ANNO XXII. Exor. dium. PEREGRINORUM Et Advenarum Anno Jubilæi Romam adeuntium Causæ Civiles, et Criminales certis Judicibus summarie expediendæ commit tuntur. BENEDICTUS PAPA XIV. Motu proprio etc. ESSENDOCI Sommamente a cuore, che i Pele grini, Ospiti, e Forestieri, che verranno in questa nostra Città di Roma per il prossimo Anno Santo, non solamente sieno benignamente accolti, e ricevuti, ma in oltre, che in qua Junque Controversia, che possa loro occorrere nel tempo della loro permanenza in essa nostra Città, sia loro amministrata, senza veruna formalità di Giudizio, pronta e speditissima Giustizia; Ci siamo perciò determinati di dare i seguenti provvedimenti. E primieramente volendo, e dichiarando, che per Forastieri Ospiti, e Pellegrini debbano intendersi per effetto presente; tutti quelli, che dal primo giorno del prossimo Decembre 1749. sino at tutto Gennaro 1751. verranno, o saranno venuti a dimorare per qualsivoglia tempo, tanto dentro la Città di Roma, che nelli Sobborghi, Casali, Ville, Orti, e Vigne per lo spazio intorno alla Mura di miglia cinque per ogni parte, di qualunque siano sesso, età, e qualità, condizione, e professione, Laici, ed Ecclesiastici, eziandio Regolari di qualunque Ordine, Congregazione, ed Istituto, esenti, o non esenti, niuno affatto escluso, e nè tampoco quegli Esteri, ANNO che non godono della Comunione della nostra JUBILÆI. Santa Romana Chiesa; Ed avendo nella presente nostra Cedola di Moto proprio per espresso, e di parola in parola registrato l'intero tenorę di ogni e qualunque cosa necessaria da espri mersi.. De Cau S. 1. Di nostro Moto proprio, certa scienza, sis Fiscae pienezza della nostra Suprema Potestà vogliamo, libus. e decretiamo, che accadendo alcuna Controversia Civile tra li suddetti Pellegrini, Ospiti, e Forestieri da una, e la nostra Camera Aposto, lica, oppure Capitolina, loro Ministri, Uffiziali, Appaltatori, Suppaltatori dall' altra parte, per causa di qualsisia Gabbella, o di altro qualunque Dritto d'introduzione, Transito, Estrazione, o Contrattazione di qualunque Robba, o Merci, ed anche di Cavalli, ed altri Animali, non però per Mercimonio, ma per uso proprio solamente di essi Forestieri, tanto per Acqua che per Terra, o per altra qualsisia Causa Fiscale; debba questa conoscersi, e terminarsi ad ogni richiesta estragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forestiero, dal nostro Monsignor Tesoriero Generale, o da per se stesso, o per mezzo di altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare, senz' alcuna formalità di Tribunale e di Giudizio, all' inpiedi, e senz' alcuna spedizione di Mandato, inteso prima verbalmente, o anche non inteso, come a lui piacerà, Monsignor Commissario di essa nostra Camera, rispettivamente il Fiscale di Campidoglio, e per via meramente economcia, privatiyamente ed esclusivamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale, eziandio superiore al detto nostro Monsignor Tesoriero, benchè privativo, e munito di qualsivoglia amplissima, e specialissima facoltà, tanto della detta nostraCamera, quanto della suddetta Capitolina, e rimossa qualunque appellazione, e ricorso, anche in devolutivo, purchè però quella non s'interponga, o questo non si domandi ANNO dallo stesso Forestiero, Ospite, o Pellegrino, a cui JUBILAI. solamente, e non al Fisco, o suo Appaltatore, debba esser lecito di appellare, e ricorrere quando mai si credesse gravato dal suddetto Monsignor Tesoriero, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e tribunali competenti. De aliis S. 2. Accadendo poi alcuna Controversia Civilibus. Civile, in cui non abbiano Interesse nè la nostra Camera, nè la Camera Capitolina, o tra due, o più de' suddetti Ospiti, Pellegrini, o Forestieri, o tra un Forestiero da una parte, ed uno, che non sia Forestiere dall' altra, per causa, occasione, e pretesto di qualsisia Contratto, tanto nominato, che innominato, tanto ridotto, che non ridotto in scritto, sopra cose mobili, o semoventi, o per qualunque Locazione tanto espressa, che tacita, di Palazzi, o Case, Stanze, Rimesse, o Stalle dentro la Città, e Circondario suddetto; di Carrozze, Calessi, Carrette, o Carri, Cavalli, Muli, o altre Bestie da trasporto, o da soma, Letti, Apparati, ed ogni altra sorta di Suppellettili, o anche di quelle Opere personali, che sogliono prestarsi a' Forestieri da' Servitori, Cuochi, Camerieri, ed altri