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non si sarebbe potuto logicamente fondare se non sulla prerogativa sovrana della Legazia, siccome appunto faceva nel caso suo il De Ciocchis, 21 sebbene fosse mandato pei soli beneficii di regio patronato. 22 E siccome quella si estendeva all'isole di Malta e Gozzo, cosi anche su di esse voleva il re esercitare il suo diritto di visita, 23

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status formalis.- § I. De Archiepiscopo, et Pastorali cura. § II. De Vicario Generali, et Archiepiscopali audientia. § III. De Capitulo, et Canonicis Cathedralis Ecclesiae. § IV. De Vivanderiis, sive Beneficilibus. S V. De Sacristis, et servientibus Ecclesiae. § VI. De servitio Chori, Divinisque Officiis, et cultu. § VII. De cura Parochiali, et Ecclesiastica Disciplina. Titulus III. De visitatione status realis, et bonorum ecclesiae. SI. De Regia Archiepiscopali mensa, eiusque bonis, et redditibus. § II. De bonis, ac redditibus Capituli, et Cleri. § III. De Maragmate, sive de Misst pro fabricis, et loc libus Ecclesiae. S IV. De localibus, et Suppellectilibus Ecclesiae. § V. De Bonis, redditibus, et Suppellectilibus Capellarum. § VI. De Massa pro fabrica Palatii Archiepiscopalis. § VII. De oneribus, et celebratione missarum. § VIII. De Seminario Clericorum. »>

21 De Ciocchis, vol I, pag. I: « Cum in S. Regali Visitatione Ecclesiarum Vallis Mazariae, habita per Nos, jussu, et auctoritate regis, tamquam Apostolici per Siciliam Legati nati... » — Idem a pagg. VI-X nelle facoltà ed istruzioni che il Re dà al Visitatore.

22 De Ciocchis, vol. I, pagg. VI-X, facoltà ed istruzioni del re al visitatore.

23 1749, 25 sett. (Gatta, IV, LV, 2, pagg. 255-57), rubrica : « Il Re nostro Signore, per li diritti di Sovranità, di Patrono e di Legato nato, che ha sopra le isole di Malta e di Gozzo, ha diritto di destinare un Visitatore Ecclesiastico per la visita dello Spirituale e del Temporale di quella Chiesa Vescovile di suo Regal Patronato. » 1753, 19 mag. (ib. IV, LV, 3, pagg. 258-59): idem.—1753, 29 mag. (Siculae Sanctiones, vol. VI, pagg. 371-72), rubric1: « Melitensis Episcopalis Ecclesiae jussu Regis decernitur visitatio. » — 1754, 18 gen. (ibid, pagine 372-80), rubrica : « Cum juri ad Regem Siciliae spectanti visitandi Episcopalem Melitensem Ecclesiam Magnus Hierosolymitani Ordinis Magister obsisteret, commercium cum insulis Melita, et Gaudisio edicto Regio interdicitur, et bonorum omnium hic descriptorum sequestratio promulgatur. » — - 1755, 25 genn. (ib. pagg. 380-85), ru

Le più antiche visite regie, delle quali resta memoria, rimontano al 1420; diventarono più frequenti a cominciare da re Ferdinando il Cattolico (1449-1516); quella del De Ciocchis (1741-43) sarebbe la ventunesima, computando tanto quelle fatte per tutta la Sicilia come le altre ordinate solo per alcuni valli, sia per le chiese di regio patronato, sia per tutte indistintamente. 24 Poscia non ne venne fatta alcun'altra. 25 Abbiamo edita solo quella del De Ciocchis, e riesce utilissima per una grande quantità di notizie statistiche e di ogni genere. Ogni chiesa o monastero od altro istituto ecclesiastico doveva presentare una relazione della sua storia, delle sue finanze, ecc.; 26 il Visitatore poi raccoglieva e sintetizzava (sebbene, massime per la statistica, non quanto si desidererebre da noi moderni) tutto questo materiale. La sua relazione somiglia a quelle delle odierne commissioni d'inchiesta.

5. Confraternite 1

S 13. - Gli Ordinarii pretendevano esercitare il loro

diritto di visita anco sulle confraternite ed in genere sui

brica: « Commercium inter Siculos, et Melitenses jam antea interdictum in pristinum restitui, indictamque bonorum, de quibus supra, sequestrationem aboleri, augusta pientissimi regis clementia imperat, juribus sibi competentibus semper salvis, atque illaesis omnino permanentibus. >> 1755, 28 genn. (ibid. pagg. 385-89): Edictum regiis jussibus nuper expositis consectarium.

