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Exordium.

Ministri generalis Ordinis

preces.

MDCCXXXV, VIII idus martii, pontificatus
nostri anno VI.

Dat. die 8 martii 1736, pontif. anno VI.

CLXXIV.

Tertiariis Ordinis S. Francisci, iurisdi-
ctioni pro tempore existentis ministri
generalis Ordinis fratrum Capuccino-
rum subiectis, indulgentiae confratri-
bus et consororibus B. Mariae de Monte
Carmelo concessa communicantur.

Clemens Papa XII,

ad perpetuam rei memoriam. Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae regimini divinâ dispositione praesidemus, nos admonet, ut, paternam religiosorum virorum sub suavi arctioris regulae iugo mancipatorum curam gerentes, pia illorum studia gratiis et favoribus foveamus atque incitemus opportunis.

§ 2. Nos igitur, quo praedictus Tertius Comunicatio de Ordo sancti Francisci ad maiorem Dei qua in rubrica. gloriam, religionis incrementum et animarum salutem magis magisque de die in diem augeatur, eiusdem Bonaventurae ministri generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit. ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, enarratam communicationem indulgentiarum praedicto Tertio Ordini sancti Francisci, qui militat sub regulà S. Francisci et sub iurisdictione pro tempore existentis ministri generalis eorumdem fratrum Capuccinorum reperitur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus.

Praesentiom litterarum fir

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces exi-mitas. stere et fore, suosque plenarios et in

illis, ad quos spectat et pro tempore
spectabit, in omnibus et per omnia ple-
nissime suffragari, sicque in praemissis
per quoscumque iudices ordinarios et
delegatos, etiam causarum palatii apo-
stolici auditores, iudicari et definiri de-
bere, ac irritum et inane si secus super
his a quoquam, quavis auctoritate, scien-
ter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Capuccinorum Bonaventura a Ferraria minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum nobis nuper exponi fecit, ipse omnibus utriusque sexus piis personis ubicum-tegros effectus sortiri et obtinere, ac que existentibus, tam intra quam extra claustra degentibus, etiam coniugatis, quae sub regulâ tertii Ordinis eiusdem sancti Francisci militant, et quae sub iurisdictione pro tempore existentis ministri generalis dicti Ordinis reperiuntur, omnes et quascumque indulgentias ab hac Sanctà Sede Apostolicâ tam concessas quam imposterum concedendas, quibus confratres ac consorores confraternitatis B. Mariae de Monte Carmelo gaudent (tendentibus etiam in id precibus dilecti pariter filii Ludovici Benzoni prioris generalis secundodicti Ordinis) per nos communicari summopere desideret:

§ 4. Non obstantibus nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione aposto

Obstantium derogatio.

Prooemium.

a Pontifice ap

licâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, | stras in simili formâ Brevis litteras sub tum huiusmodi
statutis et consuetudinibus, privilegiis certis modo et formå tunc expressis ap- probatum.;
quoque, indultis et litteris apostolicis probavimus et confirmavimus fundatio-
in contrarium praemissorum quomodoli- nem cuiusdam piae Congregationis pres-
bet concessis, confirmatis et innovatis; byterorum saecularium, seu collegii sub
quibus omnibus et singulis, illorum titulo Sacrae Familiae Iesu Christi ex-
tenores praesentibus pro plene et suffi- tra muros civitatis Neapolitanae positi,
cienter expressis ac ad verbum insertis cuius praecipuum institutum est educare
habentes, illis aliàs in suo robore per- alumnos Sinenses et Indos, qui ex iis
mansuris, ad praemissorum effectum, regionibus advenerint pro addiscendis
hac vice dumtaxat, specialiter et ex- catholicae fidei praeceptis, amplectendo
presse derogamus; ceterisque contra- statu sacerdotali, ac se se parandis ad
riis quibuscumque.
annunciandum in eorum patriâ Christi
Evangelium, ita tamen quod in idem
collegium admitti quoque possent alii
ex quacumque Europae parte existentes,
qui inibi propriis sumptibus ali et sus-
tentari vellent, ad hoc ut ad sacerdo-
tium eiusmodi suscipiendum, sacrasque
missiones obeundas rite instruerentur,
ac habiles et idonei redderentur; et aliàs,
prout in praedictis litteris nostris die
VII aprilis MDCCXXXII desuper expeditis,
quarum tenorem praesentibus pro plene
et sufficienter expresso et ad verbum
inserto haberi volumus, uberius conti-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII martii MDCCXXXVI, pontificatus nostri an

no vi.

Alias Instila

Dat. die 13 martii 1736, pontif. anno VI.
F. card. BARBERINUS.

CLXXV.

