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ISTITUZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

AD USO

DELLE UNIVERSITÀ

PER L'AVVOCATO

Francesco P. Contuzzi

Professore nella Regia Università di Napoli

«Noi non vediamo in chi il Regno italiano possa riporre meglio la fiducia della Santa Sede e la sua, in che ed esso e questa possano meglio commettere l'equa tutela dei loro reciproci diritti se non in quell'ordine dello Stato che, per suo ufficio, è inteso a mantenere l'osservanza di tutti i diritti, tali e quali dalle leggi sono definiti; in quell'ordine dello Stato, la cui integrità di giudizio è guarentita dalla perfetta indipendenza sua, e dall'autonomia che gode essenzialmente per la natura stessa e la costituzione necessaria delle società umane civili.. (RUGGIERO BONGHI: Relazione alla Camera dei Deputati sulla Legge delle Guarentigie)

1.° Volume

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI VINCENZO PESOLE

Via S. Sebastiano, 3.

1885-1886

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PREFAZIONE AL VOLUME PRIMO

« La determinazione della dottrina religiosa, la costituzione della Chiesa, l'ordinamento gerarchico della sua potestà, le leggi sacre, il culto divino, il sacerdozio, la disciplina, l'esistenza di lei nella società civile e l'economia che le riguarda, formano il contenuto organico di tutto il Diritto Ecclesiastico ».

PROF. FRANCESCO PEPERE: Enciclopedia Giuridica).

Il R. Decreto 22 ottobre 1885 repristinava tra gl'insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza quello del Diritto Canonico. Esso ne delineava i limiti e la estensione con le seguenti parole:

« Nel Corso del Diritto Canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del Diritto Pubblico Ecclesiastico del Regno. Dove non esista insegnamento speciale di Diritto Canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso del Diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa ».

Noi da parecchi anni abbiamo la mente rivolta allo studio dei varii problemi che si presentano nella investigazione delle Relazioni Giuridiche fra lo Stato e la Chiesa; e, nel duplice insegnamento del Diritto delle Genti e del Dirit'o Costituzionale, tenuto nella R. Università di Macerata, esaminando le dette Relazioni da varii punti di vista, ci venivamo preparando un materiale di studii per la intera disciplina del Diritto Canonico, deplorando che questa Disciplina fosse negletta neilo insegnamento universitario.

Nelle varie Opere da noi pubblicate nel corso della nostra vita scientifica, i molteplici problemi di varia natura, che sorgono a riguardo della materia delle Relazioni Giuridiche fra lo Stato e la Chiesa, hanno attirato la nostra attenzione. Così nell' Opera intitolata « Le Leggi di formazione e di trasformazione degli Stati attraverso i varii sistemi di Filosofia del Diritto. Questa

Opera venne pubblicata la prima volta nel 1880 sotto il titolo di Diritto delle Genti; in essa si considera la Chiesa nel Sodalizio dell'Umanità. La influenza avuta dalla Chiesa nelle relazioni internazionali è da noi tenuta present nell' Opera: « La Questione d Oriente dinanzi al Diritto Internazionale ed alla Diplomazia Europea». La compilazione della citala Opera ci additò un campo di studii non ancora mietuto, il modo cioè e la misura in cui il Diritto Pubblico e Privato formatosi nell'ambito della coltura cristiana possa applicarsi immezzo ai Popoli posti fuori l'orbita del Cristianesimo. E così originossi la più recente Opera nostra a La Istituzione dei Consolati ed il Diritto Internazionale Europeo nella sua applicabilità in Oriente ». Egualmente nello studio del Diritto Pubblico Interno, ad ogni passo ci si è presentato il tema delle Relazioni Giuridiche della Chiesa con lo Stato. Questo tema è stato da noi sviluppato nell' Opera intitolata: « La Questione Romana ed i Partiti Politici nella Scienza Politica e nel Diritto Costituzionale.

Era impossibile che, coltivando il Diritto delle Genti ed il Diritto Costituzionale, la nostra attenzione non si fosse fermata sulla Legge delle Guarentigie. Ecco un altro tema di studio per noi; ed ecco l'altra Opera nostra: La Loi sur les Prèrogatives du Souverain Pontife et du Saint Siège et sur les rapports de l'Etat avec l'Eglise. Tale Opera venne da noi stampata nel 1883 in lingua francese, appunto perchè fosse maggiormente divulgata; e per vero ne abbiamo dovuto fare una seconda edizione. In tal modo Îa nostra vita scientifica ha affrontato in tutti i sensi il problema complesso, in cui si compendiano tanti problemi speciali sulla posizione della Chiesa nel Diritto Pubblico Interno ed Internazionale, nelle materie politiche e giuridiche.

