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trusione, non ostante, a cautela qualunque Legge, Decreto, Statuto continuativo del possesso del Defunto nell' Erede, a cui di certa Nostra scienza, e col potere della Nostra suprema Autorità, a questo effetto, espressivamente deroghiamo: e in chiascheduno dei detti casi, ne' quali dentro il termine di sei mesi, da decorrere dal giorno, in cui si aprirà la successione testata, o si sarà' luogo al conseguimento de Legati, o altra disposizione, non sarà stata assunta sopraordinata Obbligazione, avrà, e dovrà aver luogo ne' menzionati casi il disposto nella detta nostra prammatica a favore di chi avrà ragione di succedervi.

In quanto poi alle Successioni devolute a detti Ecclesiastici per disposizione di qualche Persona o estranea, o ad essi congiunta oltre al quarto grado; e rispetto altresì agli Atti meramente lucrativi, ed alle Cessioni, e Donazioni ancorchè rimuneratorie, e corrispettive, intcndiamo, e vogliamo, che tali Atti non possano mai avere alcuna validità, nè sortire il menomo effetto, senza il R. nostro Beneplacito, a' termini dei Corpi XII. e XIII. della Regia Prammatica de' 25. Ottobre 1764 la quale tanto in questa come in ogni altra sua parte, e compatibilmente alle odierne nostre Dichiarazzioni, non potrà per alcun modo declinare dalla prescritta, ed inviolabile sua osservanza.

1767.

Dat. dal R. Nostro Palazzo in Parma questo di 13. Gennajo

Ferdinando.

Guglielmo du Tillot.

d.

Edit du Duc de Parme defendant d'appeller et de recourir à Rome ou autres tribunaux étrangers sans la permission du Duc, et de publier des Bulles etc. du Pape avant qu'elles ayent été munies de l'exequatur.

Donné en date du 16. Janv. 1768.

(Aus Martens Recueil, nach: Raccolta di tutte le leggi etc. p. 43.) · Ferdinando, per la grazia di Dio, Infante di Espagna, Duca di Parma, di Piacenza etc. etc. etc.

Dai supplichevoli replicati lamenti de' nostri Popoli amatissimi offeritasi alla nostra considerazione la moltiplicata serie dei disordini cagionati dall' abusata libertà di traersi a vicenda molti

de' nostri Sudditi tanto Secolari, come Ecclesiastici in impegno di giudiziali litigi fuori del nostro Dominio, e specialmente nelle Curie di Roma, con gravissimo dispendio delle private Famiglie, e con manifesta lesione dei Diritti, e possessi derivanti al pubblico Bene de' nostri Stati dalla disposizione delle Leggi, e de' Sagri Canoni, ed anche da particolari privilegi, ed indulti; abbiamo nel tempo stesso rivolta la serietà delle nostre attenzioni all' altro non men grave abuso, de vedersi disposto de' Benefizj, e di Pensioni Ecclesiastiche a favore di persone Straniere con esclusione de' Sudditi, e segnatamente a continuato danno moltissime Chiese Parrochiali del nostro Dominio, per la di cui povertà estrema ancorche sovvenuta con i pietosi soccorsi del nostro Errario, altre sono provvedute di Parrochi meno utili all' importanza del sagro Ministero, altre rimangono da piu anni vedove dei loro Pastori con lagrimevole detrimento del bene più essenziale dello stato: nè essendo a Noi incognita la praticata facilità de' maneggi tendenti al consequimento degli accenati Benefizj, e Pensioni, per via talvolta indirette, preoccupate più dal favore, che dal vero merito, e dal maggiore bisogno, condannate da' Sagri Canoni, contrarie alla purità della Religione, inconciliabili col buon servigio della Chiesa, opposte alla innocenza, e santità della vita Ecclesiastica, e affatto ripugnanti alle rettissime intenzioni della Santa Sede, ci siam finalmente determinati di porre un valevole riparo alla innezione di tanti perniciosi inconvenienti, col render pubblica colla pienezza della nostra Sovrana Podestà ed anche col parere del nostro Consiglio di Stato la presente Sanzione, che dovrà in avvenire riguadarsi, ed eseguirsi come Legge positiva, e fondamentale del nostro Dominio.