Confirmatio regularum et constitutio-
num Congregationis seu Collegii sub
titulo Familiae Iesu Christi pro edu-
catione alumnorum Sinensium et In-

dorum erecti extra muros civilatis
Neapolitanae.

Clemens Papa XII,

netur.

conditae regu

§ 2. Et, sicut accepimus, antequam lit- A fundatore terae nostrae praefatae emanarent, dile-lao. ctus filius Matthaeus Ripa, ipsius Congregationis seu collegii fundator, regulas et constitutiones pro salubri prosperoque eiusdem Congregationis seu collegii personarumque ibidem pro tempore degentium regimine et gubernio iam compilaverat, atque exhiberi curaverat Congregationi particulari nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus Propagandae Fidei huiusmodi negotiis praepositorum super rebus Sinarum a nobis deputatorum, ut illarum approbationem obtineret.

ad perpetuam rei memoriam. Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii ratio postulat, ut illis quae pro felici congregationum presbyterorum seu collegiorum, in quibus iuvenes ad christianam fidem catholicamque religionem in remotissimis etiam partibus praedicandam et propagandam atque ad ecclesiastica munia opportune instituantur, directione ac progressu prudenter constituta esse noscuntur, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolici muniminis nostri praesidium libenter § 3. Quae cum die v aprilis MDCCXXXI Eaedem a Conadiungamus. dictarum regularum et constitutionum Propaganda Fi§ 1. Aliàs siquidem per quasdam no- inspectionem et examen commisisset ve

gregatione de

de approbatae.

praedictae regulae.

e numero

Sequuntar nerabili fratri Ludovico Albanensi Pico | sua condotta è l'unica per ben stabilire lat ac dilecto filio nostris Vincentio eiusdem religione cristiana in cotesto vastissimo imS. R. E. cardinalibus Petra respective perio, e per farla passare da forestiera in nuncupatis Congregationis dictorum carcittadina ». Ed in vero, chi mai potrà stimar dinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum praefecto, ipsi Ludovicus episcopus ac Vincentius cardinalis, visis per eos et mature perpensis regulis ac constitutionibus praefatis, censuerunt nihil obstare quin praedicta Congregatio particularis cardinalium nobis pro earum approbatione consulere posset. § 4. Quarum quidem regularum ac constitutionum tenor est qui sequitur,

videlicet:

REGOLE E COSTITUZIONI
Della Congregazione e Collegio della Sagra Famiglia
di Gesù Cristo.

PRELUDIO.

1. Vedendo arricchita la Chiesa di Dio d'una santa varietà di religiosi, e d'altre pie radunanze che con tanto zelo e vantaggio de' prossimi mandar sogliano i loro allievi nelle terre degl' infedeli per predicarvi anche a rischio della propria vita la nostra santa religione, potrà sulle prime sembrar temerità più tosto che zelo il pensar d'erigere quest' altra benchè minima Congregazione, e potrà credersi da più d'uno che come superflua non debba ammettersi nella santa Chiesa. Et in fatti cosi per appunto ha giudicato e discorso chi vedendo tal novità, non ha tuttavia saputo i motivi dell'erezione, nè il suo fine e lo scopo. All'incontro poi chi di questi è stato informato, attentamente consideratili, ha giudicato necessaria, non che utile, tale erezione di Congregazione nella santa Chiesa. E vagliaci per tutti Clemente XI di sempre gloriosa memoria, di cui sono le seguenti parole registrate in una delle varie lettere scritte per sua parte dalla sacra Congregazione de Propaganda Fide a chi fin dall'anno MDCCXIV cominciò a promoverla in Cina: «La Santità sua si è chiaramente espressa, che questa

superflua nella Chiesa di Dio tal Congre-
gazione se rifletterà sulle parole del Reden-
tore Messis multa, operarii autem pau i1.
Molta certamente è la messe,
innumerabile d'anime, ricomprate col pre-
ziosissimo sangue di Gesù Cristo, restano
tuttavie nella cecità del gentilesimo, e pre-
cipitano nell'inferno per mancanza di chi
porti loro la luce dell' Evangelio. E la-
sciando da parte le vastissime regioni del-
'Indie per parlar solo della Cina, questo
è un impero cotanto vasto e cosi popolato,
come per le storie pur troppo è noto, che
tutti i sacerdoti dell'Italia neppur bastereb-
bero per sua cultura. E pur dal tempo che
S. Francesco Saverio giunse e mori nel-
l'isola di S. Giano, o sia dal tempo che
poco dopo fu aperta quella missione, fino al
giorno d'oggi, appena si potran numerare
cinquecento missionari di varie religioni
ed istituti, che di mano in mano sono colà
giunti a predicarvi la nostra santa fede.
Sterminata adunque è la messe, e scarsis-
simo il numero degli operari. Necessaria
cosa dunque stimar debbe ognuno il trat-
tarsi di stabilire altre fondazioni, che ab-
biano l'istituto d'andare a predicare la
fede in quelle abbandonate contrade, e do-
vrebbe più tosto ciascheduno', seguitando
l'ammaestramento di Gesù Cristo, rogare Do-
minum messis ut mittat operarios in messem
suam 2. Ma se ognuno dee restar persuaso
della necessità di simili fondazioni, molto
più dee persuadersi della necessità della
nostra presente, se abbia riguardo alla
maniera che si è tenuta in fondarla, ed
alle leggi che se le sono prescritte ed alle
persone che in essa devano vivere, ed a
quelle che in essa debbonsi istruire, ed
al fine di tutte le suddette cose. Ella vien
composta da un collegio, ove debbonsi
abilitare al sacerdozio ed all'apostolico mi-
nistero i giovani nazionali delle missioni
1 MATTH. IX, 37.
2 MATTH. IX, 38.

