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difficoltà promosse da quelli, o che hanno scritto ANNO prima che emanassero le Costituzioni, nelle quali JUBILÆI. sono inserite le parole opportune, in vigore delle quali restano tolte le difficoltà già eccitate; o che, se hanno scritto dopo. hanno scritto senza le dovute riflessioni alle parole delle Apostoliche Costituzioni. Il prossimo Anno Santo, se piacerà al Grande Iddio di prolungarci la vita sino a quel tempo, sarà il terzo Anno Santo, che Noi avremo veduto celebrarsi in Roma : e ben ci ricordiamo delle dispute, e questioni, che con qualche impegno si ventilavano fra i Confessori di Roma, e di poi tra li Confessori fuori di Roma, quando, terminata qui la celebrazione dell' Anno Santo, si trasmette ai luoghi fuori di Roma il Giubbileo. Ci siamo ingegnati nelle Costituzioni, che abbiamo fatte sopra l' Anno Santo, d'inserirvi quelle parole, che non meno da Noi, che dai Dottori, che hanno seritto prima di Noi, sono stimate di tal valore, che levano le difficoltà precedentemente eccitate. Abbiamo pur fatte alcune dichiarazioni sopra alcune questioni, che restavano indecise, e che non potevano dirsi risolute in sequela delle sole parole inserite nelle Costituzioni. Ma non perciò ci lusinghiamo d'avere sciolti tutti i dubbj, che possono venire in capo agli uomini di cervello troppo sottile, e metafisico; qualità quanto buona per le materie specolative, altrettanto incomoda per le materie morali. Speriamo però di aver fatto qualche cammino, che potrà forse proseguirsi con maggiore ampiezza da altri men occupati di Noi. Ed acciò, quanto abbiamo fatto, quanto abbiamo pensato, riesca utile agli altri, e particolarmente ai Confessori, e direttori d'anime, indirizziamo a Voi, o diletti Figli, questa nostra Lettera Circolare, adempiendo in questo modo la promessa, che facemmo nella nostra Allocuzione Concistoriale pronunziata da Noi nel Concistoro tenuto ai 5. di Maggio dell' anno corrente 1749. Ed acciò si escluda ogni confusione, e si proceda col dovuto ordine, tratte

e

ANNO iter persequendum semita recludatur. Ut verò JUBILEI. hæc quæcumque egimus, ac meditati sumus,

in

cæterorum commodum, et in præcipuam Confessariorum præsertim, et eorum, qui animarum curam gerunt, utilitatem evadant; ad Vos, Dilecti, Filii, Encyclicas hasce nostras Litteras dirigimus, adimplentes hoc modo, quod polliciti sumus in Consistoriali Allocutione nostra, quam in Consistorio die v. Maji vertentis an. 1749. á Nobis habito pronunciavimus. Atque ut etiam confusio omnis removeatur, et debito ordine procedatur, de qualibet Constitutione super Anni Jubilæi Sancti per Nos ad præsentem usque diem publicata singillatim agemus.

I.

De Apostolica Constitutione, quae incipit, Peregrinantes, in qua indicitur Universale Jubilæum Anni Sancti publicata die 15. Maji, in Festo Dominicæ Ascensionis, 1749.

De Com. S. 2.

In hac Constitutione nostra hæc, quæ munione subjicimus, verba leguntur ; Verè poenitentibus, Sacramen et confessis, sacraque Communione refectis. Primi

tali.

Nos omnium sumus, qui Confessioni Communionem adjecimus, eam inter opera illa comprehendentes, quæ ad consequendas Anni Sancti Indulgentias injuncta sunt atque præscripta. Quæ verò Nos causæ moverint, ut prædicta verba adjungeremus, eas in Consistoriali Allocutione nostra expressimus, quæ in Consistorio die 5. Maji Anni 1749. habito a Nobis pronunciata fait. Neminem autem arbitramur futurum, qui eam in medium quæstionem adducat, num videlicet sub nomine Sacræ Communionis, Sacramentalis Communio, an verò Communio spiritualis intelligatur; quoniam Sacrum Tridentinum Concilium, Sess. 13. cap. 8. trium Communionum mentionem facit, videlicet, solius Sacramentalis, quæ Communio est illorum, qui

remo a parte a parte di ciascheduna Costitu- ANNO zione sopra l' Anno Santo pubblicata da Noi sino JUBILÆI. al giorno presente.

I.

