Istituzioni di diritto civile italiano ...G. Barbèra, 1895 - 376 sayfa |
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abbia acquisto alienare ascendenti atti atto azioni caso causa civile clausola penale Codice Codice civile coerede colla comodatario concorre condizione coniuge consenso Consiglio di famiglia contratto convenuto costituisce creditore danno debito debitore dell'eredità determinata dichiarazione diritto reale discendenti disposizioni domanda domicilio donatario donazione eccezione effetto eredi ereditari esempio favore fideiussore figli legittimi figli naturali fondo garentia genitori giudice giudiziale giuramento giuridico immobili inabilitati invece ipoteche iure iuris l'atto l'azione l'erede l'exceptio l'obbligazione l'usufrutto legale legatario legato legge luogo magistrato mancanza mandatario matrimonio medesimo mobili novazione nullità obbietto obbligato obbligazione naturale pagamento patto commissorio penale personale persone possesso possessore possono potestà prescrizione prezzo Proc proprietà proprietario prova pubblico quæ querela di falso quod quota regola revindica revoca rinunzia scritto sentenza servitù siano soccida solidali soltanto stipulazione successione terzo testamentaria testamento testatore titolo trimonio tutela tutore usucapione usufrutto usufruttuario valido vendita zione
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Sayfa 305 - Ma sì il coniuge come il figlio naturale , oltre quanto sia loro lasciato per testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposizioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo.
Sayfa 148 - Ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem.
Sayfa 36 - Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari jam destitit, Cod.
Sayfa 177 - Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo. 1229. Quantunque l'inadempimento dell...
Sayfa 199 - Ogni qualvolta per l'accertamento dei reati debba provarsi l'esistenza dei contratti da cui dipendono, si ammetterà a questo fine, in un colle altre prove, anche la prova testimoniale, qualora fosse ammissibile, a termini delle leggi civili.
Sayfa 295 - Il testamento è un atto rivocabile, col quale taluno , secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o di più persone.
Sayfa 272 - Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.
Sayfa 337 - L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori ei legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Sayfa 315 - Nel legato di una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese od in altro tempo , il primo termine comincia dalla morte del testatore , ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel termine in corso , ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso.
Sayfa 133 - Allorché il modo d'acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti, destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.