro ecclesiastico, l'asilo, l'esenzione dalle imposte, il S. Officio, la censura della stampa; e ci occuperemo in fine dell' eguaglianza civile dei culti, siccome di una conquista molto più recente nè ancora completa.

di Troina, del suo vescovado, e dell'origine dell'Apostolica Legazia di Sicilia. 41 —Catania, 1789. - pagg. 99, 4°.—Palermo, Bibl. Naz., XVI, A, F. 28.

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4. FORNO barone Agostino, Storia della Apostolica Legazione annessa alla corona di Sicilia, che va sotto il volgar nome di Regia Monarchia. 1 ediz. Palermo, 1801, 2 voll. 8°. - «Seconda ediz., per cura di G. M. MIRA, dal medesimɔ annotati con aggiunte di varii documenti e dei commenti di Prospero Lambertini alla bolla Fideli di Benedetto XIII. » Palermo, Giudiano, 1869; pagg. 435. 4° ticurialista.

An

5.-BRISCIANO Sebastiano, Del metodo di domandare ed eseguire le dispense matrimoniali, Palermo 1811.

6.-MALAMBRI-ZAPPALA Nicc., Cenno in risposta alle Osservazioni sulla storia della Monarchia Siciliana. Messina 1837.

7.-LAUDICINA Giuseppe, « Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia. »-Palermo, tip. Solli, 1840.-pagg. 242, 8°. -I cenni storici sono pochissimi; tratta dello stato presente.

-

8.-CRISAFULLI Vincenzo, Studi sull' Apostolica Sicola Legazia. Palermo, tip. Barcellona, 1850, vol. 1° (unico edito), pagg. VII, 343, 8°. -Regalista. Pagg. 1-51: « Notizie preliminari al diploma di Urbano II. » Pagg. 51-174: « Esposizione del diploma di Urbano II. » Pagg. 174-343: « Ricerche sull' ufficio e la potestà del Re come Legato. »

9.-DI CHIARA Stefano canonico, Per la Monarchia di Sicilia, negli «Opuscoli,» Palermo, 1885, pagg. 211-215.-Regalista.

10.-DI MARZO-FERRO Girolamo, Un voto per l'apostolica sicola legazia. Palermo, 1860.

11.-LO BUE Gius. sac., Su la facoltà del Giudice dell' Apostolica Legazione sicola in rispetto alle dispense matrimoniali. Palermo, tip. Lao, 1863.

12.-GALEOTTI Melchiorre, La Sicilia e la Santa Sede. Malta 1865. 13. a)—AMARI Michele, L' Apostolica Legazia di Sicilia, nella « Nuova Antologia, » numero di nov. 1867 (pagg. 446-67). — Razio. nalista. Spiega col cesare-papismo greco che i Normanni vollero il privilegio della Legazia, e propone il quid faciendum rispetto all' abolizione di Pio IX.

L'istituto che rappresenta nel modo più caratteristico la soggezione della Chiesa allo Stato è la Legazia Apostolica. Il nome di Regia Monarchia, col quale si designa il privilegio dei Sovrani di Sicilia di fungere da Legati del

b) AMARI, Storia dei Musulmani in Sicilia, lib. V, cap. 9, (vol. II, Firenze, Le Monnier, 1868, pagg. 302-309).

14.-NEGRI Benedetto, « Cenni storici sulla Legazia Apostolica in Sicilia. » Estratto dal giornale Il Gerdil, Torino, 1867, tip. Paravia e Comp. Anticurialista.

15.-CALECA Antonino avv., « Difesa della Legazione Apostolica di Sicilia. »>-Palermo, stamp. Gaudiano, 1867.

16.-GALEOTTI Melchiore, Della Legazione Apostolica di Sicilia. Torino, 1868.

17. - Della Legazione Apostolica di Sicilia: ragionamento in difesa della Santa Sede.-Torino, Marietti, 1868.-pagg. 185, 8°.-Palermo, Bibl. Comun. LXIII, D, 117.-Storio-critico, curialista, polemico.

18.-RINALDI Cirino, « Incontestabili dottrine dalle quali, ordinatamente dimostrate in undici capitoli, ad evidenza sbuccia legittima e necessaria la illazione, che l' asserta scomunica maggiore dal Somino Pontefice Pio IX fulminata e nominatamente dichiarata contro Mons. Rinaldi, attuale giudice del tribunale dell'apostolica legazia e regia monarchia in Sicilia, è ingiusta ed invalida e da non temersi nè innanzi a Dio, nè innanzi agli uomini. » Palermo 1868.

La S. Sede aveva pubblicato un monitorio (15 ott. 1867) pel Rinaldi, che, se continuasse ad esercitare l'ufficio di Giudice della R. Monarchia o a chiamarsi Giudice, sarebbe incorso ipso facto nella scomunica maggiore latae sententiae. Vedi il detto monitorio in « Della Legazione Apostolica di Sicilia... » (sopra, num. 17).