24 De Ciocchis, vol. I, prefazione, pagg. 4-5 non numerate, ibid. Pagina IV.

25 [MORTILLARO], Appendice alla Visita per la Sicilia di... De Ciocchis, Palermo, 1843; pag. 2.

26 De Ciocchis, vol. I, pagg. XVIII-XXII.

Regole di Confraternite

I. Sicilia

1. a) — « Capitoli della Compagnia del Crocifisso detta dei Bian

luoghi pii laicali. Le confraternite, come pure le congregazioni, i conventi ed altre istituzioni pie ecclesiastiche o laicali in Sicilia e nel Napoletano sembra che dapprima si

chi della città di Palermo. Riformati nell'anno 1620. » — - Palermo 1620. pagg. 99,-4°.— Palermo, Bibl. Comun., LXIII, C, ;6, a.

b) - «Capitoli della Compagnia del Crocifisso detta de' Bianchi, della città di Palermo, riformati nell'anno MDCLII » Palermo, 1652 pagg. 134,-4° Palermo, Bibl. Comun., LXIII, C, 36, b.

c) - « Capitoli de' regolamenti della compagnia del crocifisso detta de' Bianchi della città di Palermo, stabiliti, ed ordinati nell'anno MDCCLXVI.... » Palermo, 1766, -- pagg. 178,-4° —- Palermo, Bibl. Naz., IX, AE, 18.

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2.- « Costitutioni della Compagnia di S. Maria della Consolatione, detta della Pace, della città di Palermo, riformate l'anno 1639. » Palermo, 1640.- pagg. 66,-4°. — Palermo, Bibl. Comun., LXIII,

C, 35. 3.- — « Constitutioni della Congregatione e Confraternita di Nostra Signora del refugio, e pietà. Dedicate, e consegrate dalla medesima Confraternita all'immaculata concettione di Maria Vergine, nostra signora, sotto il cui patrocinio, si rinuova l'opera di soccorrere, di giorno e di notte, a' poveri derelitti. In Palermo,.... MDCLXVIII, ·Pagg. 34,-4°.— Palermo, Bibl. Comun. LXI, c, 13, n. 2.

4.- « Sommario delle Regole della venerabile Congregazione di Gesù e Maria nella Fiera Vecchia di Palermo.-In Palermo, per Gaspare Bayona. 1724. » pagg. 24. Palermo, Bibl. Naz., VI, A,

B, 37.

5.- « Istoria cronologica dell'origine, e fondazione della ven. Compagnia dello Spirito Santo e sua antica residenza nella chiesa di S. Tommaso Apostolo detta li Greci nella città di Palermo. » — Palermo, 1731.- pagg. 74,-4°. - Palermo, Bibl. Naz.; App. XI, C, 53.

6.- MINACCIATO [pseudomino] segretario della Real Accademia de' Pericolanti Peloritani, « Storia dell'illustrissima prim'Arciconfraternita di nostra signora del Rosario sotto titolo dei SS. Apostoli Simone, e Giuda nel Real Convento di S. Girolamo de' PP. Predicatori di Messina,... » — Napoli, 1755. — pagg. 114,-4°.— Palermo, Bibl. Naz., XVI, A, F, 4.

7.- PORCO, « Storia dell'illustrissima Archiconfraternità di Nostra Dama sotto il titolo della Pietà detta degli Azzurri [per assistere i rei condannati a morte, fondata nel 1541; vedi ib. pag. 14]... scritta

costituissero senza approvazione regia, almeno dalle leggi dell'epoca borbonica (1734-1859) risulta che molte se ne trovavano prive, sia perchè fosse andata perduta sia perchè non l'avessero mai chiesta, anzi non ostante le nuove leggi se ne continuava ad erigere senza domandare la regia licenza. Dalle medesime risulta, che la mancanza di questa non le rendeva incapaci, non che di adunarsi, neppure di acquistare e di possedere: e tale può ritenersi sia stata in generale la condizione delle cose in quasi tutti i paesi prima della seconda metà dello scorso secolo. 2 Se prima di quest'epoca si trova qualche disposizione in proposito, essa è relativa al diritto di riunione più tosto che a quello di associazione, ha motivi polizieschi, di sicurezza dello Stato, non etico-giuridici; 3 motivi che in parte si vedono ricom

da Filippo Porco...- In Messina MDCCLXXXI... » — Pagg. 131,-4°.. Ci sono mescolate molte generalità; lo statuto non è riferito.-Palermo, Bibl. Comun., X, B, 29.