Dal giorno della presente promulgazione in avanti dichiariamo generalmente vietato a qualsivoglia Suddito mediato, od immediato, Secolare, od Ecclesiastico, e cosi qualunque Corpo, Collegio ed Università compresi i Coventi, e Famiglie Religiose dell' uno e dell' altro Sesso, senza la menoma eccettuazione di trarne, e di esser tratto a contestare, e sostenere, in qualunque grado d' Istanza, Lite giudiciali in alcun Tribunale estero, comprese anche quelli di Roma, per qualsiasi Causa, anche Ecclesiastica, e relativa a beni, ragioni, diritti, e preminenze di qualunque sorta esistenti in questi Regj nostri Stati, senza averne prima impetrato il nostro Sovrano beneplacito.

Sotto la medesima proibizione non sarà lecito ad alcuno, e come sopra, di ricorrere a Principi, Governi, e Tribunali esteri, nè per ragione di beni, azioni, preminenze, e diritti di qualunque sorta, nè per conseguire nei nostri stati Benefizj, Pensioni Ecclesiastiche, Commende, Dignità, o Cariche con annessa giu-risdizione di qualunque rango, o prerogativa, quando non siasi prima ottenuto il Beneplacito della Suprema Nostra autorità.

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Li Benefizj Ecclesiastici, curati, e non curati, compresi anche i Concistoriali, le Pensioni, Abbazie, Commende, e Dignità, e Cariche di annessa giurisdizione, qualunque siano, ancorchè eriggessero una speziale, ed individua menzione, vogliamo, comandiamo, che non possano conseguirsi, se non da Sudditi nazionali: con che però anche per questi, preceda il riferito Sovrano Beneplacito.

e

Dichiaramo nei Nostri Stati ineseguibile da qualunque Giudice, o Tribunale tanto Laico `come Ecclesiastico, ogni sorta di Scritti, Ordini, Lettere, Sentenze, Decreti, Bolle, Brevi, e Provvisioni da Roma, e da qualsivoglia Podesta, o Curia estera: per modo che non si possa far uso di tali recapiti, nè 'darsi alcun possesso, nè passarsi ad altro atto giudiziale, o stragiudiziale, o relativo tanto a beni, come a persone, senz' averne prima implorato, ed ottenuto il Regio exequatur.

E tutto ciò sotto pena d' intrinseca nullità di qualsivoglia atto, contrario a questa nostra Sanzione, e di quelle ancora, alle quali si procederà di fatto verso de' contravventai, che saranno considerati come refrattari delle principale massime di buon Governo, e delle piu interessanti Leggi di Stato: e come tali saanche in via economica, severamente puniti; imponendo a tal fine, come espressamente imponiamo alla fedeltà, e vigilanza di tutti i nostri Tribunali, Ministri, o Giudici tanto Regj, come feudali di praticare ogni piu accurata attenzione diretta alla pontuale, ed immancabile osservanza della presente assoluta nostra Volontà, fondata sull' unico necessario oggetto del comun bene de' nostri sudditi.

Dat. dal Nostro Real Palazzo in Parma questo di 16. Gennajo dell' anno 1768.

Ferdinando.

Guglielmo du Tillot.

e.

Lettres en forme de Bref de N. S. Pere Clement XIII. en vertu des quelles des Ordonances rendues dans les Duchés de Parme et de Plaisance sont declarées abusives, nulles et de nulle valeur, en tant qu'elles sont préjudiciables aux Droits, Immunités et Priviléges de la Iurisdiction ecclésiastique. En date du 30. Janv. 1768.

(Aus Martens Recueil, nach: Vita di Clemente XIII. pag. 74. Storia dell' anno 1768. pag. 78. u. a.)

Clemente XIII.