straniere, e d'una congregazione di ecclesiastici europei che intendano all'istruzione di questi giovani. Or la necessità di tal collegio è evidentissima, imperocchè non potendosi da queste nostre parti mandar facilmente missionarî nelle remote e vaste regioni dell' Indie e della Cina, così per le gravissime spese che portan seco viaggi cotanto lunghi, come per la rarità di coloro, che siano mossi dal zelo della propagazione della fede ad esporsi a rischi ed a patimenti che accompagnano questo ministero, e dovendosi pure all'incontro provveder d'operari quelle regioni; miglior mezzo non vi ha che istruire colà a norma degli apostoli i medesimi nazionali, ed abilitandoli per lo ministero apostolico destinarli ad istruire quella gioventù, ed a coltivare quella vastissima vigna del Signore; e questo dovran fare ne' loro paesi quei giovani che continuamente verranno quà in Europa per abilitarsi, e che ivi ritorneranno con quelli ecclesiastici europei (che da detti collegiali tra tanto qui apprenderanno la lor lingua) che dal collegio e congregazione di questa sacra famiglia anderanno nelle missioni straniere.

II. E per quello si attiene alle missioni della Cina, cresce la necessità di collegio si fatto, imperocchè, oltre alle dette ragioni, ve ne sono gagliardissime che concludono la sua necessità in riguardo a' Cinesi. Imperocchè essendo la loro lingua per gli accenti difficilissima ad apprendersi, e quasi essendo impossibile a ben pronunziarla, in maniera che, anche dopo molti anni di studio postovi dagli europei per apprenderla pur perfettamente, non possano tutti essere intesi senza l'aiuto degl' interpreti, essendo dico cosi strana tal lingua, ed essendo eziandio il volto degli europei totalmente diverso dal volto dei nazionali, non possono i missionari stranieri occultarsi nei tempi delle persecuzioni in maniera che non siano dalla maniera della pronunzia e dallo stesso lor volto manifestati e scoverti; laddove i Cinesi, se siano missionarî, possono ben occultarsi, e praticar francamente anche nelle pubbliche piazze, e, sicuri di non poter es

sere stimati per forastieri, assistere con facilità alla cristianità del paese. Nè giudichi alcuno, che l'istruire tal gioventù e l'abilitarla al santo ministero per ovviare alle persecuzioni che possono sopravvenire, sia bensì buono ed utile, ma non così ancora necessario: egli è più necessario il metterlo ad effetto di quel che alcuno pensar potrebbe, non essendo così rare le persecuzioni in quel paese. E lo dimostra ad evidenza l'avvenuto nel regno dell' imperator Kang-hi, padre del regnante Jung-cing, il quale avendo nel principio del suo governo mandato in esilio tutti i missionarî da tutto il regno al Porto di Cantone, eccetto solo alcuni pochi che dimoravano ristretti nella reggia di Pekino, solo monsignor Lopez, degnissimo vescovo, Domenicano, perchè era Cinese, non essendo stato conosciuto per sacerdote, restò libero, e liberamente andò scorrendo per quelle missioni aiutando ed assistendo a quei cristiani destituti d'ogni altra assistenza. Perlocchè sulla fine di gennaio MDCCXXV esaminandosi questo motivo in un congresso, nel quale per comando della felice memoria di Benedetto XIII s'esaminava il progetto di questa fondazione presentata in scritto alla Santità Sua, il reverendissimo padre Giuseppe Cerù, il quale nel congresso assisteva, ed era procuratore generale così del suo Ordine de' Chierici Minori come altresi delle missioni di Propaganda, non solo assicurò tutti, esser verissima la persecuzione anzidetta mossa dall' imperator Kang-hi, ma temersi poter avvenire anche sotto il governo de' suoi successori; e soggiunse già essere stato lo stesso sbandeggiamente intimato a' missionarî dal regnante Jung-cing, come per lettere giunte allora in Roma da Cina verificavasi ; e seppe poi ciascuno essere stato vero che il detto imperatore Jung-cing aveva sbanditi i missionart; quindi conchiuse esser convenevolissima al bene della Cina la detta fondazione; e questo avvenimento molto giovò per facilitare l'approvazione di questa sant'opera.