simili Famigliari, interpreti, o Maestri di Lingue, o Sensali di Contratti, Introduttori, Condottieri, Antiquarj, e Nomenclatori; e finalmente per causa di Alloggi, Cibarie, e Alimenti, preso il nome di Alimenti nel suo più ampio, e largo significato; tutte queste Controversie, e cadauna di esse, di pari nostro Moto proprio, scienza, e pienezza di po testà vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi, con tutti li loro annessi, e connessi emergenti, ed incidenti, da Monsignor Gio: Carlo Molinari Protonotario Apostolico, ed uno de' Ponenti della nostra Consulta, o in suo nome da altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare, ed ogni richiesta stragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forestiero, Manu Regia, all' ANNO inpiedi, senz' alcuna formalità di Tribunale, e di Giudizio, e senza alcuna rilassazione, e JUBILÆI. spedizione giudiziale di Mandato, e per via meramente economica, intesa sol tanto verbalmente l'altra Parte, e con facoltà amplissima, ed illimitata di rescindere, ed annullare, o mode. rare qualsisia de' suddetti contratti, e di ridurre i prezzi, mercedi, pigioni, e noliti, che a lui pareranno eccessivi, ed eccessive, ai limiti dell' equo e dell' onesto, privativamente, ed esclusivamente ad ogni altro Giudice, e Tribunale, ancorché Camerale, e privativo di questa nostra Città di Roma, quantosivoglia privile giato e privilegiatissimo, e per cui comprendere abbisognasse farne individua, e speciale menzione, e rimossa qualsisia appellazione, e ricorso, anche in devolutivo, purchè però quello non s'interponga, o questo non si domandi dallo stesso Forestiero, Ospite, o Pellegrino, a cui solamente, e non all' altra Parte sarà lecito di appellare, o ricorrere, quando mai si credesse gravato dal Prelato suddetto, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e Tribunali competenti, come poc' anzi stabilimmo rispetto alle Cause Fiscali; ed in oltre con la facoltà al suddetto Monsignor Molinari, per la pronta esecuzione degli Ordini, che da lui si daranno, di servirsi delli Ministri, ed Officiali di qualun que Corte, e Tribunale, e di procedere alla pignorazione de' Beni, o anche carcerazione contro chiunque ricusasse di ubbidire. S. 3. Rispetto finalmente alle Cause Crimi- De Crinali tanto attive, che passive, che potranno minalibus accadere, o tra un Forestiero, e l'altro, o tra un Forestiero da una parte, ed uno, che non sia Forestiero dall' altra, di simili nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Pontificia autorità vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi il più prontamente, speditamente, che sia possibile, secondo la na e ANNO tura, ed esigenza della Causa, dal nostro MonJUBILEI. signor Governatore di Roma, o con il Voto, o anche senza il Voto della sua Congregazione, ancorchè quello, che non è Forestiere, sia talmente privilegiato per qualunque causa, titolo, e ragione, che, secondo le Costituzioni Apostoliche o nostre, o de' nostri Predecessori, o per altro qualunque privilegio, non possa esser giudicato da detto Monsignor Governatore, ma debba esser giudicato da altro Giudice privativo, di qualunque preeminenza, e dignità egli sia, e ancorchè degno di speciale, e specialissima menzione, eccettuando solamente il Tribunale della nostra inquisizione. E nascendo alcuna questione di pertinenza in qualunque Controversia, o Causa, tanto attiva, che passiva di alcuno de' suddetti Forestieri, Ospiti, e Pellegrini, non debba attendersi altra Citazione, che segnata di mano del nostro Monsignor Uditore. Termi. S. 4. Dichiariamo però, che le suddette Giunus Juris risdizioni privative, e facoltà straordinarie da dictionum Noi date, e comunicate per causa del prossimo sic dele- Anno Santo, e in favore, difesa, e sicurezza gatarum. delli Pellegrini, Ospiti, e Forestieri, a Monsi non gnor Tesoriero Generale, a Monsignor Molinari, ed a Monsignor Governatore di Roma, s'intendano date, e comunicate, se non che dal primo giorno del prossimo Decembre, e debbano finire, terminare, e spirare nell' ultimo giorno di Gennaro 1751., di modo che spirato questo giorno, s' intendano le cose ipso facto, et ipso jure risposte, e restituite nello stesso stato, nel quale si trovano prima della sottoscrizione di questa presente nostra Cedola, e non altrimenti. Clausule. S. 5. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di sur, rezione |