Jo ho inteso con un dolore inesprimibile, che da qualche tempo nel nostro Ducato di Parma, e di Piacenza, sono emanati da un Tribunale Laico, e per conseguenza illegittimo, alcuni Decreti contro i Diritti, ed Immunità della Chiesa, tra' quali devesi primieramente collocare quello ch' uści in Parma il di 25. Ottobre 1764, per cui inibivasi non solamente, sotto le pene le più gravi, di fare alcun Legato in favore di persone di mano morta ch' eccedesse la summa della ventesima parte de' beni del Testatore, nè sorpassasse trecento Scudi di Parma, e pagabile in effettivo contante; ma ancora ingiugnevasi a tutti quelli, che facessero la Professione religiosa, di formare un Atto, col quale rinunziassero a tutti i lor diritti, come se mai non n'avessero avuto; costando ciò dalle altre Dicharazioni, e Ordinazioni, che vennero in seguito; Poscia l'altro del dì 12. Gennajo 1765, col quale si dichiarava, che tutti i Beni, i quali erano soggetti a taglia nelle mani laiche, lo fossero ancora tra quelle degli Ecclesiastici, nelle quali erano passati, o avessero a passare in avvenire; Indi l'editto del dì 8. Febbrajo dell' anno stesso, con cui stabilivasi un Tribu-, nale come competente, per giudicare le controversie, che insorgessero in occasione de' due precedenti Decreti: e finalmente la spiegazione del secondo Decreto in data del dì 13. Gennajo 1765 che fa retrocedere fino all' anno 1561 l'Epoca di tali Diritti, che le persone Ecclesiastiche doverebbono cominciar a pagare, e prescrivere a medesimi di fare una dichiarazione de' Beni stessi, dopo quel tempo à Giudici Laici, sotto le pene dovute contro a' Trasgressori.

Informato per tanto della promulgazione di tutti questi Decreti, ed altri abusi tanto pregiudiziali alle Immunità Ecclesiasti

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che, credetti esser in debito d'impiegare i mezzi di pacificazione, prima d'usar de' rimedj efficaci, che il mio carico mi poteva dettare, per ottenere la recisione di tutti questi Atti. M'ero lusingato d'esservi riuscito, stante che mi venivano mostrati de' nuovi Decreti, che cassavano i primi; ma ne fui ingannato. Imperciocchè, siccome ne fui poscia informato, la stessa Potenza secolare con un nuovo Editto, in data del 12. Gennajo dell' anno scorso, li rinnovò, e li confermò con àlcune modificazioni, sempre ingiuriose alle Libertà Ecclesiastiche. Di più fù nominato il dì 26. Marzo dell'anno stesso un soprintendente per l'administrazione degli affari Ecclesiastici. Comparve ancora un' Istruzione per la persona che aveva ad esercitare questa Soperintendenza incompetente, e per quelli, ch' avevano ad essere da lei dipendenti; d'onde ne venne, ch' eccedendo i limiti del loro potere, hanno osato di dar giudizio sopra le cose sacrosante. Dopo tanta indulgenza dal canto nostro, aspettavamo il soccorso dall' altissimo; lo dimandavamo con lagrime continue; ma nulla ci voleva di piu redurre al colmo il nostro dolore. Imperciocché sotto li 16. di questo mese [di Gennajo] è uscita dalla Ducale Stamperia una Prammatica Sanzione ingiuriosa affatto, e calunniosa, e quel ch' è piu, pregiudicevole, e tendente ad un Scisma, per cui si sarebbero staccate le pecore dal lor Pastore.

Dopo aver mirato con un occhio troppo tranquillo i colpi terribili intentati all' autorità della Santa Sede, e della Chiesa, senza speranza di stórnarli altrimenti; ho creduto che fosse giunto alla fine quel tempo, ch' atto riuscisse a vendicare le libertà Ecclesiastiche cosi violentemente attaccate, affine di non incorrere la faccia d'aver tradito il mio dovere. E percio di mio moto proprio, di mia certa scienza, e dopo il parere preso da alcuni de' miei venerabili Fratelli Cardinali di Santa Chiesa Romana, dichiariamo nulli, di niun valore, temerarj abusivi etc. li sopraddetti Atti, Decreti, Editti, come usciti da mano di persone, che non hanno veruna autorità di ́formarli; non meno che tutti quelli, ch' in seguito uscir potessero (locchè Iddio tenga lontano), e proibiamo á nostri Venerabili, Fratelli Vescovi d'essi Ducati, ed altri, di conformarvisi. Di piu, siccome appartiensi ad una notorietà di diritto, che tutti quelli, i quali si sono interessati nella formazione, pubblicazione, o esecuzione delle Ordinazioni mede

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