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stro volendo riparare al disperpero dei beni ecclesiastici, ne circondarono l'alienazione con molte formalità e guarentigie. Ma queste, se da una parte rendevano molto meno agevoli

sui dati forniti dall'Ispettore, porta il numero totale degli enfiteuti nel 1878 a 10790. (Veggasi il suddetto di lui lavoro, pag. 34). Ebbene, se V. S. leggerà nella suddetta pubblicazione del 1877, a pag. 75 troverà, che sin dal principio della censuazione abbiamo avuto enfiteuti 10789, uno meno di quelli dati dalle cifre dell'Ispettore ! E valeva la pena di mandare un Ispettore superiore per raccogliere, che cosa?, nient'altro che i numeri stessi degli Elenchi dei Tribunali, che io avevo raccolto ed avevo somministrato alle Intendenze ed al Ministero ?

«Compiuta l'enfiteusi nel 1872, meno pochissimi fondi che restavano a censuarsi, nei cinque anni posteriori, la suddivisione dei lotti, giusta l'inchiesta ufficiale fatta come sopra, ha dato circa alti 5000 enfiteuti, sicchè la cifra certa degli enfiteuti esistenti al 1877, secondo le volture catastali degli Agenti, i campioni dei Ricevitori, e le dichiagazioni dei Titolari, ascendeva a 15498. (Vedi pag. 79 di detta mia pubblicazione).

« Però mi si assicurava da essi tutti che, oltre agli ensiteuti di cui mi davano il preciso numero, ce n'erano molti altri, che non avevano ancora operato la voltura, o che non erano entrati in campione, perchè il Demanio non gli aveva ancora riconosciuti.

« Fu questa la ragione, per la quale io argomentando per induzione basata su tali loro dichiarazioni, aggiungevo un quarto circa alla sudetta cifra certa di 15498, e la spingeva alla approssimativa di 19372 enfiteuti, presso che i 20,000. (Vedi il quadro finale a pag. 74). « Adesso, colle posteriori suddivisioni di altri 10 anni, la cifra degli enfiteuti, o dei quotisti, comprendendo i molti che hanno affrancato e che il Demanio non ha più in campione, sorpassa certo i 25,000. « Ma, in quel mio lavoro statistico del 1877, io accertai coi fatti altre due importanti cose:

« 1o. Che è inutile dividere a priori i fondi in un numero di quote; la distribuzione delle terre segue una legge necessaria, tolti i vincoli della inalienabilità, legge che ««è tutta riposta nei locali interessi economici, nella speciale natura dei terreni, nel genere di coltura di cui sono capaci, nella loro salubrità, nei commerci esistenti nella vicinanza dei grandi centri, nel numero della popolazione, nei capitali che s'impiegano per l'agricoltura, nelle industrie affini che in correlazione vi si esercitano, e via via.»»>

le frodi, dall'altra, considerando il problema dal punto di vista economico, non etico nè giuridico, producevano gravi danni, in quanto impedivano che la proprietà lecitamente o illecitamente si trasterisse in mani laiche: mentre prima dello scorso secolo le censuazioni 18 si erano fatte in larga scala, a cominciare da circa la metà del medesimo. diventarono molto rare, poichè tante autorizzazioni e subaste riuscivano scomode e dispendiose. Così da leggi di intento liberale e civile ne erano provenuti effetti contrarii, onde molto maggiore nel nostro secolo il bisogno della censuazione o conversione in rendita pubblica. 19

<< Con esempi chiarissimi, presi da tutte le provincie di Sicilia, ho dimostrato questa legge naturale, sia di concentramento, sia di maggior suddivisione dei lotti, in contrario alle spartizioni fatte precedentemente dalle Commissioni enfiteutiche. Onde è stata questione di lana caprina quella dei 20,000 enfiteuti o meno. Tolti i vincoli e consegnate al commercio le terre, esse si suddividono poi o si riuniscono secondo leggi naturali, che niuno può mai sforzare. (Vedi la detta mia pubblicazione da pag. 77 ad 80).