Dell' Apostolica Costituzione, che incomincia
Peregrinantes, in cui s'intima l' Universale
Giubbileo dell' Anno Santo pubblicata nel giorno
15. di Maggio, Festa dell' Ascensione del
Signore, 1749.

munione

S. 2. In questa nostra Costituzione si leggono Della Cole seguenti parole: Verè poenitentibus, et con- Sacramen fessis, sacraque Communione refectis. Noi siamo tale. i primi, che alla Confessione abbiamo unita la Comunione, annoverandola fra le opere ingiunte é prescritte per conseguire le Indulgenze dell' Anno Santo. I motivi della detta aggiunta sono stati da Noi espressi nella nostra Allocuzione Concistoriale fatta nel Concistoro tenuto ai 5. di Maggio dell' anno 1749. Non crediamo, che da veruno possa eccitarsi la questione, se sotto nome di sacra Comunione intendasi la Comu nione Sagramentale, o pure la Comunione Spirituale; giacchè il Sacro Concilio di Trento sess. 13. cap. 8. fa menzione di tre Comunioni; cioè della sola Sagramentale, che è quella di coloro, che la ricevono in peccato mortale; della sola Spirituale, che quella di coloro, che

ANNO eam in peccato lethali recipiunt; solius SpiriJUBILÆI. tualis, quæ illorum est, qui summopere cupien

tes Panem Eucharisticum gustare, viva fide, quæ per dilectionem operatur, spiritualis illius fructus atque utilitatis participes fiunt; et Sacramentalis simul ac Spiritualis, quæ est illorum, qui prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam Mensam accedant. Nos sub sacræ Communionis nomine Sacramentalem simul ac Spiritualem Communionem intelleximus, atque intelligimus, cum sensus verborum obvius hic planè sit; neutiquam rati, rem tam absurdam cuiquam in mentem venire posse, ut sub nomine sacræ Communionis, sola Sacramentalis Communio intelligi possit; quemadmodum etiam opportunè a Patre Passerino de Indulgentiis quæst. 43. et 44. animadversum fuit; licet ipse scriberet quidem post damnationem ab Alexandro VII. die 7. Septembris 1665. prolatam illius propositionis: Qui facit Confessionem voluntariè nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ; sed scriberet ante damnationem promulgatam a Venerabili Servo Dei Innocentio XI. die 2. Maji 1679. in alteram propositionem Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem. De Con- §. 3. In celebri illa Bonifacii VIII. Constitufessione tione, quæ incipit Antiquorum sub titulo de Sacramen poenitentiis et remissionibus in Extravagan. comubi indicit Jubilæum Anni Sancti, hæc verba leguntur : verè pœnitentibus, et confessis, vel qui verè pænitebunt et confitebuntur: et in Extravaganti Unigenitus Clementis VI. eodem libro, et sub eodem titulo hæc alia leguntur verba verè pœnitentibus, et confessis. Ex hisce autem verbis gravis est controversia quodam tempore excitata, num ad Indulgentiæ consecutionem confessio in voto sufficiens sit an verò confessio in re requiratur; quod idem est ac si diceretur, utrum ad consequendam Indulgentiam peccata Sacerdoti actualiter confiteri ne. cessarium sit, an verò satis sit ea cum intimo

tali.

тип.,

sommamente desiderando di gustare il Pane ANNO Eucaristico, con fede viva, quæ per dilectionem JUBILEI. operatur, ne sentono il frutto e l'utilità; e della Sagramentale insieme e Spirituale, che è di quelli, che prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad Divinam Mensam accedant. Noi sotto nome di sacra Comunione abbiamo inteso ed intendiamo la Comunione Sagramentale insieme e Spirituale; essendo questo il senso ovvio delle parole, e non credendo mai, che possa cadere in mente a veruno, che possa intendersi sotto nome di sacra Comunione Sacramentale; come anche fu ben' avvertito dal P. Passerino de Indulgentiis quæst. 43. et 44., non ostante ch' esso scrivesse bensì dopo la condanna della proposizione fatta da Alexandro VII. ai 7. di Settembre 1665. Qui facit Confessionem voluntariè nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ; ma scrivesse prima della condanna della proposizione, fatta dal Venerabile Servo di Dio Innocenzo 1679. Præcepto Communionis annuœ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.

Della

mentale.

S. 3. Nella celebre Costituzione di Bonifazio VIII. che incomincia Antiquorum sotto il titolo Confessio de pœnitentiis et remissionibus; nell' Estravagan. ne Sagra. comuni, ove indice il Giubbileo dell' Anno Santo, şi leggono le seguenti parole: verè poenitenti bus, et confessis, vel qui verè pœnitebunt, et confitebuntur: e nell' Éstravagante Unigenitus di Clemente VI. nello stesso libro, e sotto lo stesso titolo, si leggono queste altre parole: verè pænitentibus, et confessis. Da queste parole altre volte è nata una grave controversia, se basti per conseguire l'indulgenza la Confessione in voto, o pure si richieda la Confessione in re; che è lo stesso che dire, se per conseguire l'Indulgenza sia necessario il confessare attualmente al Sacerdote i peccati, o pur se

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