III. Or supposta la necessità della fondazione del collegio de' neofiti nazionali, per: fine di farli riuscire missionari del paese,

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ne siegue per infallibile conseguenza che sia altresì necessaria l'erezione di una congregazione di missionari europei, che prendansi il carico d'istruirli e renderli a ciò idonei, e che questa congregazione sia stabilita con tali regole e leggi che a questo santo fine possano essere convenienti e adatte. Tra le quali la principale è, che d'un medesimo istituto siano, d'un medesimo spirito, e che ad un fine riguardino in tutti i loro pensieri, parole ed azioni; imperocchè se di diversi corpi ed istituto fos sero, difficilmente potrebbero lo stesso spirito, lo stesso zelo, e la stessa uniforme maniera di vivere più conforme a tal fine istillare negli animi degli alunni. E se non fossero d'un istituto, di cui l'unica mira sia il dispregio del mondo e di tutte le sue speranze, e l'unico scopo il servir Gesù Cristo nella propagazione della fede per la sola gloria sua, con maggior difficoltà potrebbero formar negli alunni quello spirito generoso apostolico, che a tal opera sopra ogni altra cosa si richiede ed è necessario. Potrassi ancora nella congregazione così eretta, ove tutto il medesimo istituto professar debbano ed alle medeme regole ubbidire, farsi la scielta di quei maestri, lettori ed altri che alla coltura della gioventù straniera saranno conosciuti più idonei; e sempre di mano in mano consegnandosi la gioventù alla cura di chi abbia bevuto lo stesso latte, e sia stato colle stesse massime nella congregazione istruito, si potranno coll'aiuto del benedetto Signore sperare quei frutti di benedizione che ognuno desidera in missioni cotanto necessarie nella Chiesa di Dio, e quella pace e tranquilla uniformità si vedrà fiorire in tutto il corpo che nasce dall'unione della carità, nella quale coll'aiuto del Signore viveranno tutti, considerando il collegio come cosa propria, e mantenendone lo spirito con tutte le loro forze, e con esatta economia amministrandone le entrate, ed affaticandosi tutti, come avvenir vediamo ne' corpi omogenei, per il mantenimento ed aumento di tutto il corpo in tutti li suoi beni spirituali e temporali. 1 Forsan tutti (R. T.).

IV. Essendosi dunque degnata la maestà di Dio d'ispirare opera cotanto necessaria nella sua Chiesa, ed avendo dimostrato la sua onnipotente assistenza in proteggerne l' incamminamento con far superare i tanti e tanto grandi intoppi che si sono incontrati nel cercarsi di stabilirla: acciochè dal nemico comune non si tenti col tempo di scuotere i fondamenti, sulli quali col favor di Dio si cerca di fondarla, ed acciocchè l'umana fragilità resti sostenuta da buone e sicure leggi, e da mezzi per sempre osservarle coll'aiuto del Signore, e così non venga mai a mancare quello spirito che si desidera che sempre viva vigoroso in questa comunità, prendiamo qui a prescriverne le regole e gli stabilimenti. E perchè di queste regole alcune spettano a tutti, altre a'particolari, ed altre spettano solo a' direttori; perciò si divideranno in tre parti: e nella prima si stabiliranno quelle che da tutto il corpo devono sapersi e osservarsi, le quali da ciascheduno saranno sempre lette e meditate acciocchè sempre possano con ridurle in pratica conservar lo spirito della Congregazione, e mantenerne l'uniforme osservanza: le seconde poi si descriveranno nella seconda parte e serviranno per i novizì, per gli studenti, per i collegiali e per alcuni uffiziali; e finalmente le altre si descriveranno nella terza parte, e serviranno per lo buon governo e direzione di tutta l'opera, e queste dovranno sapersi ed accuratamente osservarsi da chi averà la cura di dirigere, acciocchè, nelle occasioni che nasceranno, possano aver lume e direzione per ben incamminare, regolare e governare il tutto.

PARTE PRIMA

La quale contiene le regole e costituzioni comuní,

CAPO PRIMO.

Scopo e fine dell' istituto.

1. Pria di stabilire la regola di questa nostra comunità, fa di bisogno costituire il fine, acciocchè da ognuno si conosca a che cosa tendano tutte le nostre mire, e che debba sempre proponersi avanti l'animo

1 Male edit. Main. legit senti pro tenti (8.T.).

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