2o. Che il danno a' proprietari dei terreni ecclesiastici, colle enfiteusi esagerate a nome dei nullatenenti, venne tutto dal non esser passata alla Camera la intiera proposta mia, cioè di non permettere aumenti al di là della metà della base d'asta senza una corrispondente garanzia con rendita sul Gran Libro. Se così fosse stata fatta la legge, l'abuso dei prestanomi nullatenenti non sarebbe uscito in mezzo per intorbidare gl'incanti. ( Vedi Storia dell'Enfiteusi ecc. § 44, pag. 247; S 49, pag. 289, Tipografia Lao, Palermo, 1871). »

18 BASILI G. B:, «Discursus de authoritate episcoporum catanensium concedendi terras ad Emphiteusim, comprobata concessionibus, immemorabili consuetudine, et decisionibus. » Catanae, 1732. — pagg. 75, fol.-Palermo. Bibl. Nazionale. XVI, I, 16.

19 Vedi esposte limpidamente queste idee in Corleo, Storia, pagg. 6-21, S5: « Impedimenti che incontrarono le concessioni enfiteutiche dalla Chisea. >>

INDICE I: SISTEMATICO

CAP. I. INTRODUZIONE

S 1. Caratteristiche e fonti dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle due Sicilie, pag. 1. Novità di questo lavoro, pag. 23.

S3 Epoche giuridiche sociali : Normanni (1074-1194) e Svevi (1194-1266): Angioini (1266-82 in Sicilia, 1266-1442 nel Napoletano): Aragonesi (1282-1392 in Sicilia): i Martini, Alfonso, Ferdinando l'Aragonese, Ferdinando di Castiglia il Cattolico (1392 a 1516 Sicilia, e dal 1442 anche Napoletano): Carlo V, Filippo II (1516-98): Carlo VI d'Austria (1707-35), Vittorio Amedeo II di Sivoia (1713-18), i Borboni (1735) sino al 1789: dopo il 1789: Francesi, 1799, 1806-15: Sicilia 1810-15: liberalismo e curialismo. Pag. 29.

S3. Investitura dei regni di Napoli e di Sicilia, pag. 58.
S 4. Confessionismo, pratiche e leggi confessioniste, pag. 79
Storia del razionalismo, scritti polemici e progetti di riforme, pagi-

na 97.

Ss. Lotle e coscienza pubblica: Federico II imperatore (1197 a 1212-1250), pag. 135: Sicilia 1713-19, pag. 147: epoca TanucciCaracciolo e posteriori, pag. 172.

CAP. II. RAPPORTI GENERALI FRA STATO E CHIESA

1. Regia Legazia Sicola.— § 6. Storia, pag. 175.-S 7. Carattere giuridico, pag. 185.- § 8. Estensione territoriale e giuridica pag. 189. § 9. Valore politico, pag. 197.

1-173

2. Appello ab abusu.- § 10, pag. 203.
3. Exequatur e placet.- § 11, pag. 206.
4. Sacre Visite.- §. 12 pag. 214.

5. Confraternite. - § 13. Generalità. Bisogno dell' approva-
zione regia per la personalità giuridica, ed anche per la sussi-
stenza come libere associazioni, pag. 221. § 14. Visita ve-
scovile e rendiconto, pag. 235. —S 15. Confraternite ecclesia-
stiche e confraternite laicali, pag. 242.—§ 16. Divieto, relativo,
agli ecclesiastici, di esser socii delle confraternite, pag. 214.-
§ 17. Successive figure giuridiche delle confraternite. Decreti 22
ott. 1860 e 17 febb. 1861, pag. 245.

6. Sinodi e Capitoli.—§ 18, pag. 249.

7. Elezioni. - § 19. Provvista dei beneficii (r. patronato, Ri-
serve Apostoliche, Regole della Cancelleria Romana, pag. 257:
requisiti accademici, pag. 278; aspettative, rinunzie condizionate,
cumulo, pag. 281; giuramento, pag. 283).—§ 20. Elezioni mo-
nastiche, pag. 283.

