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Concordat entre l'Impératrice Reine comme Duc de Milan et le Saint-Siège sur l'exemption des biens ecclésiastiques*).

Signé le 10. et 17. Dèc. 1757.

Concordato colla Santa Sede intorno la porzione Colonica de beni antichi ecclesiastici dello stato di Milano.

(Aus Martens Recueil de princip. Traités d'Alliance, de paix, de trèves etc. Suppl. Tom. II.)

Per parte di Sua Maestà l'Imperatrice Regina è stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che la Maestà Sua aveva determinato di procedere senza ulteriore ritardo alla pubblicazione, ed esecuzione del nuovo Censimento per il suo Stato di Milano Che in questa grande Opera tutte le premure della Maestà Sua erano dirette al solo bene de' Sudditi, e non ad alcun profitto del Regio suo Erario; e perciò non si aggiungerà col nuovo maggior Carico allo Stato; ma si distribuirà quell' istesso Carico, che sinora ripartito con disuguaglianza riusciva per molti esorbitante, ed insopportabile, e dava luogo a continue doglianze, e dispendiose controversie, e che dall' universale giusta perequazione sarà reso a' suoi meno sensibile, e specialmente a' Contadini, e Poveri, e tolta sarà per sempre l'occasione alle liti, e dissensioni talvolta più pesanti dell' istesso Carico: ad ottenere un si salutare oggetto, non solo era stata diretta la generale Misura, e Stima del Territorio per base del Riparto; ma inoltre si era determinato, che restassero in avvenire abolite tutte le Esenzioni gratuite, e le Tasse Personali de' Contadini, le quali in alcune Comunità ascendevano a lire venti, trenta, ed in taluna sino a sessanta lire per testa,

*) Die französischen Ueberschriften in Martens Recueil sind hier beibehalten.

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fossero invariabilmente ridotte a sole lire sette di Milano; e prese si erano molte altre provvidenze per comprendere ogni Fondo, e Capitale censibile, e per ogni via sollevare le Imposte: non ostanti tutte queste misure non potersi conseguire un fine così importante, finchè non fossero sciolte le questioni insorte cogli Eccelsiastici tanto rapporto all' Epoca da fissarsi per circoscrivere i Beni, detti antichi, di Chiesa, i quali per la Porzione Dominicale, e sono, e devono restare immuni da ogni Carico, da' Beni, detti di nuovo acquisto, li quali per l'inveterata consuetudine, credesi anche approvata dalla Santa Sede, sono stati sempre sottoposti a' Carichi Laici, quanto rapporto alla Colonica de' Beni Ecclesiastici antichi. Nel presente stato alcuni de' Coloni de' Beni antichi di Chiesa pagano per la Porzione Colonica egualmente che i Laici: altri ne pagano solamente una parte, ed alcuni non pagano niente; anzi siccome in diverse Provincie, diverso è l'uso nel censire la Colonica, poichè in alcune si regola a proporzione della metà de' Beni, che si coltivano, in altre di tre ottavi, ed in alcune di un solo ottavo; così da tutto ciò derivava una varietà, e confusione, cagione di continui disturbi tra gli Ecclesiastici, ei Laici, ed un aggravio insoffribile a questi ultimi non solamente, ma altresì agli Ecclesiastici di nuovo acquisto, censiti a guisa de' Laici, e sopraccaricati per le cause succennate. Essere quindi necessario alla pubblica Causa, e tranquillità, che tolte tutte codeste dispute, si ristabilisse l'ordine, e l'uguaglianza anche in questa parte, come si è procurata in generale con lo stabilimento del nuovo Censo. Stimarsi proprio, che l'Epoca della divisione de' Beni antichi, e moderni fissata sia coll' anno mille cinquecento quarantotto, in cui si diede principio all' antica Misura generale; e rapporto alla Colonica, che i Coloni de' Beni Ecclesiastici antichi concorrano ai Carichi Regj, e Locali egualmente che i Coloni de' Laici per la Porzione Colonica a proporzione della metà de' Beni, che coltivano, e ciò generalmente in tutte le Provincie, mentre alle ragioni altrevolte addotte su questo assunto, s'aggiungeva ora il riflesso, che i Carichi, e debiti dello Stato sono venuti ad un eccesso insoffribile, si a' Laici, che agli Ecclesiastici di moderno acquisto; onde anche secondo l'equità Canonica, trattandosi, non di pagare un nuovo Carico al- Principe, ma di sollevare sì i Laici, che gl' istessi Ecclesiastici di moderno acquisto, quorum vires non sup

petunt, sembrava inevitabile il concorso almeno della Porzione Colonica, ad attese le sovraindicate Misure, e provvidenze, il nuovo Metodo della Esazione riuscirebbe in pratica nel complessó piuttosto vantaggioso, che nocevole alla Chiesa.

Tutte le suddette rappresentanze avendo Sua Santità prese in matura considerazione, compassionando il grave quasi insopportabile peso, al quale finora hanno soggiacciuto non meno i Laici, che alcuni degli Ecclesiastici, ed in considerazione, e correspettività del sollievo, che tutti i Coloni avranno dalla riduzione della Tassa Personale, e dalle altre succennate provvidenze del nuovo Censimento, desiderosa di contribuire al sollievo comune senza soverchio aggravio degli Ecclesiastici, si è benignamente prestata all'istanza di Sua Maestà, e col mezzo degl' infrascritti Signori Ministri Plenipotenziarj, autorizzati colle Plenipotenze tra loro cambiate in originale, cioè per la parte di Sua Santità di data di Roma a' 16. Dicembre 1757, e per la parte di Sua Maestà di data di Vienna a' 27. Ottobre 1757, sono stati conciliati li seguenti provvedimenti da osservarsi nello Stato di Milano dal giorno, che sarà posto in esecuzione il nuovo Censimento in avanti.