19. SENTIS F. I., De Monarchia Sicula, Freiburg in Breisgau, Herder, 1869.

LA LUMIA, La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia, nelle sue << Storie Siciliane, » vol. IV (Palermo, tip. Virzì, 1883), pag. 318, n. 1 (cap. II, § 6): « Citando anche l'opera del Sentis..., é superfluo dire che lo facciamo per semplice notizia bibliografica, e senza attribuire serio valore a questa compilazione scritta con prevenzione e con zelo da fervente romanista, in omaggio alla bolla di Pio IX, di gennaio 1864, pubblicata ai 10 ottobre 1867. » - Che il Sentis sia clericale è fuori di dubbio, ma non perciò si può dire che il suo lavoro sia una compilazione; egli ci impiegò diversi anni nelle biblioteche di Palermo e di SCADUTO-Stato e Chiesa.

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Papa nel loro regno, sembra rimonti alla fine del secolo XV, mentre il privilegio stesso risale alla fine del secolo XI, e precisamente all'anno 1098. Allora c'era in Sicilia un Legato della S. Sede, ed essendo stato nominato senza interpellare il sovrano, questi ottenne da Urbano II una bolla, 3

Roma, consulto parecchi manoscritti: noi qua e là confuteremo le sue conclusioni, ma dobbiamo confessare che è il lavoro più critico che si sia scritto sull'argomento dai clericali: ha il torto di non essersi servito della grande collezione di documenti pubblicata dallo Stellardi, relativi al regno di Vittorio Amedeo II in Sicilia (1713-19), a quest'epoca memorabile per la storia della Legazia Sicola.

20.-HINSCHIUS Paul, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, vol. I (Berlin, Guttentag, 1869), pagg. 519-22 (tes Buch, § 71).

21.- BRANDILEONE Francesco, Il Diriito Bizantino nell'Italia Meridionale dall' VIII al XII secolo. Bologna, tip. Fava, 1886 (estratto dall'Arch. Giuridico, vol. XXXVI, fasc. 3-4); pagg. 41-59: parla del Cesare-papismo bizantino nell'Italia meridionale.

2 CARUSO G. B., Discorso istorico apologetico della Monarchia di Sicilia, ediz. 1863, pag. 61.

3 MALATERRA Gaufr., Historia Sicula, lib. IV, cap. ultimo, (presso Caruso G. B., « Bibliotheca historica regni Siciliae, » Palermo, 1723, vol. I, pag. 247): Papa Urbano II ed il conte Ruggiero vengono a colloquio in Salerno. « Sed quia ipse Apostolicus jam dudum Robertum episcopum Troynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus Sanctae Romanae ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem graviter ferre et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire; cognoscens etiam ipsum comitem in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris exfervescere, cassato, quod de episcopo Troynensi fecerat, legationem Beati Petri super comitem per totam Siciliam [nell'ediz. di Saragozza del 1578 si dice: et sui juris Calabriam habitam], vel habendam hereditaliter ponit: ea discretione, ut dum ipse comes advixerit, vel aliquis haeredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede ipsis invitis nullus superponatur: sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio episcoporum earundem provinciarum authentice definiantur [il Baronio e dietro lui gli altri curialisti, compreso il Sentis (pag. 61),

con la quale, in vista dei servizi da lui prestati alla Chiesa, si concesse al conte Ruggiero ed ai suoi successori di funzionare come Legati della S. Sede, e che non si sarebbero mandati altri legati se non col consenso loro; inoltre il Sovrano avrebbe inviato ai concilii, che si sarebbero tenuti fuori del regno, solo quei prelati che egli credesse potersi assentare senza disservizio delle rispettive chiese. 4

pretendono che il testo qui sia corrotto, e debba leggersi chartulariis, cioè ambasciatori, e non chartulis; ipotesi arbitraria, siccome mostreremo]. Quod si episcopi ad Concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuit, illuc dirigant: nisi forte de aliquo ipsorum in Concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in presentia sua authentice definire nequiverit: et ad hoc commissum perpetualiter permanendum, privilegio suae autoritatis firmavit, cuius sententiam subtitulamus. » Segue la bolla.

4 Ibid.; le varianti dei codici notate dal Mira nella sua edizione, del 1863, del Discorso storico del Caruso, non mutano per nulla il senso, e perciò non le trascriviamo. «Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Carissimo filio Rogerio com iti Calabriae et Siciliae salutem et Apostolicam benedictionem. Quia propter prudentiam tuam supernae majestatis dignatio multis triumphis et honoribus exaltavit: probitas tua in Saracenorum finibus ecclesiam Dei plurimum dilatavit, Sanctaeque Sedi Apostolicae devotam se multo magis semper exhibuit: Nos in specialem atque carissimum filium eiu sdem universalis etiam matris ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, ita etiam literarum auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae ecclesiae statuemus: quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus: quando ad vos ex latere nostro miserimus ad salutem sanctarum alibi scilicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant, ad honorem Beati Petri Sanctaeque eius Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adiuvisti. Si vero celebrabitur concilium, tibi mandavero, quatenus episcopos et abbates tuae terrae mihi mittas, alios ad servitium ecclesiarum et tutelam retineas. Omnipotens Deus actus tuos in Beneplacito suo dirigat, et te a peccatis absolutum ad vitam

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