Nella Enciclopedia Giuridica, nella Storia e nella Filosofia del Diritto, nel Diritto e Procedura Civile, nel Diritto e Procedura Penale, nel Diritto Costituzionale, nell' Amministrativo e nell' Internazionale, il Professore e lo Scrittore trovansi spesso di fronte ad argomenti di stretto Diritto Canonico. Ecco la necessità di un' Opera speciale di Diritto Canonico, compilata in modo da servire non solamente pel Diritto Canonico in sè, ma per le attinenze del Diritto Canonico con le varie diramazioni del Diritto.

Ma ci accingemmo alla pubblicazione della presente Opera, allorquando comparve il citato R. Decreto di ampliamento degli studii della Facoltà di Giureprudenza. Vedemmo allora la necessità di un'Opera d'Istituzioni di Diritto Canonico, che, in piccola mole, racchiudesse le varie materie di detta Disciplina. Occorreva compilare un Libro, che servisse alla Cultura Giuridica della Gioventù; e noi ci accingeinmo al Lavoro col proposito di tenerci a distanza da qualsiasi più piccola discussione sul terreno politico. Nelle Opere pubblicate da noi precedentemente avevamo trattato varii argomenti della presente Disciplina dal punto di vista del Diritto Costituzionale ed Internazionale. In quest' Opera sistematica, che oggi presentiamo alla Gioventù stu

diosa, abbiamo creduto attenerci più da vicino alle attinenze, che i varii argomenti del Diritto Canonico tengono a preferenza col Diritto Privato.

Il Primo Volume della nostra Opera si ripartisce in tre Libri; e ciascuno di detti Libri si ripartisce in Capitoli. Il primo Libro contiene i Prolegomeni allo studio del Diritto Canonico, vi si scorge in esso il movimento ascendente, che ebbe la Chiesa nei suoi primi secoli, allorquando veniva gradatamente a prepararsi il terreno alla formazione del Diritto Canonico. Nel Secondo Libro discorriamo delle varie vicende della Legislazione ecclesiastica in Italia. Ed in questo Libro, discorrendo dei varii Istituti del Diritto in rapporto allo svolgimento della Legislazione ecclesiastica dei vari Stati della Penisola prima del 1860, e del Regno d'Italia dal 1860 in poi, abbiamo anche delineati i caratteri di ciascuno di detti Istituti secondo i testi del Diritto Canonico e le opinioni dei più autorevoli Canonisti e Giureconsulti. La materia della proprietà ecclesiastica ha formato obbietto di nostri studii speciali, ed, attraverso la Storia del Diritto, abbiamo esaminato il modo con cui la proprietà ecclesiastica è stata regolata nelle varie parti d'Italia secondo le varie epoche; è stato questo uno studio necessario per intendere la Legislazione ecclesiastica unica che si è venuta formando dalla proclamazione del Regno ai nostri giorni.

Ed esaminando la materia del Patrimonio della Chiesa attraverso le prescrizioni del Diritto Canonico e le vicende della Legislazione ecclesiastica italiana coi raffronti alla Legislazione ecclesiastica di altri Stati, abbiamo potuto con tutta coscienza pro nunziare il nostro giudizio in senso di approvazione al modo con cui il Regno d' Italia ha regolata siffatta materia. Ci siamo venuti rafforzando sempre più nel giudizio assennato ed imparziale emesso al proposito dal nostro egregio Maestro, il Prof. Pepere, Uomo tanto dotto nella Storia del Diritto, che cioè, nella nuova forma, che ha presa la proprietà religiosa, il fine, a cui essa proprietà è destinata, meglio trovasi raggiunto (1).

In tal modo da noi si è tessuta una tela in cui scorgesi delineato l'organismo del Diritto Ecclesiastico.

E con tale norma noi abbiamo compilato il presente Volume.

(1) «Che sia infatti meglio raggiunto quel fine si argomenta da ciò, che il diritto di credito bene tutelato e guarentito è la forma, economicamente parlando, più semplice e spedita del diritto di proprietà, in quanto che le utilità in esso contenute senza talento e difficoltà di sorta è dato di percepire, dove che al conservare ed all' amministrare vuoi i rustici vuoi i fondi urbani sieno richieste più difficili cure e maggiore spendio. E la migliore e più solida guarentia che si può ricercare dell' enunciato diritto è nella persona dello Stato, da cui si abbia a ripetere la ragione del credito. In questa adunque la proprietà dei fondi della Chiesa è destinata a con vertirsi e trasformarsi. Per la qual cosa l'ottima forma di esistenza della proprietà religiosa è la incorporale, o di un jus quod in obligatione consistit, e special mente di una costituzione di rendita contro lo Stato ». (Pepere: Enciclopedia Giuridica. p. 545). Si consulti il Senatore G. Piola: La Libertà della Chiesa. Cap. VII.

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