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Art. I. Restando esenti riguardo alla Porzione Dominicale tutti li Beni posseduti dalle Chiese prima dell' anno mille cinquecento settantacinque, saranno sottoposti a tutti li pesi de' Laici li successivi acquisti delle Chiese da detto anno in avanti, ove non si tratti de' Beni espressamente privilegiati, ovvero che già stati siano, o che in avvenire fossero legittimamente surrogati a' Beni posseduti dalle Chiese prima dell' anno mille cinquecento settantacinque; tale disposizione non dovrà aver luogo, quando entro un anno dagli Ecclesiastici si produca qualche Concordia approvata dalla Santa Sede, o qualche altro legittimo Documento, nel quale concorra l'autorità Apostolica, da cui fissata restasse un Epoca diversa, quale in tal caso dovrà unicamente attendersi.

Art. II. Affinchè non vi sia disturbo, o spesa negli Ecclesiastici per provare il loro possesso anteriore all' anno mille cinquecento settantacinque; o altra Epoca, che si trovasse già fissata, come sopra, si ratterranno immuni li Beni possedutti dalle Chiese, che sono descritti come Ecclesiastici ne' Catastri dell' anno mille cinquecento sessantacinque; e per quelli, che non fossero in essi descritti, basterà, che entro il suddetto termine gli Ecclesiastici pre

sentino le loro rimostranze in escritto appoggiate a valevoli autentici Documenti al rispettivo loro Ordinario, quale, essendo tali, non lascerà di passarle al Governo, acciò possa dare gli ordiní, che senza lite, o spesa degli Ecclesiastici suddetti si dia la dovuta esecuzione álle cose sopra disposte.

Art. III. Li sopradetti Beni posseduti prima dell' Epoca sovra stabilita, saranno bensi immuni per la Porzione Dominicale, ma non già per la Porzione Colonica, mentre li Coloni di detti Beni immuni dovranno sempre concorrere in proporzione de' Beni, che coltivano a Carichi si Regj, che Locali per titolo di Porzione Colonica in due terze parti di quello, che per detto titolo sarà imposto a' Coloni de' Beni de' Laici.

Art. IV. A titolo della Tassa Personale Sua Maestà si presta a che non possa esigersi da' Coloni, che travagliano detti Beni immuni più di lire sei per Testa: ma se col tratto del tempo stimasse la Maestà Sua di minorare le lire sette di Milano, fissate invariabilmente per gli altri Coloni, farà godere dell' istesso beneficio a proporzione anche ai Coloni de' Beni suddetti.

Art. V. Per evitare ogni collusione, che si potrebbe fare in pregiudizio della suddetta disposizione con far lavorare i Beni ad economia, o sia a conto proprio per mezzo di Mercenarj, a riserva di quell' Ecclesiastico, che non possede Benefizio di maggior frutto di scudi ventiquattro d'oro di Camera, a cui sarà tollerata la coltura ad economia, 'come necessaria al povero di lui stato, tutti gli altri Possessori de Benefizj di maggior reddito, tanto facendo lavorare da' Coloni, come facendo lavorare, ad economia, non potranno esimere li frutti dovuti alla Colonia, dal Carico della Porzione Colonica nella rata sopra specificata.

Art. VI. L'esazione si farà sopra li soli Coloni, e sopra la sola porzione de' frutti ad essi spettante per Porzione Colonica, o che farebbe loro spettata nel caso, che non fossero stati coltivati li Beni ad economia, senza che possano essere per tal conto inquietate le Chiese, i loro Fondi, ed i Padroni Ecclesiastici nella loro Porzione Dominicale, o in qualunque altro modo.

Art. VII. Dal detto pagamento dovranno essere esenti li Coloni delle Parrocchie, l'entrata delle quali non eccede la congrua Conciliare, e delli veri Ospitali dello Stato di Milano, quan

pre

tunque non avessero alcun Privilegio, per i Beni però, sentemente possedono, o che saranno legittimamente surrogati.

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Art. VIII. Ne' succennati provvedimenti non s'intenderà disposta cosa veruna per ciò concerne l'Esenzione Colonica, Personale, procedenti da Privilegj a chi che sia accordati da' Principi pro tempore dello stato di Milano.

Il presente Trattato piacendo a Sua Santità, ed a Sua Maestà l'Imperatrice Regina, si degneranno di rattificarlo entro il termine di due mesi, e più presto, se sia possibile; ed in appresso Sua Santità ne farà spedire l'opportuno Breve, e la Maestà Sua darà gli ordini rispettivi per la esecuzione.

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Actes relatifs aux differends survenus en 1768 entre le Pape et le Duc de Parme ainst que les Princes de la maison de Bourbon.

a.

Sanction Pragmatique du Duc de Parme pour restreindre l'acqui ́sition des biens de la part de la main morte.

Donné le 25. Octobre 1764.

(Aus Martens Recueil nach: Raccolta completa di leggi nelli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla sopra i luoghi Pii p. 3.)

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Filippo, per la Grazia di Dio, Infante di Spagna, Duca di Parma, di Piacenza, di Guastalla etc. etc. etc.

Esigendo il bene pubblico di porre riparo alla illimitata affluenza de beni, che si acquistano dalle Manimorte, le quali particolarmente da un secolo a questa parte si sono fatte padrone d'una prodigiosa quantità dei migliori, e pui fertili terreni di questi Stati, oltre quelli, che in quantita sorprendente sarebbero per acquistare anche in avenire per le disposizioni già fatte, è pendenti a loro favore, dopo un ben ponderato esame sopra di

r

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