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8.- « Pia opera della misericordia e Compagnia di Sant'Orsola. Regolamento. » Palermo, tip. della Forbice, 1881.- pagg. 116,-8°. - Palermo, Bibl. Naz., VII, B, A, 26.

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II. Napoletano

9. « Regola e constitutioni, che osservano li fratelli del SS. Rosario della Sanità di Napoli, con gli esercitii spirituali, che detti fratelli fanno, non solo nella Congregatione comune, ma anco nella schola di mortificatione, e nelle sante missioni,... » Napoli, 1627. — pagine 544,-4°. Palermo, Bibl. Comun., LXIII, A, 91.

10. « Regole o siano capitolazioni per il buon governo della nobile venerabile real Chiesa Lateranense, ed Arciconfraternita dei Bianchi della Scala Santa dei SS. Matteo e Francesco di questa città di Napoli. Formate dall'Ufficiali e Fratelli della medesima Arciconfraternita, e roborate di regio assenso a 30 ottobre 1752. Con aggiunta in fine di altri Capitoli anche robo rati di regio assenso nel 1788 e 1789.»> - Napoli, 1789. pagg. 88,-8°.- Palermo, Bibl. Comun. LXIII, B, 59. 2 Esempio la Toscana; vedi SCADUTO F., Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, note 96, 133, § 12.

3 Assise Normanne, codice Vaticano cap. IX; codice Cassinese capo 5; presso BRANDIL EONE F., Il Diritto Romano nelle leggi normanne

parire nella legislazione posteriore al 1815. 4 Del resto le leggi e i dispacci prima dell'epoca borbonica, se parlano delle confraternite, lo fanno soltanto per regolare certi loro

e sveve del regno di Sicilia, Torino, Bocca, 1884, pagg. 100, 121.— Capitula regni Siciliae, cap. LXIV di Giovanni I, a. 1458; vol. I, p1gina 464 i vassalli non si riuniscano, nè tengano consiglio, senza permesso dei buroni. Siculae Sanctiones, vol. V, pag. 237 - 38; tit. I, sanct. XCVIII, Napoli, 10 lug. 1751, baudita in Palermo il 20 ag.: contro le associazioni dei liberi muratori. - Ibid. pag. 362, tit, II, sinct. XXX, 28 aprile 1754; rubrica; Caveant barones, ne extra domum eius, qui brachii militaris est caput, particulares habeant conses. sus, comitioruin generalium pacem saepissime perturbantes. » Raccolta di Reali Dispacci della Bibl. Comun. di Palermo: 1786, 30 ott., pag. 95-96: per evitare le frequenti risse tra confraternite per precedenza di luogo e per altri motivi, nelle processioni non si porti spada, nè altra arma þianca, né si sparino fucili.

La confraternita dei Bianchi fu istituita in Napoli nel 1519; il 3 apr. 1583 fu proibito ai laici di farne parte, giacchè si temeva che, essendovi tra i confratelli persone altolocate, la Compagnia potesse riuscire pericolosa allo Stato. Pertanto continuò ad essere composta di soli ecclesiastici. DE BLASIIS Gius., Le giustizie eseguite in Napoli al tempo dei tumulti di Masaniello. Nello « Arch. Stor. per le provincie Napoletane,» a. IX (1884), pagg. 104-108.

4 1814, 4 apr. n. 2068, (Collez. delle leggi, pagg. 110-11): de creto col quale si vietano le associazioni dei Carbonari, 1816, 8 ag., n. 440, pagg. 112-14: legge che vieta ogni specie di associazioni segrete ossia sette. Codice per lo regno delle due Sicilie, 1819, Parte II; Leggi penali lib. II, tit. VI, cap. II (art. 305-12): « Delle adunanze illecite » art. 305: «È illecita qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di unirsi in tutti i giorni, o in certi luoghi determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterari, siano politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dell'autorita pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall'autorità pubblica ordinate. » Negli articoli seguenti si stabiliscono le penalità pei contravventori. Per le modificazioni posteriori di questo capitolo, vedi Codice per lo regno delle due Sicilie corredato di un rinvio in fine di ciascuno articolo, ecc. da L. DENTICE, Napoli, Capasso, 1849-50, vol. VI, pagine 233-35.

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