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STATI AUSTRO-ITALIANI.

MILANO

CHIESA ARCIVESCOVILE METROPOLITANA

E SUE SUFFRAGANEE

INTRODUZIONE

Opportunamente mi si presenta qui l'occasione di esporre la nuova riforma dell' ecclesiastica disciplina, concertata di fresco tra il sommo pontefice e l'augusto monarca nostro per tutte le diocesi dell' ampio suo impero; rimettendo nel primitivo vigore la giurisdizione e la libertà della Chiesa, compatibilmente con le leggi dello Stato. Imperciocchè le molte novità introdotte nelle chiese degli stati austriaci dall' imperatore Giuseppe II, continuate, poco più, poco meno, anche dopo la morte di lui, avevano in più e più cose legato e stravolto le canoniche leggi. Perciò appunto il pontefice Pio VI aveva intrapreso il viaggio di Vienna; perciò tra la corte imperiale e la romana era corso lungo e caldo carteggio; perciò l'imperatore fermo nel suo progetto, malgrado le rimostranze fattegli dal papa, aveva inviato al governatore e capitano generale della Lombardia austriaca un editto, che vieppiù ancora stringeva il potere ecclesiastico, ed applicava a sè non pochi diritti meramente episcopali o pontificii. Era espresso il suo editto nei termini seguenti:

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Dopo gli scambievoli schiarimenti, che in occasione della › dimora del papa nella nostra corte sono seguiti tra noi, circa diversi oggetti ecclesiastici, compresi nei regolamenti da noi

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finora prescritti pel vantaggio della religione e dello stato, » abbiamo trovato necessario spiegare le seguenti nostre determinazioni, per intelligenza e direzione dei rispettivi go» verni dei nostri dominj, e perchè questi ne procurino la piena esecuzione ed osservanza, - I.o resteranno ferme e perciò si dovranno osservare pienamente le nostre delibera» zioni già pubblicate sulla tolleranza cristiana in materia di religione; - II. le stampe, opere, libri, che usciranno alla luce, dovranno essere rivedute dai nostri regii censori; ma » ciò non impedirà, che i vescovi possano fare, come in addietro, le loro rappresentanze al governo circa i libri, che fossero veramente nocivi alla nostra santa religione, e si dovranno prendere in considerazione tali rimostranze per la soppressione o proibizione dell'opera, rendendocene prima » avvisati; III.° dovrà mantenersi in vigore l'esercizio del regio diritto d'ispezione sopra i seminarj vescovili ed altri collegi di educazione del clero, tanto in ordine alla disciplina, » quanto alle dottrine, che vi s'insegnano; — IV.o dovrà inti>> marsi ai vescovi l'espressa nostra proibizione, che nessuno » dei loro preti diocesani si faccia lecito in avvenire di pro» muovere dispute o questioni sia in voce sia in iscritto, a favore o contro la bolla Unigenitus, e dovrà pure farsi sapere ai teologi, che debbano limitarsi a dare ai loro discepoli » le necessarie nozioni intorno la esistenza, i motivi, il conte» nuto di questa bolla, senza poi proporvi sopra nè tesi nè argomenti di controversia e disputa, in veruna occasione e » molto meno nelle pubbliche lezioni, negli esami e negli esperimenti; - V. restando sempre nell'intiero suo vigore ed » esercizio il supremo diritto del regio exequatur, tutte le » bolle, che trattano di materie dommatiche non saranno sottoposte a verun esame o censura, tostochè verranno ricono» sciute per tali; - VI.° l' arcivescovo di Milano e i vescovi » della nostra Lombardia saranno obbligati in avvenire, al pari di tutti quelli degli altri nostri stati, a prestare, prima >> ch'entrino in possesso della rispettiva loro chiesa, uno

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