8. Indipendenza giuridica dall'estero (Nunziatura, pag. 288; estra-
regnazione delle cause, pag. 290, dispense pag. 293; Ordinarii
di Stato straniero aventi giurisdizione nel regno, pag. 293; no.
tari apostolici pag. 294). § 21, pag. 288.

9. Foro ec clesiastico. § 22. Storia generale e competenza del
foro ecclesiastico, pag. 296.—§ 23. Requisiti necessarii per go-
derlo, pag. 317.- § 24. Altri fori, pag. 329.- § 25. Testimo-
nianza in foro diverso dal proprio, pag. 330.

10. Asilo.- § 26, pag. 334.

11. Esenzione dalle imposte.- § 27. Normanno-Svevi, Sicilia
sino al 1818, pag. 341.- § 28. Napoletano sino al 1818, Sicilia
e Napoletano dopo il 1818, pag. 360.

12. Carcere Ecclesiastico (multe e composizioni).—§ 29, pagi-
na 365.

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13. S. Officio. § 30. Storia giuridica, pagina 375. — § 31.
Lotte fra il S. Offizio e il Governo, pag. 391. — § 32. Storia
dell'introduzione e dell'abolizione (1782), pag. 399.

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14. Stampa. § 33 Introduzione, pagina 415. - S 34. Storia
generale: I. Sicilia sino al 1816; II. Napoletano sino al 1816;
III. Due Sicilie dal 1816 al 1861. Pag. 420.—§ 35. Estensione
della censura e restrizioni della libertà, pag. 461.— § 36 Contrav-
venzioni, Introduzione delle idee religiose e politiche francesi,
pagina 472.

15. Feste, processioni, sepoltura, lusso.- § 37, pag.481.

16. Eguaglianza civile.-§ 38. Libertà dei culti, pag. 493.-
S 39. Ebrei (usura), Mori, Saraceni, pag. 495.—§ 40. Greci, pa-
gina 509.-S 41. Matrimonio civile, pag. 511.-S 42. Confes-
sionismo scolastico, pag. 515.-S 43. Spese di culto obbligato-
rie pei Comuni, pag. 520.

CAP. III.-R. ECONOMATI - DENARO ALL'ESTERO
IMPOSTE ECCLESIASTICHE

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175-521

1. Spogli e sedivacanze. - § 44. Normanno-Svevi, pag. 523.—
45. Sicilia, pag. 528.—§ 46. Napoletano, pag. 539.

2. Regi economati.- § 47, pag. 546.

3. Alienazione dei beni ecclesiastici.-S 48, pag. 549.

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4. Denaro all'estero.- § 49. Collette pontificie, pag. 556.
§ 50. Pensioni, pag. 558. § 51. Commende, pagina 569.
§ 52. Indigenato pei benefici, e per le cariche dei Regolari, pa-
gina 573.-S53. Residenza, pag. 589.- § 54. Tributi dei Re-
golari all'estero, pag. 594.5 55. Effetti dell'esportazione del
denaro, divieto, pag. 595

5. Male ablata. Fabbrica di S. Pietro. - § 56, pag. 597.
6. Bolla della Crociata, Commissariato di Terra Santa. - § 57,
pag. 602.

7. Quarta canonica. Quarta dei legati pii. Testamenti dell'ani-
ma.- ·S 58, pag. 609.

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1. Manomorta.- $ 60. Divieto norm inno-svevo di acqui-
stare beni stabili alle manimorte ecclesiastiche, pag. 617.
S 61. Abolito nel Napoletano e di fatto anche in Sicilia, richia-
mato in vigore dai Borboni (1769), pagg. 622.— § 62. Abolito
di nuovo nel 1818, ripristinato nel 1861, pag. 639.— § 63. Isti-
tuzione dell'anima come erede, pag. 643.

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2. Trasformazione più razionale delle opere pie. S 64, pagi.
na 646..
617-650

CAP. V.- RIFORMA DEL CLERO SECOLARE E REGOLARE

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65. Disposizioni

1. Numero del clero secolare e regolare.
restrittive, pag. 651.- § 66. Notizie statistiche, pag. 660.

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